PROROGA AL 30 APRILE DEL TERMINE DELLA RILEVAZIONE L.104/92

ACCREDITAMENTO E PROCEDURE COMPETITIVE

Poiché l’accreditamento attribuisce al suo titolare una funzione concorrenziale di plusvalore rispetto agli altri operatori privati, il diniego della relativa istanza non può essere basato solo sulla rilevata saturazione del fabbisogno, atteso che tale saturazione può dipendere da contingenze del tutto momentanee e cessare poco dopo il diniego, consentendo l’accoglimento di analoga istanza presentata successivamente da altro operatore; è pertanto necessaria una valutazione periodicamente rinnovata ed aperta alla comparazione, tra chi è già accreditato e chi aspira ad esserlo.

Nel caso di specie, la ricorrente chiedeva l’accertamento dell’illegittimità del diniego di accreditamento nei settori da a3 ad a6 da parte della p.a., dal momento che, data la sua natura concessoria, andrebbe rilasciato sulla base di una procedura ispirata alla concorrenza e all’elevazione del livello delle
prestazioni sanitarie rese.

Il collegio ha accolto tale censura con considerazioni che muovono dalla disamina degli artt. 8-bis, 8-ter e 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992. A seguito della lettura del dato normativo dei su riferiti articoli, è risultato indubbio che l’accreditamento attribuisce al suo titolare una posizione concorrenziale di plusvalore rispetto agli altri operatori privati, definita dall’ art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992 come “qualità di soggetto accreditato”.

Stante così le cose, conditio sine qua non per il rilascio dell’accreditamento è certamente la valutazione della sussistenza del fabbisogno, ma, ciò non deve determinare arbitrii ovvero immotivati privilegi da parte di quelle strutture che per mera contingenza abbiano proposto domanda in un momento in cui
sussisteva un fabbisogno insoddisfatto di prestazioni.

Ed infatti, la reiezione dell’istanza di accreditamento ha carattere temporaneo, non potendosi escludere che, in seguito alla reiezione, si possa creare una carenza di offerta che, rilevata dall’Amministrazione, permetta la concessione dell’accreditamento ad un’altra struttura.

T.a.r. per la Campania, sezione I, 8 maggio 2023, n. 2806 – Pres. Palliggiano, Est. De Falco

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