I giudici della Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con la sentenza 37611/2020, hanno confermato la validità documentale di Google Earth e che spetta al proprietario fornire prove di una diversa collocazione temporale dell’opera senza titolo.
Nella fattispecie, il Comune del caso ha contestato al proprietario immobiliare, avvalendosi di Google Earth, la realizzazione di una pertinenza edilizia (nel caso specifico una piscina), di cui si contesta la mancata richiesta di compatibilità paesaggistica.
L’interessato ha posto il ricorso, sostenendo che l’opera era ormai caduta in prescrizione in quanto realizzata in epoca anteriore a quella che risultava dalla “visura” di Google.
Il ricorso che si basava sulla collocazione temporale del manufatto edilizio è stato respinto in tutti i gradi di giudizio, anche perché il ricorrente ha scelto di non fornire prove di quanto affermato, limitandosi a contestare la validità della rilevazione effettuata dall’ente locale senza altro tipo di accertamento.
Viene riportato nella sentenza che: «Conseguentemente laddove la sentenza impugnata ha specificato che, sicuramente non esistente il manufatto nella data del (omissis), la ultimazione della stessa, tale da segnare il momento consumativo dei reati, doveva essere collocata al momento dell’accertamento in data (omissis), quale dato risultante dagli atti (si’ che, alla data della sentenza, la causa estintiva non era ancora intervenuta), incombeva ed incombe sul ricorrente, come correttamente ricordato dai giudici di appello, l’onere di allegare elementi dai quali ricavare una diversa ed anteriore datazione tale da condurre a ritenere superato il termine di prescrizione. I ricorrenti, invece, preso atto dell’intervenuto accertamento della presenza del manufatto per il tramite di immagini tratte dal software Google Earth, si sono limitati, senza porre in discussione la data dell’accertamento, a contestare che da esse potesse desumersi lo stato di usura dei materiali e, quindi, la recente o meno realizzazione delle stesse, senza dunque adempiere all’onere loro imposto».
Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 37611/2020