La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di Tari e ribadisce che il tributo opera a fronte della mera disponibilità, da parte dell’utente, di aree o locali idonei a produrre rifiuti e dell’istituzione del relativo servizio comunale di raccolta e smaltimento.
La prestazione afferente la Tari ha struttura autoritativa e non sinallagmatica, per cui salvo tassative ipotesi di esclusione o agevolazione tariffaria – che il contribuente ha comunque l’onere di provare e documentare – finché il servizio è attivo non è possibile sottrarsi all’obbligo di pagamento, adducendo il mancato utilizzo.
La legge non dà infatti alcun rilievo alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore e utente, in quanto il tributo garantisce un servizio indivisibile alla collettività e non è quindi riconducibile ad un rapporto sinallagmatico con il singolo.
Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 17564/2023