CONTABILITÀ PUBBLICA - ILLEGITTIMO RICONOSCIMENTO DI PERIODI ASSICURATIVI NEL CONTO PENSIONISTICO DI NUMEROSI ASSICURATI

VERIFICA DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA AI FINI DELL’ESERCIZIO DELLE FACOLTÀ ASSUNZIONALI

La domanda sottoposta dalla Sezione regionale di controllo della Puglia è se, il comma 4 dell’art. 20 del D. L.vo, n. 75/2017 costituisca un limite al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni anche nell’ipotesi di assunzioni effettuate nel regime temporale prorogato e se il rispetto dei vincoli di finanza pubblica debba essere valutato “ora per allora” ovvero con riferimento all’intero quinquennio 2012-2016, secondo l’interpretazione letterale della disposizione o, invece, al quinquennio antecedente alla data di maturazione dei requisiti previsti dai commi 1, lett. c) dell’art. 20 del d.lgs. 75 del 2017, interpretando la norma in senso dinamico.

Il collegio con la delibera n. 4/2023 ritiene impossibile interpretare in modo «dinamico» o «creativo» la norma. L’anomalia non può essere sanata con una lettura «dinamica» intendendo cioè il dettato normativo come vincolo fissato al quinquennio precedente. Nella disposizione non c’è alcun appiglio ad una lettura diversa, visto che vengono espressamente citati tali anni e che all’allungamento operato in più occasioni da parte del legislatore del termine entro cui deve maturare l’anzianità triennale non è seguita alcuna revisione di quell’ulteriore arco temporale.

La sezione autonomie della Corte dei Conti ha evidenziato che nel testo iniziale veniva consentita la stabilizzazione di coloro che al 31 dicembre 2017 avevano maturato tre anni di anzianità a condizione che nell’intero quinquennio precedente l’ente avesse rispettato i vincoli di finanza pubblica. Lo spostamento in avanti dei termini entro cui l’anzianità può maturare e non di quelli di salute finanziaria ha determinato una condizione di discontinuità temporale: si può stabilizzare fino a quest’anno e al prossimo, a seconda della tipologia di intervento, ma il rispetto dei vincoli di finanza pubblica è fissato al quinquennio 2012/2016.

Non sussiste, peraltro, contrasto con i principi dettati dalla Costituzione, che consentono al legislatore statale di dettare vincoli finanziari alle assunzioni.

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