Il consigliere eletto come rappresentante della minoranza nel Consiglio dell’Unione dei Comuni, se passa stabilmente nella maggioranza, può essere revocato e sostituito da un nuovo esponente dell’opposizione. Ma solo se lo Statuto dell’Unione prevede un rappresentante di minoranza per ogni Comune.
È la conclusione del Parere n. 8371 dell’11 marzo 2026 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali (Dait) del Ministero dell’Interno, pubblicato l’8 ottobre 2026.
Il caso: da rappresentante dell’opposizione ad assessore
Un consigliere comunale era stato eletto nel 2022 come rappresentante della minoranza nel Consiglio dell’Unione dei Comuni. Nel 2025, durante il mandato, ha lasciato il gruppo di opposizione che lo aveva designato ed è diventato assessore comunale, entrando quindi nella maggioranza.
Il gruppo di minoranza ha chiesto al Ministero se fosse possibile revocargli l’incarico e nominare un nuovo rappresentante dell’opposizione nel Consiglio dell’Unione.
Le regole: art. 32 del TUEL e Statuto dell’Unione
Il Dait parte dall’art. 32 del TUEL, che affida allo Statuto dell’Unione il compito di definire la composizione del Consiglio e le modalità di elezione. Lo Statuto deve perseguire un duplice obiettivo: garantire la rappresentanza dei Comuni aderenti e assicurare la presenza delle minoranze.
Nel caso esaminato lo Statuto prevedeva che ogni Comune fosse rappresentato dal sindaco e da due consiglieri comunali, uno dei quali espressione della minoranza. Disciplinava però la sostituzione dei consiglieri solo in caso di decadenza o cessazione dall’incarico, senza dire nulla sul cambio di schieramento.
La rappresentatività deve durare per tutto il mandato
Per colmare il silenzio dello Statuto, il Ministero richiama un consolidato orientamento del Consiglio di Stato: il consigliere designato nel Consiglio dell’Unione deve mantenere per tutta la durata del mandato il rapporto di rappresentatività con la componente consiliare che lo ha espresso.
La rappresentanza delle minoranze non si esaurisce al momento dell’elezione. Deve permanere nel tempo e adeguarsi ai mutamenti degli equilibri politici nel Consiglio comunale.
Ne segue che, se il consigliere nominato per la minoranza passa stabilmente nella maggioranza, viene meno il presupposto politico della sua designazione. In questo caso la revoca e la sostituzione con un nuovo esponente della minoranza possono essere legittime, perché ristabiliscono la corrispondenza tra il Consiglio dell’Unione e i reali rapporti tra maggioranza e opposizione nel Comune.
Il limite: non serve sempre una minoranza per ogni Comune
Il Ministero richiama anche la giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato, che introduce un correttivo importante. La normativa vigente non impone che ciascun Comune abbia sempre un proprio rappresentante di minoranza nel Consiglio dell’Unione.
Dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 56/2014, spetta allo Statuto di ogni Unione stabilire il numero dei consiglieri e i meccanismi elettivi più adatti. L’obiettivo è garantire la rappresentanza delle minoranze e dei Comuni aderenti nel complesso, non necessariamente Comune per Comune.
Tutto dipende dallo Statuto
Il parere è quindi strettamente legato alle previsioni statutarie dell’Unione. Si aprono due strade:
| Cosa prevede lo Statuto | Cosa può fare l’Unione |
|---|---|
| Un consigliere di minoranza per ogni Comune associato | Il rappresentante passato in maggioranza può essere sostituito, per ristabilire il corretto equilibrio rappresentativo |
| L’Unione vuole seguire l’interpretazione più flessibile del Consiglio di Stato (rappresentanza delle minoranze nel complesso) | Deve prima modificare lo Statuto, adeguandolo al quadro normativo e giurisprudenziale vigente |
Per le Unioni il messaggio pratico è chiaro: prima di decidere su revoche e sostituzioni conviene rileggere lo Statuto. Dove le regole sono rimaste quelle originarie, una revisione può evitare incertezze e contenziosi ogni volta che cambiano gli equilibri politici nei Comuni aderenti.