La complessa gestione del passaggio di personale tra enti pubblici, disciplinata dall’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001, torna al centro dell’attenzione giuridica con l’ordinanza della Cassazione Civile n. 32600 del 14 dicembre 2025.
I giudici di legittimità hanno ribadito un principio cardine: la tutela del lavoratore trasferito non può trasformarsi in un privilegio eterno che scardini l’omogeneità dei trattamenti economici nel pubblico impiego.
Il delicato equilibrio tra invarianza retributiva e riassorbimento
In caso di trasferimento di attività tra enti, vige il principio (sancito anche dalla Corte di Giustizia UE) secondo cui il dipendente non deve subire un peggioramento del trattamento retributivo globale.
Tuttavia, questo “salvagente” economico presenta dei limiti precisi:
- L’assegno ad personam: le voci retributive percepite presso il precedente datore di lavoro, se superiori a quelle del nuovo ente, vengono mantenute sotto forma di assegno individuale.
- La regola del riassorbimento: tale assegno non è destinato a durare sine die. Esso deve essere gradualmente “assorbito” dai futuri incrementi contrattuali o cessare quando vengono meno le funzioni specifiche che lo giustificavano.
L’obiettivo è garantire, nel lungo periodo, il rispetto dell’art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001, che impone la parità di trattamento tra lavoratori che svolgono le medesime mansioni all’interno dello stesso ente.
I limiti della legislazione regionale e della contrattazione locale
Un punto fermo dell’ordinanza n. 32600/2025 riguarda la competenza legislativa. La disciplina del rapporto di lavoro pubblico, rientrando nell’ “ordinamento civile” (art. 117, comma 2, lett. l della Costituzione), è di esclusiva competenza dello Stato.
Di conseguenza, è nullo qualsiasi tentativo di:
- Leggi Regionali: che pretendano di garantire il mantenimento perpetuo di trattamenti di miglior favore.
- Accordi Collettivi Locali: che introducano deroghe non previste dai Contratti Collettivi Nazionali (CCNL).
- Determinazioni della P.A.: che cerchino di cristallizzare benefici economici al di fuori del quadro legale nazionale.
L’incipit dell’art. 31, che fa salve diverse disposizioni di legge, si riferisce unicamente alla legislazione statale, escludendo categoricamente che le Regioni possano intervenire su una materia così sensibile.
La gerarchia delle fonti e il principio di legalità retributiva
Il pubblico impiego “privatizzato” non ammette eccezioni creative. Il trattamento economico può essere definito esclusivamente dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale (o integrativa, nei limiti della delega del CCNL).
Come confermato da una giurisprudenza ormai granitica (si veda anche Cass. n. 8134/2025), nel settore pubblico non sono ammessi trattamenti economici non previsti dalle fonti ufficiali, nemmeno se questi risultano essere di “miglior favore” per il dipendente.
L’interesse pubblico alla certezza della spesa e all’uniformità dei trattamenti prevale sulle pattuizioni individuali o locali difformi.
In sintesi: i punti chiave per le Amministrazioni
| Aspetto | Regola Giuridica |
| Passaggio di Ente | Nessuna perdita economica immediata (Trattamento Globale). |
| Eccedenze Retributive | Corrisposte tramite assegno ad personam riassorbibile. |
| Potere delle Regioni | Inesistente in materia di trattamenti economici del personale. |
| Contrattazione Integrativa | Valida solo se abilitata dal CCNL nazionale. |
Nota di cautela: Le pubbliche amministrazioni che omettono di applicare il riassorbimento degli assegni ad personam rischiano di incorrere in profili di responsabilità erariale, oltre alla nullità degli atti adottati in violazione dell’art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001.