Legge n. 4/2026 – Il primo pilastro della riforma riguarda il potenziamento e la razionalizzazione del credito d’imposta per la trasformazione digitale ed energetica delle imprese.
È stata fissata una finestra temporale chiara per le comunicazioni di accesso al beneficio, con l’obiettivo di programmare le risorse residue per il nuovo programma “Nuova Transizione 5.0” previsto per il 2026.
La legge chiarisce l’incompatibilità tra il credito Transizione 5.0 e quello Transizione 4.0 per i medesimi beni. In caso di sovrapposizione, l’impresa deve optare formalmente per uno dei due entro termini brevissimi (5 giorni dalla comunicazione del GSE) a pena di decadenza.
Il Gestore dei Servizi Energetici assume un ruolo ispettivo più forte, diventando il referente unico per la vigilanza sulle certificazioni tecniche ex ante ed ex post.
Aree Idonee: la nuova disciplina territoriale
L’articolo 2 della legge n. 4/2026 riscrive le regole per l’installazione degli impianti FER, con impatti diretti sulla gestione del territorio da parte dei Comuni.
- Nuova classificazione: Vengono inseriti nel Testo Unico FER (D.lgs. 190/2024) gli articoli 11-bis e 11-ter, che definiscono le aree idonee su terraferma e in mare.
- Impianti in aree agricole: L’installazione di fotovoltaico a terra è fortemente limitata per preservare il suolo. Le aree idonee in zona agricola devono rientrare in una forbice tra lo 0,8% e il 3% della SAU (Superficie Agricola Utilizzata) regionale.
- Solar Belt e Siti Industriali: Viene confermata la cosiddetta “Solar Belt”, ovvero l’idoneità delle aree entro un raggio di 350 metri dagli stabilimenti industriali, facilitando l’autoconsumo aziendale.
Il nuovo ruolo di controllo dei Comuni sull’Agrivoltaico
Una delle novità più rilevanti per le amministrazioni locali riguarda la prima definizione legale di impianto agrivoltaico: l’impianto che garantisce la continuità delle attività agricole o pastorali.
- Verifica quinquennale: Ai Comuni è affidata una nuova funzione di vigilanza. Trascorsi cinque anni dall’installazione, l’ente locale deve accertare che il sito mantenga l’idoneità agro-pastorale.
- Sanzioni: In caso di mancata continuità dell’attività agricola, si applicano sanzioni amministrative pesanti, oltre all’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
Semplificazioni procedurali e Paesaggio
Per accelerare il raggiungimento dei target PNRR, la legge introduce una forte semplificazione burocratica:
- Taglio dei tempi: I termini procedimentali per i progetti in aree idonee sono ridotti di un terzo.
- Parere Paesaggistico: Per gli interventi in aree idonee realizzati in PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) o attività libera, il parere dell’autorità paesaggistica non è più vincolante, ma obbligatorio solo in termini consultivi.
La NOTA ANCI sottolinea come la nuova disciplina sulle “Aree Idonee” e il monitoraggio della SAU richiedano un aggiornamento degli strumenti urbanistici comunali e una stretta collaborazione con la Piattaforma Digitale delle Aree Idonee gestita dal GSE.