L’imposta di soggiorno, a più di un decennio dall’introduzione con l’art. 4 del d.lgs. 23/2011, ha vissuto una lunga stagione di incertezze interpretative sul ruolo dei gestori delle strutture ricettive e sulla natura dei relativi rapporti con i Comuni.
L’ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione segna un punto di arrivo – e al tempo stesso di ripartenza – chiarendo in modo netto che il gestore non è più agente contabile, ma responsabile d’imposta, e che l’intero rapporto si colloca oggi su un piano strettamente tributario.
La svolta normativa: dall’art. 4 d.lgs. 23/2011 all’art. 180 D.L. 34/2020
La base giuridica dell’imposta di soggiorno resta l’art. 4 del d.lgs. 23/2011, che riconosce ai Comuni la facoltà di istituire il tributo, demandando al regolamento locale la definizione di presupposto, misura, esenzioni, dichiarazioni e modalità di versamento.
La “svolta” tuttavia arriva con l’art. 180 del D.L. 34/2020, che introduce il comma 1‑ter all’art. 4, qualificando espressamente il gestore della struttura ricettiva come responsabile del pagamento dell’imposta (e del contributo di soggiorno) con diritto di rivalsa, obbligato alle dichiarazioni e soggetto alle sanzioni tributarie.
La modifica del 2020, pur chiara sul piano testuale, ha convissuto per alcuni anni con un retaggio interpretativo che continuava a leggere il gestore come una sorta di agente contabile “speciale”, tenuto alla resa del conto (modello 21) e assoggettato alla giurisdizione della Corte dei conti per le somme riscosse dai clienti.
L’ordinanza delle Sezioni Unite interviene proprio per sciogliere questo nodo, riallineando l’intero sistema alla lettera e alla ratio della novella.
La decisione delle Sezioni Unite: natura tributaria del rapporto e fine dell’agente contabile
Con l’ordinanza 1527/2026, la Cassazione afferma in modo esplicito che, alla luce del nuovo comma 1‑ter, il gestore assume la posizione di responsabile d’imposta in solido con il soggetto passivo (l’ospite), in virtù di un’obbligazione che nasce direttamente dalla legge.
Il Comune può dunque pretendere il pagamento dell’imposta direttamente dal gestore, anche quando il cliente non abbia materialmente corrisposto l’importo dovuto, fermo restando il diritto di rivalsa del gestore nei confronti dell’ospite.
Da ciò discendono due conseguenze fondamentali.
Da un lato, il rapporto tra Comune e gestore è qualificato come esclusivamente tributario: il gestore è un “pezzo” del rapporto impositivo, e non più un incaricato della riscossione di denaro pubblico soggetto alle regole della contabilità di Stato.
Dall’altro lato, viene meno la figura dell’agente contabile in relazione all’imposta di soggiorno, con conseguente esclusione del giudizio di conto e della giurisdizione della Corte dei conti sulle somme riscosse dal gestore a tale titolo.
Sotto il profilo della giurisdizione, le Sezioni Unite affermano che le controversie su omesso, parziale o tardivo versamento dell’imposta di soggiorno da parte del gestore rientrano nella competenza del giudice tributario. Questo impone agli enti locali un ripensamento profondo di atti, procedure e modelli operativi.
Dalla contabilità al tributo: un cambio di paradigma per i Comuni
Per gli enti locali, il riconoscimento del gestore come responsabile d’imposta non è una mera questione nominalistica. Si tratta di un cambio di paradigma che modifica:
- il modo di concepire l’obbligazione (da “resa del conto” a obbligazione tributaria solidale);
- la filiera degli adempimenti (dichiarazioni, accertamento, riscossione);
- gli strumenti di controllo (da modello 21 a controlli tributari mirati);
- l’assetto del contenzioso (dalla Corte dei conti alle Corti di giustizia tributaria).
In altre parole, la tassa di soggiorno esce stabilmente dal perimetro della contabilità pubblica in senso stretto e si colloca a pieno titolo nell’area delle entrate tributarie degli enti locali, con tutte le implicazioni in termini di regolamentazione, organizzazione e responsabilità.
Vademecum operativo per gli enti locali
L’ordinanza delle Sezioni Unite obbliga i Comuni a “mettere mano” al proprio sistema della tassa di soggiorno. Di seguito alcuni passaggi operativi chiave, utili come check‑list per amministrazioni e uffici tributi.
Regolamento comunale: cosa verificare e cosa cambiare
- Rileggere attentamente il regolamento vigente sull’imposta/contributo di soggiorno:
- verificare se menziona ancora il gestore come agente contabile;
- verificare se sono previsti obblighi di resa del conto, modello 21 o richiami al giudizio di conto.
- Integrare il regolamento per:
- richiamare espressamente l’art. 4, comma 1‑ter, d.lgs. 23/2011;
- qualificare il gestore come responsabile d’imposta con diritto di rivalsa;
- collocare dichiarazioni, accertamento, sanzioni e riscossione nel quadro della normativa tributaria (d.lgs. 471 e 472/1997, legge 296/2006).
- Eliminare/riformulare tutte le clausole che presuppongono la natura contabile del rapporto (obbligo di conto, responsabilità di agente contabile, riferimenti espliciti alla Corte dei conti in relazione al singolo gestore).
Dichiarazioni e versamenti: costruire una filiera chiara
- Definire periodicità e contenuto minimo della dichiarazione dei gestori:
- mensile o trimestrale;
- indicazione delle presenze, delle esenzioni/applicazioni ridotte, dell’imposta dovuta;
- modalità esclusivamente telematica ove possibile.
- Stabilire termini e canali di versamento:
- scadenza certa (es. entro il 15 del mese successivo);
- strumenti di pagamento (F24, pagoPA, portale dedicato);
- previsione della sanzione per tardivo od omesso versamento, allineata alla disciplina generale dei tributi locali.
- Prevedere un regime chiaro per ravvedimento e sanatoria spontanea, facendo leva sugli istituti deflattivi già conosciuti nel diritto tributario.
Rapporti con i gestori: informazione, supporto, compliance
- Aggiornare immediatamente l’informativa ufficiale:
- schede sul sito istituzionale;
- modulistica di iscrizione delle strutture;
- FAQ e guide operative.
- Comunicare in modo esplicito il nuovo inquadramento:
- il gestore non è più agente contabile;
- il gestore è responsabile d’imposta in solido, con obbligo di dichiarare e versare l’imposta dovuta, a prescindere dall’incasso dal cliente;
- resta fermo il diritto di rivalsa verso l’ospite.
- Investire in compliance:
- incontri informativi con le associazioni di categoria;
- tutorial o webinar su dichiarazioni e pagamenti;
- canali di assistenza dedicati (mail, telefono) per ridurre errori formali.
Controlli e accertamenti: logica tributaria, non contabile
- Progettare controlli basati su dati e incroci informativi:
- confronto fra dichiarazioni dei gestori e dati statistici (Regione, Istat);
- utilizzo di informazioni provenienti da piattaforme di prenotazione online;
- riscontri con dati SUAP, SCIA e licenze.
- In caso di anomalie, emettere veri e propri atti di accertamento tributario:
- indicazione analitica delle presenze non dichiarate o dichiarate in modo incompleto;
- determinazione dell’imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni;
- chiari riferimenti alle norme tributarie applicate.
- Gestire gli accertamenti nel rispetto dei termini di decadenza previsti per i tributi locali, con adeguata motivazione e documentazione probatoria.
Riscossione ordinaria e coattiva: integrazione con il sistema entrate
- Integrare la tassa di soggiorno nel regolamento generale delle entrate:
- disciplina della rateazione;
- modalità di messa a ruolo o ingiunzione fiscale;
- gestione degli interessi e delle spese di riscossione.
- Attivare percorsi graduati di recupero:
- solleciti bonari;
- piani di pagamento personalizzati;
- in ultima istanza, riscossione coattiva tramite ingiunzione o agente della riscossione.
- Curare la coerenza tra le informazioni contenute in avvisi/ingiunzioni e la documentazione raccolta in fase di accertamento, per ridurre il rischio di contenzioso.
Contenzioso: prepararsi al giudice tributario
- Adeguare immediatamente la modulistica degli atti impugnabili:
- indicazione corretta del giudice competente (giustizia tributaria);
- termine per il ricorso e per il pagamento in pendenza di giudizio;
- istruzioni chiare per il contribuente/gestore.
- Riorganizzare le competenze interne:
- individuare referenti per il contenzioso tributario;
- strutturare il rapporto tra ufficio tributi e avvocatura interna/esterna;
- predisporre format standard di memorie e controdeduzioni.
- Monitorare sistematicamente gli esiti del contenzioso:
- cause ricorrenti di soccombenza;
- eventuali criticità regolamentari o procedurali;
- possibili interventi correttivi su regolamenti e prassi.
Rapporto con la Corte dei conti: cosa resta dopo la 1527/2026
L’uscita del gestore dalla sfera dell’agente contabile non significa affatto che la tassa di soggiorno scompaia dal radar della Corte dei conti. Cambia, semmai, l’oggetto del controllo.
- L’attenzione si sposta:
- dalla resa del conto del singolo gestore;
- alla corretta gestione, accertamento e riscossione dell’entrata da parte del Comune.
- Restano centrali:
- l’iscrizione corretta del gettito in bilancio;
- l’efficacia delle attività di recupero dell’evaso;
- l’eventuale responsabilità degli amministratori e dei funzionari in caso di inerzia o scelte manifestamente irragionevoli nella gestione della tassa.
Per gli enti locali, la sfida è dunque quella di trasformare un “adempimento sospeso” tra contabilità e tributi in un sistema maturo di entrata tributaria, dotato di regole chiare, strumenti efficaci e un solido presidio di legalità.
A cura di Avv. Roberto Mastrofini