Deve essere riconosciuta la riduzione dell’Imu del 50% ex art. 13 co. 3°, lett. b) d.l. 201/2011 ove lo stato di inagibilità sia già noto all’Ente impositore, e ciò nel rispetto dei principi di collaborazione e buona fede che devono ispirare il rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadino per cui l’Ente impositore non può pretendere la documentazione di cui sia già a conoscenza. Nel caso di specie il contribuente aveva comunicato l’avvenuto crollo del tetto e del solaio dell’immobile in data 31 gennaio 2005 a mezzo raccomandata al Comune di Roma che pretendeva l’Imu per il 2013. In particolare i giudici hanno evidenziato il mancato rilievo del Comune di Roma a fronte dell’affermazione del contribuente che lo stato dell’immobile non avesse subito variazioni risultando così applicabile il principio di non contestazione.
Sentenza del 15122021 n 5788 – Comm TribReg per il Lazio SezioneCollegio 8