Società a partecipazione pubblica: l’ordinanza 2306/2026 conferma, in chiave sistematica, l’assetto “pubblicistico” del reclutamento e chiude ancora una volta la porta a qualunque forma di stabilizzazione automatica senza concorso, anche nelle realtà formalmente privatistiche.
Il quadro normativo “di sistema”
Per le società a totale partecipazione pubblica l’art. 18, comma 2, del d.l. 112/2008 impone l’adozione di regolamenti interni di reclutamento ispirati ai principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e ai criteri selettivi di derivazione comunitaria.
Questo ancoraggio normativo rende la procedura di selezione un vero procedimento comparativo, funzionalmente assimilabile al concorso pubblico ex art. 97 Cost., pur operando sul piano del diritto privato (rapporto societario, codice civile, TUSP).
La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente qualificato tali procedure come “concorsuali in senso sostanziale”, individuando nell’art. 18 d.l. 112/2008 (oggi riflesso anche nel TUSP) una norma interposta rispetto al parametro costituzionale dell’accesso per concorso.
Ne discende che l’inosservanza delle regole selettive non integra un mero vizio contrattuale privatistico, ma incide sulla stessa legittimità dell’accesso all’impiego finanziato con risorse pubbliche.
Il “muro” contro la conversione del contratto a termine
Nel lavoro privato, la violazione della disciplina del termine comporta, di regola, la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, quale sanzione civilistica di riequilibrio del sinallagma e di tutela del lavoratore.
Nelle società a totale partecipazione pubblica, invece, l’ordinanza n. 2306/2026 riafferma che l’istituto della conversione non può operare quando l’accesso sarebbe comunque dovuto avvenire tramite procedura selettiva concorsuale.
Il giudice non può “sanare” ex post un reclutamento viziato sostituendosi alla selezione pubblica, poiché ciò determinerebbe un aggiramento del filtro concorsuale e un vulnus ai principi di imparzialità, buon andamento e parità di accesso.
La tutela si sposta, coerentemente con l’orientamento consolidato su pubblico impiego e partecipate, sul versante risarcitorio (danno da illegittimo termine, anche come perdita di chance), ma non può sfociare nella costituzione giudiziale di un rapporto stabile.
Un esempio operativo: un lavoratore assunto a termine da una società in house senza adeguata procedura comparativa non può ottenere, in giudizio, la dichiarazione di rapporto a tempo indeterminato; può invece far valere la nullità/illegittimità del termine e chiedere il ristoro economico del pregiudizio subito.
Implicazioni operative per HR e uffici legali
Per le strutture del personale delle società a controllo pubblico, il messaggio è netto:
- l’adozione e l’aggiornamento dei regolamenti di reclutamento non è un mero adempimento formale, ma condiziona la validità dell’intero processo assunzionale;
- l’utilizzo di contratti a termine o forme flessibili senza previo esperimento di una procedura comparativa conforme ai principi di art. 18 d.l. 112/2008 espone a rischio di nullità del rapporto, contenzioso e condanne risarcitorie, senza possibilità di “sistemare” la posizione con una pronuncia di conversione.
Sul piano del risk management, diventa essenziale: presidiare la fase di programmazione del fabbisogno, motivare in modo stringente il ricorso al termine, assicurare tracciabilità e pubblicità delle selezioni, documentare criteri di valutazione e graduatorie.
Inoltre, qualsiasi progetto interno di “stabilizzazione” del personale precario nelle partecipate non può prescindere dall’attivazione di procedure selettive aperte, pena la nullità delle relative assunzioni e la frustrazione degli obiettivi di regolarizzazione.
Perché la veste societaria non “scherm(a)” dal diritto pubblico
L’ordinanza 2306/2026 si colloca nel solco di pronunce che ribadiscono come la natura formalmente privatistica delle società partecipate non sia sufficiente a sottrarre il reclutamento al controllo dei principi pubblicistici, quando l’ente gestisce risorse o servizi di rilievo pubblico.
La Corte evidenzia che l’azionista pubblico, attraverso norme come l’art. 18 d.l. 112/2008 e il TUSP, è tenuto ad esercitare un dovere-potere di indirizzo che si traduce in vincoli stringenti sul modo in cui si assumono le persone.
In altri termini, la “società in house” non può essere utilizzata come canale parallelo per aggirare l’obbligo di concorso vigente per l’ente pubblico controllante.
La centralità della procedura selettiva viene quindi confermata come condizione indefettibile per qualsiasi accesso stabile al lavoro finanziato con denaro pubblico, a prescindere dalla forma organizzativa prescelta.
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro, attraverso l’ordinanza n. 2306 del 4 febbraio 2026
A cura di Dott.ssa Rebecca Davoli