PUBBLICO IMPIEGO - DIFFERENZE TRA LAVORO DA REMOTO E LAVORO AGILE

SMART WORKING PROROGATO SOLO PER LE PATOLOGIE INDICATE DAL DECRETO SALUTE

La richiesta del dipendente fragile al datore da attestare con una specifica certificazione sanitaria rilasciata dal medico di medicina generale. – La proroga del diritto a svolgere la prestazione in modalità di lavoro agile fino al 31 marzo 2023 è riservata ai dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni elencate dal Dm Salute del 4 febbraio 2022, adottato in base all’articolo 17, comma 2, del Dl 221/2021.

Lo prevede la legge 197/2022 (Bilancio 2023) al comma 306 dell’articolo 1, che rinvia espressamente al decreto della Salute che contiene l’elenco «delle patologie con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali… la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile». La recente proroga, a differenza della precedente disposta fino al 31 dicembre 2022 dall’articolo 23 bis del Dl 115/2022, non fa riferimento ai fragili di cui all’articolo 26, comma 2, del Dl 18/2020, categoria che invece comprende i lavoratori portatori di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992 o quelli che versano in una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, attestata dalla certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali.

Tale ricostruzione normativa porta a escludere, salvo eventuali chiarimenti ministeriali, queste ultime categorie di lavoratori fragili dall’estensione del diritto allo smart working applicabile fino al 31 marzo 2023, circoscrivendola solo a quelli affetti dalle patologie o condizioni indicate dal Dm Salute del 4 febbraio 2022.
Ai lavoratori disabili gravi, al pari di quelli con figli disabili gravi (o non disabili fino a 12 anni di età) o caregivers, è riservato comunque il diritto di priorità nell’accoglimento delle richieste di lavoro agile in base all’articolo 18, comma 3 bis, della legge 81/2017.

Come previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto la sussistenza della patologia o della condizione che dà diritto al dipendente fragile di richiedere lo smart working al proprio datore di lavoro va attestata con specifica certificazione sanitaria rilasciata dal medico di medicina generale.
In presenza di tale certificato, e di conseguente richiesta del dipendente, il datore è tenuto a ricevere la prestazione da remoto, in modalità di lavoro agile, eventualmente adibendo il lavoratore a diversa mansione, purché compresa nella medesima categoria o area d’inquadramento prevista dal contratto collettivo applicato e con retribuzione invariata.
Sebbene non sia stata prorogata la disposizione che consentiva espressamente di derogare alla stipula dell’accordo individuale ex articolo 19 della legge 81/2017, la ratio della norma di legge che attribuisce un diritto soggettivo al lavoro agile porta a escludere in questo caso la necessità dell’accordo.

Qualora quest’ultimo fosse comunque stato sottoscritto, la richiesta del dipendente fragile di avvalersi dello smart working fino al 31 marzo prossimo secondo le regole rinnovate dalla legge di bilancio, consentirà di derogare alle previsioni dell’accordo medesimo. Laddove, ad esempio, fosse stato concordato un numero di giorni limitati di prestazione svolta in modalità agile, il lavoratore avrebbe diritto a pretendere di lavorare da remoto per l’intera settimana lavorativa.
La legge di bilancio 2023 preserva infine la validità di condizioni di miglior favore in materia di lavoro agile eventualmente previste dai contratti collettivi nazionali in favore dei lavoratori fragili.

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