È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2026 la Legge n. 54/2026, che converte con importanti novità il Decreto-legge n. 23 dello scorso febbraio.
Il provvedimento introduce disposizioni urgenti per il potenziamento delle Forze di Polizia e dell’Autorità giudiziaria, ma è sul fronte della Polizia Locale e della Sicurezza Urbana che si registrano i cambiamenti più radicali, grazie a una decisa semplificazione dei vincoli di spesa per i Comuni.
Straordinari e salario accessorio: addio ai vecchi tetti
Una delle novità più attese riguarda l’articolo 6, rimasto invariato nel passaggio parlamentare. La norma scardina i tradizionali limiti ai compensi per il personale di Polizia locale impegnato in iniziative di sicurezza urbana.
In particolare, i Comuni potranno attingere al “Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana” del Ministero dell’Interno per remunerare le prestazioni di lavoro straordinario.
La vera svolta è giuridica: tali compensi non saranno soggetti ai tetti previsti dall’art. 23 del Dlgs 75/2017, superando di fatto il blocco del salario accessorio che per anni ha limitato l’operatività degli Enti locali.
Imposta di soggiorno e proventi del Codice della Strada
Il legislatore ha individuato nuove fonti di finanziamento per la sicurezza nelle città a forte vocazione turistica e non solo:
- Tassa di Soggiorno: I capoluoghi di provincia, le Unioni di Comuni e le località turistiche o città d’arte potranno utilizzare il gettito dell’imposta di soggiorno per finanziare la sicurezza. Queste risorse potranno coprire sia il pagamento dello straordinario sia l’assunzione di agenti a tempo determinato, senza che tali costi incidano sui limiti complessivi della spesa di personale.
- Sanzioni Stradali (Art. 208 CdS): Viene superato lo storico orientamento restrittivo della Corte dei Conti. I proventi delle multe potranno ora incentivare la produttività della Polizia locale e finanziare lo straordinario oltre i limiti della contrattazione collettiva, garantendo una maggiore presenza sul territorio.
Semplificazioni per le assunzioni stagionali
Per rispondere ai picchi di attività legati ai flussi turistici, il comma 6 della nuova legge introduce deroghe cruciali per le assunzioni flessibili.
La spesa per i vigili assunti stagionalmente con i proventi delle sanzioni stradali non sarà più computata:
- Ai fini dei limiti al lavoro flessibile (Dl 78/2010).
- Nel calcolo della capacità assunzionale basata sulla sostenibilità finanziaria (Dl 34/2019).
Inoltre, la norma apre scenari di operatività anche per gli enti in dissesto o in piano di riequilibrio (previa autorizzazione Cosfel), segnando un netto cambio di rotta rispetto al passato e offrendo ai sindaci strumenti reali per garantire il controllo del territorio e la legalità.