Spesso, in passato, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto doveroso estendere la riserva contemplata dall’articolo 18, comma 4, del d.lgs. 40/2017 anche al servizio civile nazionale svolto dopo l’entrata in vigore del citato decreto, sul presupposto che esso dovesse essere de iure qualificato come servizio civile “universale”, coerentemente al fatto che, da quello stesso momento, il servizio civile “nazionale” aveva cessato di esistere.
In tal senso si è espressa, da ultimo, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. Sesta, n. 537/2026.
Secondo questo orientamento, richiamato dalle sentenze nn. 9876/2025 e 9877/2025, il legislatore avrebbe qualificato il servizio svolto dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2017 come servizio civile universale, pur se svolto – in attesa del Piano di cui all’art. 4 – con le modalità previste per il servizio civile nazionale.
Le pronunce evidenziano che l’ultrattività avrebbe riguardato le sole modalità del servizio civile nazionale e non l’intero istituto, la cui disciplina risultava contestualmente abrogata: una circostanza ritenuta non una mera coincidenza temporale, ma un fatto dotato di precisa rilevanza giuridica.
Il revirement della Sezione Sesta: la sentenza n. 5598/2026
Con la più recente sentenza n. 5598/2026, la Sezione Sesta del Consiglio di Stato rimette in discussione questo orientamento.
Secondo i giudici, la disciplina transitoria del d.lgs. n. 40/2017 non avrebbe statuito alcuna equiparazione o “qualificazione” del servizio civile nazionale come servizio civile universale, poiché tale equiparazione formale, ai fini dell’attribuzione del diritto alla riserva nei concorsi pubblici, sarebbe intervenuta esclusivamente con il d.l. n. 25/2025, convertito nella legge 9 maggio 2025, n. 69.
La sentenza osserva inoltre che, se l’equiparazione fosse già stata integralmente operata nel 2017, non si spiegherebbe il successivo intervento normativo del 2025, privo sia di natura interpretativa autentica sia di efficacia retroattiva.
Le conseguenze sul piano interpretativo
Per il Collegio, proprio il recente intervento del legislatore escluderebbe la possibilità di giungere al medesimo risultato dell’equiparazione tra i due servizi attraverso l’attività interpretativa del giudice.
Ciò non solo alla luce della chiarezza del dato normativo applicabile alla procedura concorsuale in esame e delle differenze che astrattamente giustificavano un diverso trattamento dei due istituti, ma anche in considerazione del fatto che le disposizioni “premiali”, come quelle che stabiliscono le quote di riserva nei concorsi, sono di stretta interpretazione, dovendosi rispettare i principi di parità di trattamento e trasparenza nell’accesso ai pubblici impieghi.
Le conclusioni del Consiglio di Stato
La piena equiparazione tra le due tipologie di servizio, anche ai fini premiali, viene ricondotta dai giudici a un processo di evoluzione progressiva, governato dalla discrezionalità del legislatore ed esercitato in maniera conforme ai principi costituzionali che regolano la materia.
Su queste basi, il Consiglio di Stato ritiene esclusa, nel caso di specie, la legittimità di un’interpretazione estensiva della disposizione in esame.