Entro il 31 dicembre di ogni anno Comuni sopra i 5.000 abitanti, Province, Città metropolitane ed enti di governo d’ambito devono approvare la relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Con la legge n. 190/2025 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) e il d.l. n. 19/2026, l’adempimento cambia natura: se la gestione va male per colpa del gestore, l’ente deve intervenire, e chi non lo fa rischia sanzioni fino a 500.000 euro.
Il quadro aggiornato è ricostruito nel Quaderno ANCI n. 64 di ottobre 2026, a cura di Stefania Dota, Stefano Pozzoli e Alberto Barbiero, che offre anche gli schemi pronti per la relazione, l’atto di indirizzo e il piano correttivo.
Chi deve fare la ricognizione
L’art. 30 del d.lgs. n. 201/2022 obbliga alla ricognizione i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le loro forme associative, le Città metropolitane, le Province e gli altri enti competenti in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, compresi gli enti di governo d’ambito (EGATO).
Un chiarimento del Quaderno evita duplicazioni: la ricognizione spetta solo all’ente affidante. Se il servizio è affidato da un EGATO, è quest’ultimo a redigere la relazione, non i Comuni soci del gestore. Resta consigliabile, per gli affidamenti in house, allegare il documento dell’EGATO alla razionalizzazione delle partecipate del Comune.
Per l’approvazione, nel silenzio della norma, la competenza è del Consiglio comunale, già competente sulla razionalizzazione delle partecipate e sulla scelta delle modalità di gestione dei servizi, salvo diversa disciplina regolamentare dell’ente.
Quali servizi rientrano nella relazione
La relazione riguarda tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati all’esterno, a rete e non a rete, in concessione o in appalto, compresi gli affidamenti in house e quelli sopra soglia senza gara. Va fatta anche se mancano gli indicatori di qualità previsti dagli artt. 7 e 8 del decreto.
I servizi a rete sono le cosiddette utilities: rifiuti, idrico, distribuzione del gas, trasporto pubblico locale. Per i servizi non a rete il perimetro è meno netto. Un riferimento sicuro è il decreto MIMIT n. 639 del 31 agosto 2023, che individua impianti sportivi, parcheggi, servizi cimiteriali, luci votive e trasporto scolastico; ma l’elenco non è esaustivo e non rende automaticamente “economico” ogni servizio.
Restano fuori:
- i servizi in economia, gestiti direttamente dall’ente;
- i servizi strumentali, resi a favore dell’amministrazione e non della collettività (per il Quaderno, ad esempio, la riscossione dei tributi);
- i servizi privi di rilevanza economica, quando in concreto non possono coprire i costi con tariffe o corrispettivi di mercato.
Su quest’ultimo punto il Quaderno avverte che non basta invocare genericamente la finalità sociale o culturale. Occorre verificare caso per caso la remuneratività anche solo potenziale, guardando a tariffe, operatori interessati, rischio operativo, struttura di costi e ricavi. Il consiglio è anche di non frammentare troppo i servizi, riconducendo l’analisi, per quanto possibile, a una società o a un servizio.
Il legame con la razionalizzazione delle partecipate
La ricognizione va approvata contestualmente alla razionalizzazione annuale delle società partecipate prevista dall’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP), anche quando l’ente non ha affidamenti in house. Per i servizi affidati a società in house, la relazione costituisce un’appendice di quella sulle partecipate.
Il Quaderno ricorda inoltre che l’analisi delle società in house riguarda tutti i Comuni, anche sotto i 5.000 abitanti: l’art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 201/2022 impone di motivare, nella razionalizzazione periodica, le ragioni economiche e di qualità che giustificano il mantenimento dell’affidamento in house.
La Corte dei conti ha valorizzato l’approvazione contestuale dei due atti come elemento di ordinata programmazione e controllo del gruppo pubblico locale. Conviene quindi garantire piena tracciabilità tra le due deliberazioni.
Cosa deve contenere la relazione
Per ogni servizio affidato la ricognizione deve rilevare, in modo analitico, l’andamento economico, l’efficienza, la qualità e il rispetto degli obblighi del contratto di servizio. Deve indicare anche quanto l’ente ricorre agli affidamenti in house e a quelli sopra soglia senza gara, con i relativi oneri e risultati.
Il Quaderno suggerisce questa struttura: premessa normativa, perimetro dei servizi con motivazione delle scelte, quadro delle società partecipate o dei concessionari, andamento economico-finanziario, efficienza e qualità, rispetto del contratto, affidamenti diretti e in house con i relativi costi per l’ente (compresi eventuali aumenti di capitale).
L’AGCM, già con la segnalazione AS1999 del 17 giugno 2024, aveva chiesto relazioni sostanziali e non formali, con:
- informazioni dettagliate sui risultati effettivi del gestore, anche sulla soddisfazione degli utenti;
- indicazione della durata dell’affidamento e delle ragioni di eventuali proroghe;
- confronti di benchmark su costi e qualità;
- evidenza delle criticità, collegate alle azioni correttive da intraprendere.
La linea è stata confermata dal parere AS2171 del 19 maggio 2026: servono indicatori misurabili, confronto con benchmark e azioni correttive puntuali. La relazione ha anche una valenza prospettica, perché alimenta le future scelte sul modello di gestione.
La novità: andamento insoddisfacente e piano correttivo
La legge n. 190/2025 ha aggiunto all’art. 30 i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, poi integrati dall’art. 26 del d.l. n. 19/2026. L’ente non può più limitarsi a fotografare: deve individuare le cause dell’eventuale andamento negativo di ciascun servizio.
Secondo il comma 1-ter, l’andamento è insoddisfacente se ricorre anche una sola di queste condizioni:
- perdite significative del gestore negli ultimi due esercizi, tali da compromettere l’equilibrio economico-finanziario;
- risultati gestionali significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi del contratto;
- almeno due indicatori di qualità significativamente inferiori ai livelli minimi fissati dalle autorità di regolazione o, per i servizi non a rete, dal MIMIT.
Se le cause dipendono dal gestore, la procedura è questa:
- l’ente adotta un atto di indirizzo, allegato alla ricognizione e di competenza del Consiglio comunale;
- il gestore deve elaborare, entro tre mesi al massimo, un piano di misure correttive con un cronoprogramma per ripristinare la qualità, ridurre i costi e ripianare le perdite;
- atto di indirizzo e piano sono trasmessi all’ANAC, che li pubblica sulla piattaforma Trasparenza SPL;
- l’AGCM monitora l’efficacia delle misure e riferisce ogni anno a Governo e Parlamento.
Il termine di tre mesi, sottolinea il Quaderno, è inderogabile.
Se il gestore non rispetta il piano
Il comma 1-quater dà al piano un peso concreto. Se il gestore non lo adotta entro i tre mesi, ne adotta uno insufficiente o inefficace, oppure non lo attua in modo grave, si applica l’art. 27, comma 3, del d.lgs. n. 201/2022: l’ente può risolvere anticipatamente il contratto di servizio per grave inadempimento.
La regola vale qualunque sia la forma di affidamento, con gara o in house. Per il Quaderno, la mancata elaborazione del piano equivale a un grave inadempimento al pari della sua mancata attuazione: in entrambi i casi è in gioco la prosecuzione del rapporto.
Le sanzioni per gli enti
Il nuovo art. 31-bis del d.lgs. n. 201/2022, anch’esso introdotto dalla legge n. 190/2025, affida all’ANAC il potere di sanzionare gli enti. La sanzione è quella dell’art. 20, comma 7, del TUSP: da 5.000 a 500.000 euro, salvo il maggior danno accertato dalla Corte dei conti. Scatta in tre casi:
| Inadempimento | Riferimento |
|---|---|
| Mancata adozione della relazione di ricognizione | art. 31-bis, c. 1, lett. a) |
| Mancata pubblicazione della relazione sul sito istituzionale | art. 31-bis, c. 1, lett. b) |
| Mancata adozione dell’atto di indirizzo al gestore | art. 31-bis, c. 1, lett. c) |
Lo stesso vale per una relazione incompleta, tale da non consentire una valutazione compiuta. In tutti questi casi l’ANAC assegna all’ente un termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per integrare; scaduto il termine, applica la sanzione.
Gli strumenti del Quaderno
Il Quaderno mette a disposizione tre schemi pronti all’uso:
- un fac simile di relazione ex art. 30, con tabelle su andamento economico, qualità, obblighi contrattuali e vincoli;
- uno schema di atto di indirizzo al gestore in caso di andamento insoddisfacente;
- uno schema di piano per il ripristino dell’efficienza e dell’equilibrio economico-finanziario, da far adottare al gestore.
In vista della scadenza del 31 dicembre, gli autori invitano gli enti a presidiare tre passaggi: l’adozione della relazione entro il termine annuale, la pubblicazione tempestiva sul sito istituzionale con trasmissione all’ANAC, e la completezza dei contenuti, per evitare la richiesta di integrazioni e la sanzione che ne può seguire.