Negli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura è possibile derogare al principio di rotazione se la scelta di assegnare di nuovo l’incarico allo stesso professionista è sostenuta da ragioni oggettive, in particolare dall’esigenza di garantire continuità per raggiungere il risultato che la stazione appaltante si è prefissata.
Il TAR Lombardia ha precisato che il principio di rotazione previsto dall’art. 49 del d.lgs. n. 36/2023 va letto insieme ai principi del risultato e della fiducia, sanciti dagli artt. 1 e 2 dello stesso decreto. La deroga è quindi legittima quando il professionista ha già acquisito conoscenze ed esperienze specifiche sull’intervento, a condizione che il nuovo affidamento non si traduca in una posizione di vantaggio lesiva della concorrenza e che le ragioni della scelta siano spiegate in modo adeguato nel provvedimento di affidamento.