L’ANAC può sanzionare il Segretario Generale che abbia inflitto sanzioni disciplinari ritorsive a un dipendente autore di segnalazioni whistleblowing.
Ma se sugli stessi fatti pende un giudizio, il procedimento sanzionatorio resta sospeso fino al giudicato.
La prima affermazione riguarda l’ambito soggettivo del potere sanzionatorio previsto dall’art. 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001. Il Segretario Generale, quando adotta l’atto ritorsivo, ne risponde personalmente.
La seconda attiene ai rapporti tra procedimento amministrativo e processo. Formatosi il giudicato, l’Autorità valuta se riprendere il procedimento, tenendo conto degli esiti definitivi del giudizio.
La tutela del segnalante e il potere sanzionatorio dell’ANAC
L’art. 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 vieta di sanzionare, demansionare, licenziare o trasferire il dipendente pubblico a causa della sua segnalazione di illeciti. Ogni misura ritorsiva adottata per questo motivo è nulla.
Accanto alla nullità, la norma attribuisce all’ANAC un potere sanzionatorio proprio. Accertata l’adozione di misure discriminatorie, l’Autorità applica al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura compresa tra 5.000 e 30.000 euro.
La disciplina è stata poi sostituita dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che ha recepito la direttiva (UE) 2019/1937. L’art. 54-bis continua però ad applicarsi alle segnalazioni effettuate prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, secondo il regime transitorio da questa previsto.
Il Segretario Generale come destinatario della sanzione
La sanzione colpisce la persona fisica che ha adottato la misura ritorsiva, non l’ente in astratto. Se è il Segretario Generale a irrogare le sanzioni disciplinari contro il segnalante, è lui a rispondere davanti all’ANAC.
La scelta ha una chiara funzione deterrente. Chi esercita poteri gestionali e disciplinari sa di poter essere chiamato a rispondere in proprio, e non solo attraverso l’amministrazione di appartenenza.
Il ruolo apicale non costituisce un’esimente. Anzi, proprio perché il Segretario Generale sovrintende alla gestione dell’ente e spesso guida l’ufficio per i procedimenti disciplinari, la sua posizione lo espone più di altri al rischio di un uso distorto del potere disciplinare. L’Autorità dovrà comunque accertare il nesso tra la segnalazione e la misura adottata.
La sospensione del procedimento per pendenza di giudizio
Quando sulle stesse misure pende un giudizio, il procedimento sanzionatorio dell’ANAC è sospeso. È il caso tipico del dipendente che impugna davanti al giudice del lavoro le sanzioni disciplinari subite, lamentandone la natura ritorsiva.
La sospensione serve a evitare decisioni contrastanti sugli stessi fatti. Se l’Autorità accertasse la ritorsione mentre il giudice ritiene legittime le sanzioni, o viceversa, il sistema produrrebbe esiti incoerenti e difficilmente conciliabili.
Il presupposto è l’identità di oggetto. Non basta un qualsiasi contenzioso tra le parti: il giudizio deve riguardare proprio le misure che l’ANAC è chiamata a valutare come ritorsive.
Dopo il giudicato: la valutazione sul nuovo impulso al procedimento
Formatosi il giudicato, il procedimento non riprende in automatico. L’ANAC valuta se sussistano i presupposti per dargli nuovo impulso, alla luce degli esiti definitivi del giudizio.
Se il giudice ha accertato la natura ritorsiva delle sanzioni disciplinari, l’Autorità dispone di una base solida per proseguire e irrogare la sanzione. Se invece le misure sono state ritenute legittime e fondate su ragioni estranee alla segnalazione, viene meno il presupposto stesso del potere sanzionatorio.
Restano ipotesi intermedie, come l’annullamento delle sanzioni per vizi diversi dalla ritorsività. In questi casi l’ANAC conserva un margine di valutazione autonoma, ma deve motivare in modo coerente con quanto accertato in via definitiva.
Considerazioni conclusive
L’orientamento bilancia due esigenze. Da un lato rafforza la tutela del segnalante, chiarendo che anche i vertici amministrativi rispondono personalmente delle ritorsioni. Dall’altro coordina l’azione dell’ANAC con quella del giudice, evitando accertamenti contraddittori.
Per i dirigenti apicali il messaggio è chiaro. Ogni iniziativa disciplinare verso un dipendente che ha segnalato illeciti va fondata su ragioni documentate e del tutto estranee alla segnalazione.
Per i segnalanti, la sospensione non equivale a una rinuncia alla tutela. Il procedimento resta in attesa e può riprendere quando il giudicato ne conferma i presupposti.