Con il decreto-legge 25/2025 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.61 del 14-3-2025 l’art.10 al comma 4 è stato stabilito che “Fino al 31 dicembre 2026, la conferenza di servizi decisoria di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si svolge ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Questo significa che tutte le volte in cui si configurano le ipotesi previste dall’art. 14 comma 2 della legge 241/90 che, come è noto è sempre indetta dall’amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici essa si debba svolgere attraverso lo strumento della conferenza semplificata disciplinata dall’articolo 14, comma 2 bis della legge 241/90.
Infatti, il comma 4 stabilendo tale possibilità fino al 31 dicembre 2026 si inserisce nel solco degli elementi di semplificazione ed accelerazione del procedimento già sperimentati in via provvisoria durante il periodo Covid dall’art. 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020, n.120.
Si configura, in sostanza, una conferenza di servizi decisoria “accelerata” come modalità da seguire semplificata per la gestione di progetti che coinvolgono più amministrazioni.
La proroga della conferenza di servizi decisoria “accelerata” resta valida fino al 31 dicembre 2026.
In particolare, attraverso la lettura del dossier parlamentare del 18 marzo 2025 si comprende come le finalità acceleratorie siano previste quando:
- a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell’Unione europea;
- b) al di fuori dei casi di cui all’articolo 14-bis, comma 5, l’amministrazione procedente svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all’articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all’articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
- b-bis) in caso di dissenso o non completo assenso, le amministrazioni coinvolte indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l’assenso, quantificando altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell’intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale.
Si spera che in tal modo, sia pure per un tempo limitato, si possa risolvere l’annosa questione dei rapporti fra enti locali e gli enti di secondo livello ovvero quando la conclusione positiva del procedimento è proprio subordinata, come dice la norma, all’acquisizione di pareri, intese, nulla osta da essi resi, contraendo di fatto significativamente il termine.
L’occasione è utile anche per ricordare come l’istituto della conferenza decisoria disciplinata dalla legge 241/90, modificata con il D.lgs 127 del 2016, va svolto in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi in cui in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l’amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’articolo 14-ter. e laddove vi sia stato richiesta motivata in tale direzione delle altre amministrazioni o del privato interessato.
Restano comunque alcune perplessità: perché inserire questa modifica all’interno di un decreto che va a disciplinare prevalentemente norme in materia di personale e soprattutto perché l’art.10 citato riguarda “Disposizioni urgenti finalizzate all’implementazione delle misure in materia di personale a supporto delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, nonché per la situazione emergenziale nella Terra dei fuochi”
Speriamo che tale provvedimento non sia circoscritto territorialmente.
A cura di Dott. Massimo Fieramonti