Un professionista che ha svolto attività per un Comune non può diventare Responsabile dello stesso ufficio che ne ha regolato o finanziato l’attività, se non è trascorso il cosiddetto periodo di raffreddamento.
Lo afferma l’Anac con la delibera n. 371 del 23 settembre 2026, che accerta la violazione dell’art. 4, comma 1, lett. c), del d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità di incarichi dirigenziali esterni.
Il caso
La delibera riguarda gli incarichi a tempo determinato conferiti ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Tuel (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) a un professionista. Il primo, di elevata qualificazione come funzionario tecnico, risale a febbraio 2025.
Seguono due incarichi di Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, il primo a marzo 2025 e il secondo a gennaio 2026. Lo stesso professionista aveva già lavorato per quel Comune: dal 2019 al gennaio 2025 si era occupato dell’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile, con un’attività quindi continuativa e stabile.
Gli incarichi sono “dirigenziali esterni”
Dall’istruttoria è emerso che gli incarichi ex art. 110, comma 1, del Tuel rientrano nella definizione di incarichi dirigenziali esterni (art. 1, comma 2, lett. k, del d.lgs. 39/2013). Nel Comune non esisteva infatti una figura dirigenziale sovraordinata, e il professionista esercitava in via esclusiva le competenze di amministrazione e gestione.
Lo stesso ufficio che aveva incaricato il professionista
Gli incarichi di Responsabile erano stati conferiti nel 3° Settore Area Tecnico Manutentiva, competente su tutte le attività tecniche del Comune, compreso l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile.
In sostanza, il professionista è passato a guidare proprio l’ufficio che aveva esercitato i poteri di regolazione e finanziamento della sua attività professionale.
Che cosa dice la norma
L’art. 4, comma 1, lett. c), del d.lgs. 39/2013 stabilisce che a chi, nell’anno precedente, abbia svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o dall’ente che conferisce l’incarico, non possono essere conferiti incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni e negli enti pubblici, se relativi allo specifico settore o ufficio che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.
Il principio affermato
Secondo l’Anac, se il professionista assume l’incarico di Responsabile prima che sia decorso il periodo di raffreddamento, relativo allo stesso ufficio che ne ha regolato e finanziato l’attività, sussiste la violazione della norma sull’inconferibilità.
Per i Comuni la prudenza impone quindi di verificare, prima di ogni conferimento ex art. 110, comma 1, del Tuel, le attività professionali svolte dal candidato nell’anno precedente a favore dell’ente.