Anche se l’ordine di demolizione è un provvedimento vincolato, l’amministrazione deve comunque comunicare l’avvio del procedimento, come previsto dall’art. 7 della L. n. 241/1990, ogni volta che la verifica dei presupposti di fatto e di diritto si presenta particolare e giuridicamente articolata. Ciò vale soprattutto quando sono in discussione l’effettiva consistenza delle difformità e l’applicabilità concreta delle norme, statali o regionali, sulle tolleranze costruttive e sui criteri di calcolo dei volumi.
In situazioni di questo tipo, il contributo del privato non può essere considerato irrilevante. Per questo la mancata comunicazione costituisce un vizio che rende illegittimo il provvedimento e che non può essere superato con l’art. 21-octies, comma 2, della L. n. 241/1990, a meno che non risulti evidente che l’esito del provvedimento non sarebbe potuto essere diverso. Il carattere vincolato dell’atto, quindi, non dispensa l’amministrazione dal rispettare le garanzie di partecipazione quando l’intervento del privato può aiutare a ricostruire correttamente i fatti, in particolare se questa ricostruzione richiede un’istruttoria mirata.
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza n. 615/2026