Negli ultimi anni il tema della pubblicazione delle graduatorie concorsuali ha assunto un ruolo centrale nel dibattito tra esigenze di trasparenza, obblighi di pubblicità legale e tutela della protezione dei dati personali.
L’evoluzione normativa parte dal D.lgs. 33/2013, che ha introdotto obblighi uniformi di pubblicazione per i bandi e le graduatorie dei concorsi, basati sul principio della casa di vetro della PA.
A questo si sono aggiunti:
- i provvedimenti del Garante Privacy, incentrati sul principio di minimizzazione (art. 5 GDPR),
- i provvedimenti ANAC in materia di standardizzazione delle pubblicazioni (schemi art. 48 D.lgs. 33/2013),
- le modifiche al D.P.R. 487/1994, aggiornato dal D.P.R. 82/2023,
- l’introduzione del Portale unico del Reclutamento – InPA, oggi divenuto canale primario per pubblicità e comunicazioni concorsuali,
- fino all’importante riordino operato dal Decreto PA 2025 (D.L. 25/2025, conv. L. 69/2025).
In questo quadro, il Garante ha ricevuto negli ultimi anni numerose segnalazioni relative a pubblicazioni eccedenti di dati personali: intere graduatorie con idonei, non idonei, assenti, annotazioni su riserve, titoli sensibili, elaborati, verbali e atti endoprocedimentali pubblicati integralmente online e indicizzati dai motori di ricerca.
FAQ del Garante
La complessità della disciplina — tra norme risalenti nel tempo e nuove tecnologie di diffusione — ha portato alla pubblicazione, nel 2025, delle nuove FAQ del Garante, elaborate con il Dipartimento della Funzione Pubblica, che rappresentano oggi il riferimento più aggiornato e vincolante per la gestione privacy delle pubblicazioni concorsuali, le quali chiariscono in via definitiva diversi punti rimasti controversi per anni e rappresentano una bussola operativa
Scorriamo insieme la sintesi delle varie normative principali e di riferimento utilizzate da parte del Garante e dal Dipartimento della Funzione Pubblica ai fini dell’elaborazione delle nuove FAQ per arrivare ai 7 Focus Operativi di riferimento:
- L’art. 19 del D.lgs. 33/2013 obbliga le amministrazioni a pubblicare:
- bandi,
- criteri di valutazione,
- tracce delle prove,
- graduatorie finali (aggiornate con eventuale scorrimento).
Con la Delibera ANAC n. 495/2024 sono stati introdotti nuovi schemi standard di pubblicazione, che precisano esattamente come devono essere pubblicati i dati, nel rispetto del principio di minimizzazione.
Il Garante ha più volte chiarito che:
- La pubblicazione sul web è diffusione (art. 2-ter Codice Privacy), quindi è ammessa solo se prevista da norma di legge.
- Possono essere pubblicati solo i dati strettamente necessari.
- Sono vietati riferimenti a:
- condizioni di salute,
- invalidità,
- categorie di legge 104/1992, legge 68/1999,
- condizioni familiari soggette a preferenza o precedenza,
- condanne penali o procedimenti pendenti.
L’art. 15 del D.P.R. 487/1994 aggiornato dal D.P.R. 82/2023 aggiorna la disciplina della pubblicità delle graduatorie, prevedendo:
- obbligo di pubblicazione congiunta sul Portale InPA e sul sito della PA;
- superamento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il Decreto PA 2025 tra le innovazioni principali prevede:
- eliminazione della “taglia idonei” per concorsi approvati nel 2024/2025;
- possibilità di utilizzare graduatorie di altre PA con profili compatibili;
- aumento quota di assunzioni tramite mobilità (min. 15% dal 2026);
- ripristino durata triennale delle graduatorie concorsuali;
- rafforzamento del ruolo del Portale InPA.
Quest’ultime modifiche rendono ancora più critico il corretto bilanciamento tra trasparenza, pubblicità legale e protezione dei dati.
Di seguito i principali 7 focus operativi.
1. Graduatorie online: solo i vincitori
Online, sul sito istituzionale, devono essere pubblicati solo i dati personali dei vincitori:
- nome e cognome;
- eventuale data di nascita in caso di omonimia;
- posizione in graduatoria;
- a discrezione dell’ente, il punteggio complessivo.
I dati degli idonei non vincitori, non idonei, assenti non vanno pubblicati online: saranno diffusi solo se, in caso di scorrimento, diventano vincitori come tra l’altro più volte ribadito dall’ANAC.
2. Dove si pubblica: ruolo del Portale InPA
- L’obbligo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è stato sostituito dalla pubblicazione sul Portale InPA di un avviso di avvenuta pubblicazione della graduatoria finale sul sito dell’amministrazione.
- I termini per i ricorsi decorrono dalla data di tale pubblicazione.
- Restano fermi gli obblighi di comunicazione ai partecipanti (es. via Portale InPA o area riservata del sito).
3. Graduatorie di merito, titoli e graduatoria finale “tecnica”: solo in area riservata
Le seguenti graduatorie:
- graduatoria di merito (sulle sole prove),
- graduatoria con applicazione dei titoli,
- graduatoria finale con applicazione delle riserve,
Non vanno pubblicate online in chiaro, ma rese disponibili ai soli partecipanti:
- tramite Portale InPA;
- e/o area riservata sul sito dell’amministrazione, con accesso autenticato.
Qui si applica in modo rigoroso il principio di minimizzazione: i partecipanti vedono solo i dati necessari per esercitare la loro tutela (nome, cognome, posizione in graduatoria, punteggio; eventuali riserve indicate in modo neutro, ad esempio con un asterisco, senza specificarne la natura).
4. Titoli di preferenza e precedenza: mai in chiaro sul web
I titoli di preferenza o precedenza (es. legge 68/1999, legge 104/1992, invalidità, orfani, figli di vittime, ecc.) non devono essere pubblicati online, perché:
- riguardano aspetti molto delicati della sfera personale;
- possono rivelare indirettamente condizioni di salute del candidato o dei familiari.
Anche il semplice riferimento alla norma (es. “art. 3 legge 104/1992”) è considerato potenzialmente rivelatore e quindi non diffondibile sul web.
5. Esclusioni, ammissioni con riserva e precedenti penali: niente pubblicazione online
Non possono essere pubblicate online annotazioni su:
- cause di esclusione;
- ammissioni con riserva;
- condanne penali o reati;
- procedimenti giudiziari in corso.
Si tratta di informazioni che l’amministrazione può trattare per la gestione del concorso, ma manca una base normativa e giuridica di riferimento (come stabilito e richiamato all’art. 6 del GDPR) che ne consenta la diffusione sul web, e l’impatto su reputazione e identità personale sarebbe sproporzionato.
6. Atti endoprocedimentali ed esiti delle prove orali: no al web, sì all’accesso mirato
Non sono oggetto di pubblicazione sul sito:
- verbali di commissione;
- schede di valutazione;
- elaborati;
- valutazioni titoli di preferenza;
- altri atti “interni” del procedimento.
Gli esiti delle prove orali con l’elenco dei candidati esaminati:
- non vanno online,
- ma sono affissi solo nei luoghi fisici dove si svolge la prova, per il tempo previsto dalla norma (di regola, per la giornata).
Per i partecipanti, le informazioni rilevanti (diario prove, punteggi, elenco candidati che hanno superato le prove) devono essere rese disponibili in area riservata tramite Portale InPA e/o sito dell’ente.
7. Nessuna “creatività” nei bandi: i regolamenti non possono ampliare la pubblicazione
Il bando di concorso o un regolamento interno non possono introdurre nuove forme di diffusione dei dati personali rispetto a quelle previste dalla legge:
- niente graduatorie complete online con tutti i partecipanti;
- niente pubblicazione di elaborati, punteggi dettagliati o titoli su siti accessibili a chiunque;
- niente discipline “locali” che abbassano il livello di tutela rispetto allo standard nazionale.
La base giuridica dei trattamenti è fissata dalle norme nazionali e dall’ordinamento europeo: nessuna amministrazione può introdurre, autonomamente, ulteriori forme di pubblicazione in nome di una presunta “maggiore trasparenza”, quando queste non siano previste dalla legge.
A tal proposito, è opportuno che tutti gli enti effettuino una puntuale verifica e mappatura delle pubblicazioni già presenti nei propri siti istituzionali, al fine di rimuovere contenuti non conformi e allineare le prassi operative alle recenti indicazioni normative e alle FAQ del Garante.
In particolare, si raccomanda di:
- aggiornare i bandi tipo e i regolamenti concorsuali, eliminando tutte le clausole che prevedono forme di pubblicazione eccedenti o non conformi al principio di minimizzazione;
- predisporre format di graduatorie distinti, così articolati:
– format “pubblico”, destinato alla pubblicazione online, contenente esclusivamente i dati essenziali dei soli vincitori;
– format “riservato”, accessibile ai soli partecipanti tramite Portale InPA o area autenticata, contenente le graduatorie tecniche e i dati di dettaglio necessari all’esercizio delle tutele individuali.
A cura della Dott.ssa Cristina Pieretti