Con il supplemento ordinario n. 26 all’edizione di venerdì 3 luglio della Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 152) è stato pubblicato il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi (Dlgs. n. 117/2026).
Il provvedimento è stato adottato in attuazione dell’articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111, la legge delega per la riforma fiscale, e si inserisce nel più ampio percorso di riordino avviato negli ultimi anni, che ha già portato all’approvazione di altri testi unici, tra cui quello dedicato all’IVA, mentre è in fase di completamento anche il Testo Unico sugli adempimenti e sull’accertamento.
Il decreto legislativo entra in vigore il 4 luglio 2026, giorno successivo alla pubblicazione, ma le disposizioni del nuovo Testo Unico si applicano soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Una distinzione importante, che separa il piano formale dell’entrata in vigore da quello sostanziale dell’applicazione operativa, pensata per lasciare agli operatori e all’Amministrazione finanziaria un margine di adeguamento alla nuova struttura normativa.
Una riforma “compilativa”: riordino, non rivoluzione
Il tratto distintivo del nuovo Testo unico è il suo carattere compilativo. Il provvedimento non introduce una rivoluzione fiscale: il suo obiettivo dichiarato è la sistematizzazione, il coordinamento e l’aggiornamento della normativa vigente in materia di imposte sui redditi, consolidando in un unico corpo di testo disposizioni finora sparse in decine di decreti e leggi succedutisi nel tempo.
Nello stesso senso si muove la relazione illustrativa al testo preliminare, secondo cui il provvedimento ha carattere compilativo, raccoglie in un unico testo la vigente disciplina relativa alle imposte sui redditi e abroga contestualmente le disposizioni incompatibili o non più attuali, assicurando il coordinamento formale e sostanziale alla normativa vigente.
Un impianto confermato anche dal Commercialista Telematico, secondo cui il nuovo TUIR non introduce, nella maggior parte dei casi, nuove regole sostanziali di imposizione, ma riordina e coordina in un unico testo le disposizioni già vigenti, adeguandole al nuovo impianto della riforma fiscale.
La struttura del nuovo Testo Unico
Il nuovo corpus normativo è significativamente più ampio rispetto al TUIR del 1986. Il nuovo Testo unico è composto da 377 articoli, suddivisi in tre parti e corredati da nove allegati. Nel dettaglio, la prima parte contiene le disposizioni generali, la seconda raccoglie le discipline speciali, mentre la terza è dedicata alle disposizioni varie, transitorie e finali.
Tra gli allegati figurano elementi tecnici che in precedenza erano dispersi in fonti diverse, come i coefficienti di redditività del regime forfettario, gli elenchi dei beni agevolabili e le categorie di lavoratori destinatarie di misure fiscali specifiche, oltre ai riferimenti territoriali per i regimi applicabili ai lavoratori frontalieri.
Il rapporto con il vecchio Dpr n. 917/1986
Il D.Lgs. 117/2026 sostituisce il D.P.R. 917/1986 (TUIR), abrogandone gli articoli e riunendo in un unico corpo normativo anche numerose disposizioni che nel tempo erano state introdotte in leggi e decreti diversi.
Per agevolare la transizione, sono già disponibili tavole di raffronto tra la vecchia e la nuova numerazione degli articoli: ne è un esempio il confronto tra gli articoli 16-bis e 16-ter del vecchio Tuir e i corrispondenti articoli 17 e 18 del nuovo testo, che riguardano le detrazioni per interventi edilizi.
Da questo confronto emerge un dato significativo: le agevolazioni fiscali non sono state riscritte nella sostanza, ma soltanto ricollocate e riorganizzate all’interno del nuovo impianto normativo.
È un elemento che conferma la natura essenzialmente compilativa dell’operazione, pur in presenza di alcuni interventi di coordinamento più incisivi.
Alcune novità di rilievo emerse dal coordinamento
Nonostante l’impostazione dichiaratamente compilativa, il lavoro di coordinamento tra le diverse fonti normative ha comportato, in alcuni casi, effetti sostanziali non irrilevanti.
Un esempio riguarda la disciplina dei dividendi: rispetto alla versione preliminare del testo (lo Schema AG 398), nella versione definitiva gli utili concorrono direttamente alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14 per cento, anziché per l’intero ammontare salvo eccezioni.
Resta invece confermato, sul fronte delle plusvalenze e degli utili percepiti dai soggetti Ires, il regime di esenzione al 95 per cento, sia per la PEX sia per gli utili distribuiti da società ed enti soggetti a Ires.
Anche sul fronte delle detrazioni edilizie il testo definitivo presenta un affinamento rispetto alla versione preliminare: la disciplina ordinaria della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio è stata separata dalle misure temporanee relative alle spese sostenute nel triennio 2025-2027, collocate in un’area distinta del Testo Unico.
Il riordino ha inoltre recepito interventi normativi più recenti riguardanti specifiche categorie di lavoratori. Per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il nuovo articolo 53 riconosce, la detassazione dei rimborsi spese spettanti al personale per trasferte e missioni nel territorio nazionale, senza obbligo di tracciabilità, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.
Per i lavoratori marittimi, il nuovo articolo 3 include esplicitamente nell’esclusione dalla base imponibile Irpef i redditi dei marittimi residenti in Italia imbarcati per più di 183 giorni nell’arco di dodici mesi su navi battenti bandiera estera.
Le implicazioni per contribuenti e professionisti
Per i contribuenti, quindi, non cambiano nell’immediato aliquote, detrazioni o modalità di determinazione dell’imposta. La novità consiste soprattutto nell’avere un unico riferimento normativo aggiornato, destinato a sostituire il vecchio TUIR e a costituire la base per i futuri interventi di riforma del sistema tributario.
Per i professionisti del settore, il vantaggio pratico è quello di poter fare riferimento a un testo unico aggiornato, senza dover più incrociare il vecchio Dpr n. 917/1986 con le decine di leggi di bilancio e decreti collegati che si sono succeduti negli ultimi quarant’anni.
Un semestre per prendere confidenza con le novità
Occorrerà dunque, grazie anche ai riferimenti di ogni nuova norma alle disposizioni dell’attuale Dpr. n. 917/1986, iniziare in questo secondo semestre 2026 a familiarizzare con i nuovi riferimenti normativi.
Le tavole di raffronto disponibili tra vecchia e nuova numerazione rappresentano, in questa fase, uno strumento di lavoro imprescindibile per orientarsi nel nuovo impianto prima della sua piena applicazione, prevista dal 1° gennaio 2027.