Chi non ha impugnato le proroghe tecniche precedenti può ancora contestare l’ultima. Ogni proroga, infatti, è un atto autonomo, con una propria istruttoria e propri presupposti.
Il principio riguarda una prassi frequente negli appalti pubblici: la prosecuzione del servizio con il vecchio affidatario, in attesa che si concluda la nuova gara. Quando le proroghe si susseguono una dopo l’altra, si pone il problema di come tutelarsi contro questa sequenza.
Ogni proroga è un nuovo esercizio del potere
Ciascun atto di proroga tecnica costituisce un autonomo esercizio del potere amministrativo. Non è la semplice prosecuzione di una decisione già presa.
Ogni proroga deve fondarsi su una propria istruttoria. I presupposti che la giustificano devono sussistere al momento della sua adozione, non al momento della prima proroga.
Ne deriva che l’Amministrazione, a ogni rinnovo, deve verificare di nuovo se le condizioni per prorogare esistono ancora.
Nessuna acquiescenza automatica
La mancata impugnazione delle proroghe precedenti non rende automaticamente inammissibile il ricorso contro l’ultima. Il silenzio tenuto in passato non equivale a una rinuncia a contestare gli atti successivi.
La conclusione discende direttamente dall’autonomia di ciascun atto. Se ogni proroga è un provvedimento distinto, ciascuna può essere impugnata nei propri termini, indipendentemente dalla sorte delle altre.
La sequenza non è un blocco inscindibile
La reiterazione delle proroghe non trasforma la sequenza in un unico atto inscindibile. Ogni anello della catena mantiene la propria identità giuridica.
Per la stessa ragione, l’inoppugnabilità delle proroghe precedenti non si estende a quelle successive. Una proroga divenuta definitiva non rende legittima, di riflesso, la proroga che la segue.
L’Amministrazione non può dunque fare affidamento sul consolidamento dei primi atti per sottrarre gli ultimi al sindacato del giudice.
Oltre il termine del contratto decide il giudice amministrativo
Il contratto può prevedere un periodo massimo di prosecuzione del servizio. Finché si resta entro quel limite, la continuazione trova fondamento nell’originario vincolo contrattuale.
Una volta decorso quel periodo, la prosecuzione non può più dirsi dovuta in forza del contratto. L’atto con cui l’Amministrazione dispone di proseguire diventa allora esercizio di un potere autoritativo.
La conseguenza riguarda la giurisdizione. La controversia su quell’atto non appartiene al giudice ordinario, competente sull’esecuzione del contratto, ma al giudice amministrativo.
Cosa significa per stazioni appaltanti e operatori
Per le stazioni appaltanti, ogni nuova proroga richiede un’istruttoria e una motivazione proprie. Non basta richiamare le proroghe già disposte.
Per gli operatori economici esclusi, la strada del ricorso resta aperta anche dopo aver lasciato scadere i termini per impugnare le proroghe precedenti. E quando il periodo massimo previsto dal contratto è superato, il giudice a cui rivolgersi è quello amministrativo.