Con la sentenza n. 21978 del 30 luglio 2025, la Corte di Cassazione – sezione lavoro – torna a ribadire un principio chiaro: le progressioni economiche disposte in assenza di corretta base normativa o contrattuale devono essere recuperate, anche se il dipendente ha agito in buona fede.
I tre punti fissati dalla Cassazione
- Nullità dell’attribuzione economica:
Le progressioni non conformi alla contrattazione collettiva sono nulle. La Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di ristabilire la legalità e restituire quanto erogato indebitamente. - Irrilevanza della buona fede del lavoratore:
L’affidamento del dipendente non impedisce il recupero delle somme. Si applica in modo oggettivo l’art. 2033 c.c., che disciplina la ripetizione dell’indebito. - Esclusione del riconoscimento di mansioni superiori:
Le progressioni non costituiscono titolo valido per attribuire mansioni o retribuzioni superiori. L’art. 2126 c.c. non trova applicazione, quindi non si genera alcuna tutela retributiva automatica.
Conclusione
Gli enti pubblici devono necessariamente recuperare le somme corrisposte sine titulo, senza eccezioni legate all’affidamento del lavoratore.
La Corte Costituzionale (sent. n. 8/2023) ha già chiarito che il principio di legalità prevale su ogni valutazione soggettiva di buona fede.