Il TAR della Campania ha respinto il ricorso che contestava l’esclusione dalle procedure di progressione verticale in deroga.
Il Comune di Battipaglia aveva avviato due bandi di selezione per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto ciascuno nell’Area dei Funzionari, con profilo di “Specialista in attività amministrative”, mediante progressione verticale in deroga ai sensi dell’art. 13, comma 6, del CCNL 2019/2021.
Le progressioni erano previste dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026.
La ricorrente, dipendente comunale a tempo indeterminato e inquadrata nell’Area degli Istruttori di vigilanza con il profilo professionale di Agente di polizia locale, aveva presentato domanda per entrambe le procedure, ma è stata esclusa con un provvedimento del 5 dicembre 2024.
L’esclusione era motivata dalla “non ammissibilità… per violazione dell’art. 2, comma 1 – punto n. 2, in quanto il profilo professionale del candidato non è compatibile con il posto da ricoprire, come da tabella prevista”.
Le Ragioni dell’Irricevibilità: Ricorso Tardivo
Il TAR ha accolto l’eccezione del Comune di Battipaglia, dichiarando il ricorso irricevibile per tardiva impugnazione.
- Il Regolamento comunale e i due bandi di selezione, contenenti la clausola escludente (art. 2, comma 1, punto 2 del Regolamento) che limitava la partecipazione in base al profilo professionale, dovevano essere impugnati in via autonoma entro il termine perentorio di 60 giorni dalla loro conoscenza.
- La data ultima per l’impugnazione, concedendo a tutto concedere come conoscenza la data di presentazione delle istanze (2 dicembre 2024), sarebbe stata il 31 gennaio 2025.
- Il ricorso, invece, è stato notificato solo il 2 febbraio 2025 e depositato il 17 febbraio 2025, risultando quindi presentato oltre il termine decadenziale.
La Mancanza di Requisito: Il Merito della Controversia
Nonostante l’irricevibilità, il Collegio ha ritenuto il ricorso anche infondato nel merito.
- L’art. 2, comma 1, punto 2 del Regolamento prevede che i dipendenti debbano avere un “profilo professionale compatibile con il posto da ricoprire”.
- Per il posto di “Specialista in attività amministrative”, la tabella allegata al Regolamento indicava come profilo necessario l’“Istruttore amministrativo”.
- La ricorrente, pur essendo Istruttore, possiede il profilo di “Istruttore di Vigilanza”, profilo che il Comune ha legittimamente ritenuto non compatibile con la posizione da ricoprire.
- Il TAR ha sottolineato che il Comune, nell’esercizio della sua potestà organizzativa, si è attenuto all’art. 13, comma 6, del CCNL, specificando il profilo professionale richiesto in coerenza con la finalità delle progressioni verticali: valorizzare competenze strettamente connesse con il lavoro da svolgere nell’Area superiore.
In conclusione, la disposta esclusione è stata ritenuta legittima in quanto coerente con la lex specialis della procedura.
Le spese di lite sono state compensate a motivo della peculiarità della fattispecie e delle questioni profilate.