Con la sentenza n. 128/2026 la Corte dei conti affronta due nodi centrali del giudizio di responsabilità amministrativa: il momento da cui decorre la prescrizione dell’azione erariale e il rapporto tra confisca penale e condanna al risarcimento.
Su entrambi i fronti la pronuncia offre soluzioni di equilibrio. Sul primo versante, il giudice contabile legge il nuovo testo dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, come modificato dalla legge n. 1/2026, alla luce del principio generale dell’art. 2935 c.c.
Sul secondo, esclude che lo stesso arricchimento possa essere sottratto due volte al responsabile, ma tiene fuori da questo limite il danno all’immagine. Il presente commento si basa sui principi di diritto enunciati nella massima della decisione.
Il nuovo dies a quo dopo la legge n. 1/2026
Il diritto al risarcimento del danno erariale si prescrive in cinque anni dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso. Lo stabilisce l’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994 nel testo riformato dalla legge n. 1/2026.
La novità sta nell’irrilevanza della conoscenza soggettiva. Il termine corre indipendentemente dal momento in cui l’amministrazione danneggiata o la Procura contabile abbiano appreso del danno.
La scelta legislativa privilegia la certezza dei rapporti giuridici. Il dipendente pubblico non resta esposto all’azione per un tempo indefinito, legato ai ritardi conoscitivi degli apparati di controllo.
Il correttivo della conoscibilità oggettiva
La Corte non legge la riforma in senso puramente meccanico. Il termine quinquennale decorre solo se il danno è obiettivamente conoscibile secondo l’ordinaria diligenza.
Il fondamento è l’art. 2935 c.c., per cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Un diritto non ancora esercitabile non può prescriversi.
Occorre distinguere due piani. La conoscenza effettiva dell’amministrazione o del pubblico ministero contabile resta irrilevante, come vuole la nuova norma. La conoscibilità oggettiva del pregiudizio, cioè la sua esteriorizzazione e percepibilità con normale diligenza, resta invece presupposto della decorrenza.
Il correttivo evita due esiti opposti e ugualmente inaccettabili. Da un lato, la prescrizione di danni rimasti occulti per natura o per le modalità della condotta. Dall’altro, il rinvio sine die del termine per l’inerzia degli organi di controllo.
Confisca penale e risarcimento: istituti distinti, medesima posta
La confisca penale e la condanna al risarcimento del danno erariale restano istituti distinti. La prima è una misura ablativa legata al reato e al suo profitto; la seconda ha funzione reintegratoria del patrimonio pubblico leso.
La diversità di natura e di giudice non esclude però un limite. Quando entrambe le misure colpiscono la medesima posta economica, non possono cumularsi integralmente.
Il caso tipico è quello in cui il profitto confiscato coincide, in tutto o in parte, con le somme sottratte all’ente. Applicare senza correttivi entrambe le misure significherebbe sottrarre due volte lo stesso valore al responsabile.
Proporzionalità e art. 1 del Protocollo n. 1 Cedu
Il divieto di duplicazione trova base nel principio di proporzionalità dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla Cedu, che tutela il diritto di proprietà. Ogni ingerenza nei beni dell’individuo deve mantenere un giusto equilibrio tra interesse generale e sacrificio imposto.
Una doppia ablazione dello stesso valore eccederebbe quanto necessario a ristorare l’erario e a privare il reo del vantaggio illecito. Ne deriva che l’importo già confiscato va considerato nel quantificare la condanna contabile, o viceversa in sede esecutiva.
Il limite opera per le sole poste patrimoniali comparabili. Serve un confronto in concreto tra ciò che è stato confiscato e ciò che si chiede a titolo di risarcimento.
Il danno all’immagine resta fuori dal divieto
Il divieto di duplicazione non si estende al danno all’immagine della pubblica amministrazione. Questo pregiudizio ha natura non patrimoniale e non è sovrapponibile al profitto confiscato.
La confisca neutralizza l’arricchimento illecito. Il danno all’immagine ristora invece la lesione del prestigio e della credibilità dell’ente, che sussiste anche se il reo non trattiene alcun vantaggio.
Le due poste rispondono quindi a beni giuridici diversi. La condanna per danno all’immagine può aggiungersi alla confisca senza violare il principio di proporzionalità.
Considerazioni conclusive
La sentenza n. 128/2026 coniuga certezza del diritto e tutela effettiva dell’erario. La prescrizione corre dal fatto dannoso, non dalla scoperta, ma solo quando il danno è percepibile con ordinaria diligenza.
Sul piano sanzionatorio, la Corte impone di coordinare confisca e risarcimento quando colpiscono lo stesso valore. Il danno all’immagine conserva invece piena autonomia.
Resta da vedere come la giurisprudenza successiva definirà in concreto la soglia della conoscibilità oggettiva. Su questo punto si giocherà l’effettiva portata della riforma del 2026.