Gli artt. 32 e 33 del CCNL del comparto Funzioni Locali 2022-2024 stabiliscono che alcuni permessi orari sono “fruibili per frazioni di ora dopo la prima”.
La formula può essere letta in due modi: come un limite riferito alla prima ora complessiva dell’anno, oppure come un minimo da rispettare in ciascuna richiesta.
L’orientamento fornito scioglie il dubbio a favore della seconda lettura. Ogni singola richiesta di permesso deve durare almeno un’ora; solo superata la prima ora sono ammesse le frazioni. Un permesso di mezz’ora, dunque, non può essere concesso, mentre uno di un’ora e mezza sì.
I permessi interessati: motivi personali e visite mediche
La regola riguarda due tipologie di permessi orari retribuiti, entrambe disciplinate dal CCNL Funzioni Locali 2022-2024:
| Articolo | Tipologia di permesso | Finalità |
|---|---|---|
| Art. 32 | Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari | Esigenze personali o familiari che richiedono un’assenza di breve durata |
| Art. 33 | Permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici | Accertamenti e cure sanitarie del dipendente |
Si tratta di istituti pensati per assenze brevi, che consentono al dipendente di non consumare un’intera giornata di ferie o di permesso. Proprio per questo la modalità di fruizione oraria è centrale, e il contratto ne fissa le regole: un monte ore annuo e una durata minima per ogni utilizzo.
La soglia minima vale per ogni singola richiesta
L’espressione “dopo la prima ora” si riferisce a ogni richiesta di permesso, non al primo utilizzo del monte ore annuo. Ciascuna assenza deve quindi coprire almeno un’ora piena; le frazioni servono solo a modulare la durata oltre quella soglia.
La lettura alternativa, secondo cui la prima ora andrebbe fruita intera solo la prima volta e poi si potrebbero chiedere anche frazioni isolate, non trova riscontro nell’orientamento. La regola ha anche una ragione organizzativa: evitare una frammentazione eccessiva delle assenze, difficile da gestire per gli uffici e per la continuità del servizio.
Ne discende che non è possibile aggirare il limite spezzando un’esigenza in più richieste brevi. Ogni richiesta, presa singolarmente, deve rispettare la durata minima di un’ora.
Esempi a confronto
Il criterio si applica in modo semplice: si guarda la durata della singola richiesta e si verifica che raggiunga almeno un’ora. I primi due casi sono quelli indicati dall’orientamento; gli altri ne applicano la stessa logica.
| Durata della richiesta | Ammissibile | Motivo |
|---|---|---|
| 30 minuti | No | Inferiore alla prima ora |
| 1 ora e 30 minuti | Sì | Prima ora intera, poi una frazione |
| 45 minuti | No | Inferiore alla prima ora |
| 1 ora | Sì | Raggiunge la soglia minima |
| 2 ore e 15 minuti | Sì | Frazione successiva alla prima ora |
In pratica, la frazione di ora può comparire solo come “coda” di un permesso che ha già superato l’ora piena.
Come adeguare procedure e sistemi di rilevazione presenze
L’indicazione ha ricadute immediate sulla gestione quotidiana del personale. Conviene intervenire su tre fronti:
- configurare i software di rilevazione presenze in modo che le richieste di permesso ex artt. 32 e 33 sotto l’ora vengano bloccate o segnalate;
- aggiornare le circolari interne e i moduli di richiesta, chiarendo che la durata minima si riferisce a ciascun permesso e che le frazioni sono possibili solo oltre la prima ora;
- informare dipendenti e responsabili di servizio, che autorizzano le assenze, per evitare richieste e autorizzazioni non conformi.
Per i dipendenti, ne deriva che un’esigenza di breve durata, inferiore all’ora, dovrà essere coperta con altri istituti previsti dal contratto, se compatibili, oppure assorbita in un permesso di almeno un’ora.