Il rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, in cui la prestazione è concentrata in alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno, pone spesso problemi applicativi nella gestione degli istituti a tutela della genitorialità.
Ci si chiede, in particolare, come vadano calcolati per questi dipendenti il congedo di maternità e paternità, il congedo parentale e i riposi giornalieri, dato che le giornate lavorative e quelle non lavorative si alternano in modo diverso rispetto al tempo pieno.
La risposta è contenuta nel nuovo CCNL del comparto Funzioni Locali 2022-2024, sottoscritto il 23 febbraio 2026, che ha riscritto le regole sul riproporzionamento degli istituti contrattuali per il personale a tempo parziale.
La nuova disciplina dell’art. 55, comma 9-bis
L’art. 55 del CCNL 23.02.2026, dedicato al “Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale”, ha introdotto il comma 9-bis. Questa disposizione ridefinisce le modalità con cui gli istituti fruibili in modo frazionato si adattano al rapporto a tempo parziale.
Per il part-time verticale, la norma non applica un criterio unico a tutti gli istituti legati alla genitorialità. Distingue invece tre diverse soluzioni, a seconda della natura e della funzione di ciascun istituto.
Congedo di maternità e paternità: riconoscimento per intero
Il comma 9-bis, lettera d), stabilisce che il congedo di maternità e di paternità previsto dal D.lgs. n. 151/2001 è riconosciuto per intero, anche per la parte che ricade nei periodi non lavorativi.
In pratica, al dipendente in part-time verticale non si applica alcuna riduzione. Il congedo copre l’intero arco temporale previsto dalla legge, comprese le giornate in cui il lavoratore non sarebbe stato comunque in servizio. Questa soluzione riflette la finalità dell’istituto, che tutela la salute della madre e del bambino e il rapporto con il neonato in un periodo definito dalla legge, a prescindere da come è organizzato l’orario di lavoro.
Congedo parentale: riproporzionamento sulle giornate teoriche
Per il congedo parentale il contratto adotta invece un criterio proporzionale. Il comma 9-bis, lettera a), prevede che il numero di giorni spettanti sia riproporzionato in base al rapporto tra le giornate teoriche di lavoro previste nell’anno per il dipendente a tempo parziale e quelle previste per il dipendente a tempo pieno.
Per esempio, se un dipendente in part-time verticale lavora tre giorni su cinque ogni settimana, il rapporto tra le sue giornate teoriche e quelle di un collega a tempo pieno è pari al 60%. In questo caso i giorni di congedo parentale spettanti vanno ridotti nella stessa misura.
Il criterio garantisce che il congedo sia commisurato alla prestazione effettivamente dovuta, evitando che il lavoratore a tempo parziale ottenga, in termini relativi, un beneficio maggiore o minore rispetto a chi lavora a tempo pieno.
Riposi giornalieri: solo nei periodi lavorativi
La terza soluzione riguarda i riposi giornalieri per maternità. Il comma 9-bis, lettera e), stabilisce espressamente che questi riposi spettano per intero, ma solo per i periodi che coincidono con quelli lavorativi.
Questa regola dipende dalla natura dei riposi, che servono a ridurre l’orario nelle giornate in cui il genitore è in servizio per consentirgli di occuparsi del figlio. Nelle giornate o nei periodi non lavorativi del part-time verticale manca la prestazione da ridurre, e quindi i riposi non spettano. Nelle giornate lavorative, invece, sono riconosciuti nella misura piena, senza alcuna riduzione proporzionale.
Conclusioni operative
Il nuovo CCNL applica tre criteri diversi al personale in part-time verticale, ciascuno legato alla funzione dell’istituto. Il congedo di maternità e paternità va riconosciuto per intero, anche nei periodi non lavorativi.
Il congedo parentale va riproporzionato in base al rapporto tra le giornate teoriche annue del lavoratore a tempo parziale e quelle del lavoratore a tempo pieno. I riposi giornalieri spettano in misura piena, ma solo nelle giornate e nei periodi lavorativi.
Gli uffici del personale dovranno quindi verificare con attenzione la distribuzione dell’orario di ciascun dipendente in part-time verticale. Da questa distribuzione dipende sia il calcolo dei giorni di congedo parentale sia l’individuazione dei periodi in cui spettano i riposi giornalieri.