La valorizzazione dei percorsi formativi Syllabus ai fini delle progressioni di carriera dei dipendenti pubblici non costituisce un obbligo automatico.
Si tratta, al contrario, di una scelta discrezionale di ciascuna Amministrazione, alla quale spetta l’insindacabile facoltà di individuare i titoli valutabili e i relativi criteri di attribuzione del punteggio.
L’unico limite invalicabile a tale potere discrezionale è rappresentato dalla manifesta irragionevolezza della scelta operata.
A stabilirlo chiaramente è il TAR del Lazio, con la sentenza n. 9943 del 29 maggio 2026, che ha fatto luce sulla portata giuridica delle linee guida ministeriali in materia di formazione del personale pubblico.
Il valore della Circolare del 2023: indirizzo programmatico, non vincolo
Nel motivare la decisione, i giudici amministrativi hanno analizzato la portata della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 23 marzo 2023.
Sebbene tale atto raccomandi alle PA di valorizzare i percorsi formativi Syllabus all’interno delle progressioni professionali, il TAR ha precisato che la circolare:
- Esprime un indirizzo di carattere generale e programmatico.
- Non ha natura vincolante né precettiva per le singole amministrazioni.
- Lascia impregiudicata l’autonomia gestionale degli enti nel definire i criteri delle procedure selettive interne, in base alle specifiche esigenze organizzative e professionali.
Le FAQ di Syllabus confermano la discrezionalità degli Enti
La stessa piattaforma Syllabus – concepita come hub strategico per la crescita del capitale umano della PA attraverso il rilascio di badge di competenza – esclude automatismi. I giudici hanno infatti richiamato le FAQ ufficiali del portale, le quali specificano espressamente:
“I percorsi formativi presenti in Syllabus prevedono sempre un test di valutazione finale che attesta il raggiungimento di determinati livelli di padronanza […]. Attualmente, è a discrezione dell’amministrazione di appartenenza la valutazione sul riconoscimento della validità dei badge Syllabus ai fini di progressioni orizzontali e/o verticali e/o altri concorsi”.
Conclusioni: legittimo il mancato riconoscimento del titolo
Alla luce di questo quadro chiaro e accessibile agli utenti fin dal principio, la ricorrente era del tutto edotta che la spendibilità del titolo Syllabus non fosse automatica o garantita a priori, ma subordinata alle scelte della propria Amministrazione.
Di conseguenza, il TAR ha respinto il ricorso, confermando che la scelta di non riconoscere il titolo Syllabus all’interno del bando non può essere considerata manifestamente irragionevole, blindando così lo spazio di manovra organizzativa e regolamentare delle singole amministrazioni pubbliche.