Con l’ordinanza n. 6159 del 7 marzo 2025, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha nuovamente affrontato la questione, già oggetto di numerosi interventi giurisprudenziali, relativa all’individuazione del giudice competente a conoscere delle controversie promosse da candidati risultati idonei in un concorso pubblico che contestino la decisione della Pubblica Amministrazione di indire una nuova procedura concorsuale interna, destinata ai propri dipendenti, in luogo dell’utilizzo della graduatoria precedente ancora in vigore.
Candidati idonei ma non vincitori
In particolare, alcuni candidati idonei ma non vincitori di un concorso pubblico indetto dal Comune di Foggia negli anni 1991 e 1992 per l’assunzione a tempo indeterminato di 20 istruttori amministrativi (Cat. C1 – CCNL Enti Locali), avevano adito il Tribunale del Lavoro di Foggia per ottenere l’assunzione tramite scorrimento della graduatoria approvata solo nel 2003.
Tale graduatoria, in base all’art. 34, comma 12, della L. 289/2002, conservava efficacia per tre anni dalla pubblicazione, prorogabile di un ulteriore anno. Tuttavia, già nel 2002, mentre la procedura concorsuale esterna era ancora in corso, il Comune bandiva una selezione interna, riservata al personale già assunto a tempo indeterminato, per la copertura di 30 posti di analogo profilo, ampliata successivamente fino a 38 unità, in ragione della rideterminazione definitiva della dotazione organica, ex art. 34 l. finanziaria n. 289 del 2003. Ulteriori 68 assunzioni venivano poi effettuate nel 2004 attingendo esclusivamente alla graduatoria interna, senza ricorrere a quella del concorso esterno ancora in vigore.
La decisione del Tribunale del Lavoro di Foggia
Il Tribunale del Lavoro di Foggia, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, condannava il Comune all’assunzione dei ricorrenti e al risarcimento del danno da ritardata assunzione. In sede d’appello, tuttavia, la Corte territoriale, accogliendo il gravame del Comune, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, rilevando che la domanda dei ricorrenti non si fondava su un diritto soggettivo all’assunzione, bensì sulla contestazione di una scelta organizzativa della P.A., riconducibile all’esercizio di un potere discrezionale.
In linea con un orientamento consolidato delle Sezioni Unite[1], la Corte d’Appello ha ribadito che, qualora la pretesa del candidato idoneo scaturisca dalla volontà della P.A. di coprire i posti vacanti mediante una nuova procedura (in questo caso interna) anziché mediante lo scorrimento della graduatoria di un concorso precedente, la controversia investe l’esercizio del potere amministrativo e, come tale, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001.
Parere della Cassazione
In via di principio la Cassazione ricorda che il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo non si basa sul criterio del petitum formale, individuato in base all’oggetto del dispositivo che si invoca, bensì su quello del petitum sostanziale, da individuare, invece, con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio oggetto di accertamento giurisdizionale.[2] Nelle controversie relative alle procedure concorsuali nel pubblico impiego “privatizzato” la Cassazione, inoltre, ricorda che la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo “scorrimento” della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il “diritto all’assunzione”.[3]
La sentenza sottolinea che, se la pretesa del candidato si fonda sulla negazione degli effetti di un provvedimento di indizione di un nuovo concorso nella specie, interno, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo. Questo perché la contestazione investe l’esercizio del potere discrezionale della Pubblica Amministrazione (P.A.) nella scelta delle modalità di copertura dei posti vacanti. In altre parole, se si contesta la scelta della P.A. di fare un nuovo concorso anziché usare la graduatoria esistente, la competenza è del giudice amministrativo.
Il ricorso viene, pertanto, rigettato dalla Cassazione, poiché, nel caso di specie, i ricorrenti, idonei non vincitori del concorso per esterni, contestano la scelta dell’amministrazione (anteriore all’approvazione della graduatoria definitiva del concorso), a seguito della determinazione della nuova consistenza delle dotazioni organiche di personale, di indire un nuovo concorso per interni, già dipendenti dell’amministrazione stessa, invece di utilizzare lo scorrimento della graduatoria del precedente concorso destinato agli esterni.
I ricorrenti non vincitori contestavano, infatti, le scelte discrezionali di macro-organizzazione compiute dalla P.A. che, invece di procedere alle assunzioni per scorrimento, avevano provveduto, dopo la rideterminazione della pianta organica, a coprire i nuovi posti con concorsi interni; peraltro, la circostanza che il bando contemplasse la perdurante efficacia della graduatoria approvata in esito al concorso, non determinava, affatto, l’insorgenza di un diritto soggettivo rispetto alle valutazioni discrezionali dell’ente locale sulle determinazioni della pianta organica e sulle modalità per la copertura dei posti con concorsi interni, anziché con lo scorrimento.
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A cura di Dott.ssa Sara Oriolo
[1] Cfr. Cass. n. 24185/2009, n. 10404/2013, n. 26272/2016, n. 21607/2019
[2] Cfr. Cass. n. 2368/2024
[3] Cfr. Sez. U. n. 4870/2022 ; Sez. U. n. 2627/2016 ; Sez. U. n. 10404/2013 ; Sez. U. n. 24185/2009 ; Sez. U. 16526/2008