La Corte dei Conti ha fornito importanti chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della definizione di “monte salari” per i segretari comunali.
La pronuncia è arrivata in risposta a una richiesta di parere sulla possibilità di includere in tale definizione le indennità a scavalco percepite da enti esterni alla convenzione di segreteria e i diritti di segreteria riscossi come titolare della funzione rogante.
La Corte ha ricordato che non esiste una definizione normativa univoca di “monte salari”.
Tuttavia, rifacendosi agli orientamenti applicativi dell’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), ha ribadito che il monte salari comprende tutte le somme corrisposte nell’anno di riferimento a titolo di trattamento economico sia principale che accessorio, incluse le incentivazioni.
Queste somme vanno rilevate dai dati inviati da ciascun Ente, come previsto dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Cosa Rientra e Cosa Resta Fuori dal Monte Salari
La deliberazione ha specificato con chiarezza quali voci rientrano e quali sono escluse dal calcolo del monte salari:
- Inclusi:
- Trattamenti economici correlati a prestazioni lavorative rese nei confronti dell’amministrazione che li eroga.
- I cosiddetti “diritti di rogito“. La Corte ha confermato la loro inclusione in quanto remunerativi di prestazioni tipicamente segretariali, seppur peculiari, come la funzione rogante. Questa funzione, come richiamato anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2023, ha origini storiche ben radicate nella normativa italiana.
- Esclusi:
- Gli oneri accessori e riflessi a carico dell’amministrazione.
- Gli emolumenti non correlati a effettive prestazioni lavorative.
- Gli assegni per il nucleo familiare.
- Buoni pasto, rimborsi spese e simili.
- Gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti.
- Le indennità a scavalco percepite dal Segretario per prestazioni rese a Comuni diversi da quelli che hanno stipulato la convenzione di segreteria. In questi casi, infatti, il trattamento economico grava direttamente sugli enti locali presso cui l’incarico è espletato.
La loro inclusione nel monte salari del Comune di appartenenza comporterebbe un’indebita duplicazione della loro incidenza.
Tali indennità rileveranno esclusivamente sul monte salari dei Comuni che ne sostengono il costo.