Con recente intervento normativo è stato riformulato il comma 5-ter dell’articolo 35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, chiarendo in maniera puntuale i limiti giuridici allo scorrimento delle graduatorie nei concorsi pubblici.
La nuova disposizione specifica che lo scorrimento può avvenire esclusivamente nell’ambito della medesima procedura selettiva, tra candidati risultati idonei ma non vincitori. Viene quindi ribadita l’impossibilità per le amministrazioni di attingere da graduatorie formate a seguito di concorsi diversi, anche se riferiti a profili omogenei, salvo esplicite previsioni normative o convenzioni interistituzionali legittimamente stipulate.
Rilevanza sistematica della modifica
Tale precisazione si pone in linea con i principi generali del reclutamento nel pubblico impiego, in particolare:
- il principio di legalità, che impone che le modalità di assunzione siano tassativamente disciplinate dalla legge;
- il principio di imparzialità e pari accesso (art. 97 Cost.), che esige procedure concorsuali pubbliche, trasparenti e non discriminatorie.
La novella ha quindi anche la funzione di porre un argine a prassi elusive della regola del concorso pubblico, come il ricorso sistematico a graduatorie di altri enti o a graduatorie di concorsi banditi in anni diversi con requisiti non perfettamente sovrapponibili.
Effetti applicativi
Per le amministrazioni:
- si restringe l’ambito operativo dello strumento dello scorrimento;
- si esclude la possibilità di utilizzare in modo generalizzato graduatorie di altri enti o relative a concorsi diversi;
- si rafforza la necessità di bandire procedure concorsuali specifiche per ogni fabbisogno assunzionale.
La modifica si inserisce nel solco della giurisprudenza costituzionale e amministrativa che, negli anni, ha ribadito la centralità del concorso pubblico come modalità ordinaria di accesso agli impieghi pubblici (Corte Cost., sentt. n. 363/2006, n. 41/2011; Cons. Stato, Ad. Plen. n. 14/2011).
Si conferma così il principio secondo cui la graduatoria è “atto a contenuto riservato” a quella specifica procedura, salvo deroghe espressamente previste.
A cura di Dott.ssa Sara Oriolo