Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT, con il parere n. 3024 del 27 febbraio 2025, ha chiarito l’interpretazione dell’articolo 50, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, in merito all’utilizzo del sorteggio nelle procedure negoziate.
Punti chiave del parere:
- Divieto di sorteggio:
- La regola generale è il divieto di utilizzare il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale per selezionare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate.
- Eccezioni motivate:
- Il sorteggio è consentito solo in “situazioni particolari e specificamente motivate”, quando nessun altro metodo di selezione è praticabile.
- Queste situazioni devono essere specifiche e non generalizzate, e devono essere adeguatamente documentate.
- Sistema di qualificazione:
- La sussistenza del sistema di qualificazione degli operatori economici (articolo 100, comma 4 e allegato II.12 del Codice) non costituisce di per sé una “situazione particolare” che giustifica il ricorso al sorteggio.
- L’interpretazione che consentirebbe una deroga generalizzata al divieto di sorteggio per tutti i contratti di lavori non è conforme alla normativa.
- Criteri di selezione:
- Il MIT rinvia al comunicato del Presidente ANAC del 5 giugno 2024, che fornisce indicazioni sui criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, anche negli appalti di lavori.
- Situazioni particolari:
- Il riferimento a situazioni particolari e non generalizzate è rinvenibile altresì nelle disposizioni attuative contenute nell’Allegato II.1 (art. 2, comma 3 e art. 3, comma 4).
In sintesi:
Il parere del MIT ribadisce la natura eccezionale del ricorso al sorteggio nelle procedure negoziate, richiedendo una rigorosa motivazione delle “situazioni particolari” che lo giustificano. La semplice esistenza del sistema di qualificazione per i lavori non è sufficiente a derogare al divieto generale.