L’ordinanza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 4 giugno 2025 nella causa C-464/24 “Balneari Rimini” rappresenta un momento significativo nell’evoluzione giurisprudenziale relativa alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.
La pronuncia, emessa dalla Settima Sezione con collegio a tre giudici, si inserisce nel lungo contenzioso che ha caratterizzato il settore balneare italiano, confermando e precisando i principi già enunciati dalla Corte in precedenti sentenze fondamentali come Promoimpresa del 2016 e AGCM del 2023.
Il Contesto Fattuale e Normativo
La Controversia di Base
La vicenda trae origine da una controversia tra la società Balneari Rimini, titolare di concessione demaniale marittima, e il Comune di Rimini relativa ai danni derivanti dalla cessazione del rinnovo automatico delle concessioni.
Il Comune aveva adottato una delibera il 22 dicembre 2023 fissando la scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2023, in conformità alle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021.
L’Evoluzione Normativa Italiana
Il quadro normativo italiano ha subito numerose modifiche nel tentativo di conciliare la normativa europea con le esigenze del settore balneare. Dopo l’abolizione del diritto di preferenza previsto dall’art. 37 del Codice della Navigazione nel 2009, si sono susseguite diverse proroghe delle concessioni esistenti fino al 2033, poi ridotte al 2023 e successivamente estese fino al 2027 con il decreto “salva infrazioni”.
Le Questioni Pregiudiziali Sottoposte
Il Giudice di pace di Rimini aveva sottoposto alla Corte quattro questioni pregiudiziali, di cui solo le prime due hanno ricevuto risposta nel merito, mentre la terza e la quarta sono state dichiarate irricevibili.
Prima Questione: Ambito di Applicazione delle Direttive
La prima questione verteva sulla qualificazione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sulla loro eventuale inclusione nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE (Bolkestein) e della direttiva 2014/23/UE sulle concessioni.
Seconda Questione: Efficacia Ratione Temporis
La seconda questione riguardava l’applicabilità della direttiva Bolkestein alle concessioni rilasciate prima del 28 dicembre 2009, data di recepimento della direttiva nell’ordinamento italiano.
La Ratio Decidendi della Corte
Conferma dell’Applicabilità della Direttiva Bolkestein
La Corte ha confermato che le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123, in quanto costituiscono “autorizzazioni” nel senso della direttiva e riguardano risorse naturali scarse. La decisione si basa su tre elementi fondamentali:
- Qualificazione come autorizzazione: Le concessioni demaniali costituiscono procedure amministrative che obbligano il prestatore a rivolgersi all’autorità competente per l’accesso all’attività.
- Scarsità delle risorse naturali: Le aree demaniali costiere rappresentano risorse naturali limitate, condizione necessaria per l’applicazione dell’art. 12 della direttiva.
- Limitazione del numero di autorizzazioni: Il numero limitato di concessioni disponibili per la scarsità delle risorse giustifica l’applicazione delle procedure selettive.
Irrilevanza della Data di Rilascio Originario
Sulla seconda questione, la Corte ha stabilito il principio fondamentale dell’irrilevanza della data di rilascio originario della concessione. Le concessioni rilasciate prima del 28 dicembre 2009 e successivamente rinnovate rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva al momento del rinnovo, configurandosi questo come attribuzione di un nuovo titolo che richiede procedura concorrenziale.
Le Questioni Dichiarate Irricevibili
Terza Questione: Competenze dell’Unione in Materia di Turismo
La Corte ha dichiarato irricevibile la terza questione relativa all’art. 195 TFUE e alle competenze dell’Unione in materia di turismo, rilevando l’assenza di motivazioni sufficienti che giustificassero la necessità di risposta. Questa dichiarazione di irricevibilità, ai sensi dell’art. 53, par. 2 del Regolamento di procedura, evidenzia l’importanza del rispetto dei requisiti formali previsti dall’art. 94.
Quarta Questione: Esercizio di Pubblici Poteri
Analogamente, la quarta questione sull’eventuale esclusione delle concessioni balneari dall’applicazione della normativa europea per l’esercizio di pubblici poteri è stata dichiarata irricevibile per mancanza di elementi fattuali sufficienti.
Aspetti Procedurali Rilevanti
Utilizzo dell’Art. 99 del Regolamento di Procedura
La Corte ha applicato l’art. 99 del Regolamento di procedura, statuendo con ordinanza motivata quando la risposta può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza esistente. Questo meccanismo procedurale consente una più rapida definizione delle controversie quando i principi giuridici sono già consolidati.
Criteri di Irricevibilità ex Art. 53, Par. 2
L’applicazione dell’art. 53, par. 2 per le questioni terza e quarta evidenzia l’importanza del rispetto dei requisiti sostanziali del rinvio pregiudiziale. La mancanza di adeguata motivazione sui motivi che giustificano la necessità di pronuncia da parte della Corte costituisce causa di irricevibilità manifesta.
Implicazioni Giuridiche e Sistematiche
Consolidamento della Giurisprudenza
L’ordinanza conferma definitivamente l’orientamento giurisprudenziale consolidato dalla sentenza Promoimpresa del 2016 e dalle successive pronunce. La Corte ha respinto ogni tentativo di sottrarre le concessioni balneari dall’applicazione della normativa europea sulla libera concorrenza.
Superamento delle Interpretazioni Restrittive
La decisione ha definitivamente superato le interpretazioni che tentavano di escludere le concessioni “storiche” dall’applicazione della direttiva Bolkestein. Il principio dell’irrilevanza della data di rilascio originario elimina ogni possibilità di “grandfathering” per i titoli preesistenti.
Obblighi per le Amministrazioni
L’ordinanza ribadisce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, anche comunali, di disapplicare le normative nazionali contrastanti con il diritto europeo e di indire procedure selettive trasparenti e imparziali.
Prospettive Future e Conclusioni
L’ordinanza del 4 giugno 2025 rappresenta probabilmente l’ultimo tassello del mosaico giurisprudenziale europeo in materia di concessioni balneari. La decisione, pur adottata con procedura semplificata, ha valore definitivo nel consolidare i principi già espressi dalla Corte in precedenti occasioni.
La scelta di utilizzare l’art. 99 del Regolamento di procedura dimostra la maturità raggiunta dalla giurisprudenza europea su questi temi. Non sussistevano più dubbi interpretativi che giustificassero una pronuncia di merito approfondita, essendo i principi già chiaramente definiti dalla precedente giurisprudenza.
L’impatto pratico dell’ordinanza si inserisce nel più ampio contesto della recente normativa italiana che ha prorogato le concessioni fino al 2027, in attesa della definizione di un quadro normativo definitivo. Tuttavia, i principi affermati dalla Corte rimangono immutati: tutte le concessioni, indipendentemente dalla data di rilascio originario, dovranno essere riassegnate mediante procedure competitive trasparenti.
La decisione conferma inoltre il ruolo centrale della Corte di Giustizia nel garantire l’applicazione uniforme del diritto europeo, anche attraverso strumenti procedurali semplificati quando la giurisprudenza è consolidata. In questo senso, l’ordinanza Balneari Rimini rappresenta un esempio paradigmatico di come il dialogo tra giudici nazionali e Corte europea possa contribuire alla definizione e al consolidamento dei principi fondamentali del mercato interno.
A cura di Avv. Roberto Mastrofini