Con la deliberazione n. 584/2023, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito che il Codice Identificativo di Gara (CIG) va acquisito anche per i contratti di locazione passiva.
Si tratta dei contratti in cui è la pubblica amministrazione a pagare il canone a un soggetto privato.
La ragione è semplice: dove c’è un flusso di denaro pubblico verso un operatore economico, si applica la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla legge n. 136/2010. Il principio vale anche se il contratto è escluso dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici.
Locazioni passive: perché serve il CIG
Nella locazione passiva l’ente pubblico prende in affitto un immobile e versa periodicamente un corrispettivo al proprietario. Secondo l’ANAC, questo comporta un effettivo trasferimento di risorse pubbliche e dà vita a una filiera di pagamento.
È proprio questa filiera a integrare i presupposti della tracciabilità finanziaria. La legge n. 136/2010 nasce infatti per rendere visibile il percorso del denaro pubblico, a prevenzione di infiltrazioni criminali e usi impropri.
Ne derivano gli obblighi tipici della tracciabilità: acquisizione del CIG, indicazione del codice negli strumenti di pagamento, utilizzo di un conto corrente dedicato da parte del locatore e comunicazione dei relativi estremi all’amministrazione.
Locazioni attive: perché l’obbligo non scatta
Diverso è il caso della locazione attiva, in cui l’amministrazione concede in affitto un proprio immobile a un privato. Qui il denaro si muove in senso opposto: dal privato verso l’ente pubblico.
In questa situazione, osserva l’ANAC, l’esigenza di tracciabilità non si concretizza. Non c’è spesa pubblica da monitorare, quindi il CIG non va acquisito.
| Tipo di contratto | Chi paga | Flusso di risorse | CIG |
|---|---|---|---|
| Locazione passiva | La pubblica amministrazione | Dal pubblico al privato | Obbligatorio |
| Locazione attiva | Il privato | Dal privato al pubblico | Non richiesto |
Fuori dal Codice, ma non fuori dalla tracciabilità
Il passaggio più rilevante della delibera riguarda il rapporto tra Codice dei contratti e legge n. 136/2010. Le locazioni di immobili rientrano tra i contratti esclusi dall’applicazione del Codice, come già avveniva con il d.lgs. 50/2016 e come prevede oggi il d.lgs. 36/2023.
L’ANAC precisa però che questa esclusione non comporta di per sé l’esenzione dagli obblighi di tracciabilità. Le due discipline hanno finalità diverse: il Codice regola le modalità di scelta del contraente, la legge n. 136/2010 la trasparenza dei pagamenti.
Di conseguenza, un ente può stipulare una locazione passiva senza seguire una procedura di gara, ma deve comunque garantire la tracciabilità dei canoni versati.
Cosa devono fare gli enti
Per le amministrazioni che hanno in essere o stanno per stipulare contratti di locazione passiva, la delibera suggerisce alcune verifiche concrete:
- Acquisire il CIG prima della stipula del contratto o del primo pagamento
- Riportare il CIG nel contratto e in tutti i mandati di pagamento del canone
- Chiedere al locatore gli estremi del conto corrente dedicato e le generalità delle persone delegate a operarvi
- Inserire nel contratto la clausola con cui il locatore assume gli obblighi di tracciabilità
- Ricognire i contratti di locazione già attivi e regolarizzare quelli privi di CIG
Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità espone a sanzioni amministrative pecuniarie e, nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto. Per le locazioni attive, invece, gli enti possono procedere senza acquisire il codice.