Perché il personale tecnico e amministrativo della viabilità non può percepirla. L’indennità di vigilanza è un argomento che spesso genera dubbi e discussioni all’interno delle amministrazioni pubbliche.
Nonostante l’importante ruolo che il personale tecnico e amministrativo degli uffici competenti in materia di viabilità svolge nell’accertamento delle violazioni del Codice della Strada, esso non rientra tra i destinatari di questa specifica indennità.
La posizione dell’ARAN e il CCNL
Per fare chiarezza, è fondamentale fare riferimento all’orientamento consolidato dell’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni).
Secondo l’ARAN, l’indennità di cui all’art. 37, comma 1, lettera b), secondo periodo, del CCNL del 06/07/1995 è destinata in via esclusiva al personale della Polizia Locale.
Non sono ammesse interpretazioni estensive che possano includere altre figure professionali.
Questa posizione è stata ulteriormente rafforzata e ribadita dall’art. 95 del CCNL del comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022.
L’articolo, che introduce il Titolo VI, specificamente rubricato “Sezione per la Polizia Locale”, chiarisce senza equivoci che tutte le disposizioni contenute in questa sezione (inclusa la norma sull’incremento dell’indennità di vigilanza, art. 99) si applicano esclusivamente al personale della Polizia Locale.
Chi è il personale della Polizia Locale?
A questo punto, sorge spontanea la domanda: chi rientra nella categoria di “personale della Polizia Locale”?
La risposta è fornita dalla Legge quadro sulla Polizia Locale, L. 65/1986 e dalle sue successive modifiche e integrazioni. È questa normativa che definisce in modo univoco e preciso i soggetti che appartengono a tale corpo, individuando i requisiti e le funzioni che li distinguono da altre figure professionali.
In sintesi, il personale inquadrato nei profili tecnici e amministrativi degli uffici della viabilità, pur svolgendo attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni, non è ricondotto all’area della vigilanza e, di conseguenza, non ha diritto a percepire l’indennità specifica.
L’ARAN e i recenti CCNL hanno tracciato un confine netto, ribadendo che l’indennità di vigilanza è una prerogativa esclusiva dei soli appartenenti alla Polizia Locale.