In vista della firma definitiva del CCNL Funzioni Locali, prevista per il 23 febbraio 2026, una delle novità più rilevanti per la gestione del personale negli enti locali riguarda la trasformazione dell’indennità di comparto.
Questa voce retributiva, introdotta originariamente nel 2004 e corrisposta mensilmente per 12 mensilità, subisce un profondo restyling operativo attraverso il meccanismo del conglobamento parziale.
Il meccanismo del conglobamento parziale
A partire dal 1° gennaio 2026, l’indennità non sarà più erogata interamente come voce separata. Il nuovo contratto prevede che una parte di essa venga “assorbita” direttamente nello stipendio tabellare.
Questo processo si articola su due quote distinte:
- Quota a carico del bilancio: Viene assorbita nel tabellare e finanziata direttamente dalle risorse dell’ente.
- Quota a carico del Fondo risorse decentrate: Viene anch’essa conglobata nel tabellare, ma comporta una riduzione stabile e permanente del Fondo stesso.
Nuovi valori e aumenti del tabellare
Per effetto di questa operazione, lo stipendio tabellare dei dipendenti aumenta per 13 mensilità. L’incremento mensile corrisponde alla somma delle due quote conglobate.
Di seguito il dettaglio per area professionale:
| Area | Valore attuale (12 mens.) | Incremento Tabellare (13 mens.) | Nuovo valore residuo indennità |
| Funzionari ed EQ | €51,90 | €14,37 | €36,33 |
| Istruttori | €45,80 | €12,68 | €32,06 |
| Operatori esperti | €39,31 | €10,89 | €27,52 |
| Operatori | €32,40 | €8,97 | €22,68 |
Impatti operativi per gli enti e calcolo del Fondo
Per gli uffici finanziari e del personale, la modifica comporta un ricalcolo immediato del Fondo risorse decentrate, che deve essere ridotto in misura pari alla quota conglobata a carico del fondo moltiplicata per il numero di dipendenti in servizio al 1° gennaio 2026.
Esempio pratico: In un ente con 50 dipendenti nell’area Istruttori, la riduzione annua del Fondo sarà pari a €5.640 (calcolata come €9,40 × 12 mesi × 50 dipendenti).
È fondamentale ricordare che la quota residua dell’indennità (colonna 4 della Tabella C) continuerà a essere erogata come voce distinta, ma sarà interamente a carico del Fondo risorse decentrate.
La clausola di salvaguardia e i limiti di legge
Un punto di particolare attenzione riguarda il rispetto dei tetti di spesa per il salario accessorio (limite 2016).
La normativa specifica che la riduzione del Fondo dovuta al conglobamento non amplia gli spazi di manovra per altre voci retributive.
In termini tecnici, si parla di un vincolo figurativo: sebbene il Fondo diminuisca fisicamente, quella quota continua a essere computata ai fini della verifica dei limiti di legge, impedendo di utilizzare le risorse “risparmiate” per incrementare altri incentivi.
Gli obiettivi della riforma
Questa manovra non è un semplice esercizio contabile, ma risponde a tre obiettivi strategici:
- Stabilità previdenziale: Spostare quote di reddito sul tabellare garantisce effetti benefici sul calcolo della pensione e del TFR.
- Semplificazione: Riduce la frammentarietà delle voci che compongono il trattamento economico.
- Trasparenza: Rende la busta paga dei dipendenti pubblici più chiara e leggibile.
A cura di Avv. Roberto Mastrofini