L’istituto della revisione prezzi negli appalti pubblici, come è noto, serve a preservare l’equilibrio economico del contratto di fronte a variazioni significative dei costi ed è disciplinato dall’articolo 60 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
L’articolo 60 impone l’inserimento obbligatorio delle clausole di revisione prezzi nei documenti di gara per tutti i contratti (lavori, servizi, forniture), inclusi subappalti. Queste clausole sono automatiche e si attivano al superamento di alcuni percentuali (3% per i lavori e 5% per servizi e forniture) dell’importo contrattuale complessivo, con revisione applicata della variazione eccedente su una determinata soglia (90% per lavori, 80% per servizi e forniture).
La revisione poi è calcolata con specifici parametri.
La competenza per la revisione dei prezzi nei contratti pubblici è generalmente attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Infatti, l’art. 133 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) rubricato “materie di giurisdizionale esclusiva, al comma 1, lett. e), n. 2, devolve al giudice amministrativo le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e ai provvedimenti applicativi nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, estendendo tale competenza sia all'”an” (esistenza del diritto) sia al “quantum” (quantificazione del credito).
La giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato e dei TAR è univoca nel confermare tale competenza esclusiva.
Esistono tuttavia casi controversi relativi all’adeguamento derivante direttamente dalla legge senza discrezionalità amministrativa (es. adeguamento automatico), potendo in tali ipotesi emergere la competenza del giudice ordinario come pretesa di adempimento contrattuale.
Su tale solco, di fatto residuale, si pone il recente intervento della Corte di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, Ordinanza del 12-02-2026, n. 3177 con la quale si è esaminato il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo per le controversie su revisione prezzi introdotta dai decreti “Aiuti” (D.L. 4/2022 e D.L. 50/2022) e sulle clausole di revisione dei contratti pubblici.
In sostanza, la Cassazione, con le Sezioni Unite, ha recentemente chiarito che le controversie sulla revisione dei prezzi negli appalti pubblici rientrano in gran parte nella giurisdizione del giudice ordinario, non in quella esclusiva del giudice amministrativo, quando la questione riguarda l’applicazione di meccanismi automatici o di adeguamenti predeterminati da legge o clausola contrattuale.
La decisione della Cassazione
La Cassazione ha ritenuto che, quando il meccanismo è automatico o parametrato a indici matematici predefiniti, la controversia è essenzialmente una questione di esecuzione contrattuale, cioè di “quanto spetta” e non di “come voglia decidere l’Amministrazione”, e quindi appartiene al giudice ordinario.
Riemergono i principi espressi in alcune precedenti sentenze della Cassazione Civile laddove alla presenza di meccanismi di adeguamento dei prezzi scattando l’automatismo parametrico agli indici ISTAT predefiniti, la controversia legandosi alla mera esecuzione del contratto e non alla discrezionalità amministrativa, generava la competenza del giudice ordinario.”
Pertanto, si può ribadire, dopo la sentenza delle Sezioni Unite del febbraio 2026, se la controversia verte solo sulla corretta applicazione di un meccanismo di revisione automatico o normativo, la Cassazione assegna la materia al giudice ordinario
In definitiva la questione perde il profilo pubblicistico e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, come adempimento di obbligazioni contrattuali.
A cura dell’Area Appalti