Chi è stato licenziato per motivi disciplinari può essere escluso dal nuovo concorso bandito dalla stessa amministrazione, se il licenziamento è recente e il posto riguarda lo stesso settore o un impiego sostanzialmente coincidente.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4103/2026, che chiarisce anche dove passa il confine tra legittima esclusione e interdizione dal pubblico impiego.
Il principio affermato dal Consiglio di Stato
Il caso riguarda un candidato che, dopo essere stato licenziato per motivi disciplinari, aveva partecipato a un nuovo concorso indetto dalla stessa pubblica amministrazione. L’ente lo aveva escluso applicando una causa ostativa prevista dal bando.
Per i giudici l’esclusione è legittima. Il precedente recesso disciplinare può incidere sull’ammissione quando il concorso si colloca a breve distanza dal licenziamento e riguarda funzioni analoghe a quelle già svolte dal candidato.
Le due condizioni: vicinanza nel tempo e stesso settore
La sentenza non autorizza l’esclusione automatica di chiunque abbia un licenziamento disciplinare alle spalle. Servono due condizioni, che devono ricorrere insieme.
- Vicinanza temporale. Il licenziamento deve essere recente. Più tempo passa, meno il vecchio recesso dice qualcosa sull’affidabilità attuale del candidato.
- Coincidenza funzionale. Il nuovo concorso deve riguardare il medesimo settore o un impiego sostanzialmente coincidente con quello già ricoperto. Conta il contenuto delle mansioni, non la denominazione del profilo.
Se manca una delle due, l’esclusione rischia di diventare una sanzione aggiuntiva e sproporzionata.
Non un’interdizione perpetua, ma un giudizio di affidabilità
Il Consiglio di Stato precisa che la preclusione non è un divieto a vita di lavorare nella pubblica amministrazione. Opera solo nel perimetro indicato: la stessa amministrazione, lo stesso settore, un arco di tempo ravvicinato.
L’esclusione esprime piuttosto una valutazione di affidabilità. Un’amministrazione che ha appena interrotto un rapporto di lavoro per motivi disciplinari può ragionevolmente non riammettere la stessa persona nelle stesse funzioni, a breve distanza, attraverso un concorso.
La logica è la stessa che fonda il rapporto fiduciario: ciò che lo ha incrinato di recente pesa sulla possibilità di ricostituirlo subito nello stesso ambito.
I limiti del favor partecipationis
Il candidato aveva invocato il favor partecipationis, il principio che spinge a interpretare i bandi nel senso più favorevole all’ammissione, per allargare la platea dei concorrenti.
Per i giudici questo principio non basta a superare una causa ostativa che il bando prevede espressamente e che poggia su disposizioni regolamentari: l’art. 2 del d.P.R. n. 487/1994, sui requisiti di accesso agli impieghi pubblici, e l’art. 2 del d.P.R. n. 3/1957. Il favor guida l’interpretazione delle clausole dubbie, non consente di disapplicare quelle chiare.
Resta però un limite: la causa ostativa va applicata in modo non sproporzionato. È proprio la verifica della vicinanza nel tempo e della coincidenza delle funzioni a garantire questa proporzionalità.
Il licenziamento si contesta davanti al giudice del lavoro
Il candidato sosteneva anche che il licenziamento fosse illegittimo o addirittura ritorsivo. Il Consiglio di Stato chiarisce che questa contestazione non può essere fatta valere nel giudizio sull’esclusione dal concorso.
La legittimità del licenziamento si discute davanti al giudice del lavoro. Finché il recesso non viene annullato o comunque caducato, l’amministrazione può considerarlo un fatto impeditivo dell’ammissione al concorso. Il giudice amministrativo non può valutare incidentalmente la fondatezza del licenziamento per neutralizzarne gli effetti sulla procedura concorsuale.
Per il candidato la strada è quindi una sola: impugnare il licenziamento nella sede propria. Un eventuale esito favorevole potrà poi incidere anche sulle successive procedure.
Cosa significa per le amministrazioni
Per gli uffici che gestiscono i concorsi la sentenza offre alcune indicazioni pratiche.
- Prevedere la causa ostativa nel bando. L’esclusione regge quando il bando la indica espressamente, richiamando le norme regolamentari sui requisiti di accesso.
- Motivare caso per caso. Il provvedimento di esclusione dovrebbe dare conto della distanza temporale dal licenziamento e del rapporto tra le funzioni del vecchio impiego e quelle del posto messo a concorso.
- Evitare automatismi. Un licenziamento lontano nel tempo o relativo a un settore diverso non giustifica di per sé l’esclusione.
- Non entrare nel merito del licenziamento. Finché non è annullato dal giudice del lavoro, l’amministrazione può tenerne conto; non spetta alla commissione rivalutarne la fondatezza.