LEGITTIME LE PROGRESSIONI CHE NON TENGONO CONTO DEL SERVIZIO PRESSO ALTRO ENTE: ANALISI DELL’ORDINANZA N. 107/2026 DELLA CORTE DI CASSAZIONE

L’ordinanza n. 107 del 7 gennaio 2026 della Corte di Cassazione rappresenta un approdo giurisprudenziale significativo nella delicata materia del riconoscimento dell’anzianità di servizio in caso di mobilità tra pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alle progressioni economiche. La pronuncia conferma un orientamento ormai consolidato che distingue nettamente tra diritti acquisiti del lavoratore trasferito e mere aspettative di sviluppo professionale futuro.

Il quadro normativo e i principi di riferimento

La disciplina della mobilità nel pubblico impiego si fonda principalmente sull’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, che regola il passaggio diretto di dipendenti tra amministrazioni diverse mediante procedura di mobilità volontaria.

Tale passaggio viene qualificato dalla giurisprudenza come cessione del contratto, secondo il modello civilistico dell’articolo 1406 del codice civile, comportando una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con continuità del suo contenuto.

Questo inquadramento giuridico porta con sé importanti conseguenze: il dipendente trasferito conserva i diritti già entrati nel proprio patrimonio (qualifica, trattamento economico fondamentale, anzianità ai fini previdenziali), ma non acquisisce automaticamente il diritto a ricostruzioni di carriera secondo la disciplina più favorevole eventualmente vigente presso l’amministrazione di destinazione.

La distinzione tra diritti acquisiti e aspettative legittime

Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella distinzione, centrale nel diritto del lavoro pubblico, tra diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore e aspettative di miglioramento futuro.

Come ribadito nell’ordinanza 107/2026, richiamando il precedente rappresentato dalla sentenza n. 10406 del 2025, “l’anzianità di servizio, che di per sé non costituisce un diritto che il lavoratore possa fare valere nei confronti del nuovo datore, deve essere salvaguardata in modo assoluto solo nei casi in cui alla stessa si correlino benefici economici e il mancato riconoscimento della pregressa anzianità possa comportare un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito”.

Questa impostazione è pienamente coerente con il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 22800/2010), secondo cui l’ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti, non delle aspettative, già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data della cessione del contratto.

L’anzianità pregressa non può quindi essere opposta al nuovo datore per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica rispetto a quella posseduta al momento del trasferimento.

Il principio del divieto di reformatio in peius e i suoi limiti

Un elemento essenziale della tutela del lavoratore trasferito è il divieto di peggioramento del trattamento economico complessivamente goduto presso l’amministrazione di provenienza.

La giurisprudenza ha chiarito che tale peggioramento deve essere valutato in termini sostanziali e mediante una comparazione globale della posizione retributiva.

Un peggioramento “sostanziale” è ravvisabile solo qualora, all’esito della comparazione globale, emerga una diminuzione “certa” del compenso che sarebbe stato corrisposto qualora il rapporto fosse proseguito con il cedente nelle medesime condizioni lavorative.

Non possono essere apprezzati importi che, se pure occasionalmente versati prima del passaggio, non costituivano il “normale” corrispettivo della prestazione, perché legati a variabili inerenti alle modalità qualitative e quantitative della prestazione stessa.

Ciò significa che il nuovo datore di lavoro deve garantire il mantenimento del trattamento economico fondamentale già goduto, mediante eventuale attribuzione di assegni ad personam compensativi, ma non è tenuto a riconoscere automaticamente incrementi retributivi legati alla diversa disciplina vigente presso di sé, come ad esempio scatti di anzianità non previsti dalla contrattazione applicata al cedente.

La valorizzazione dell’esperienza professionale specifica

L’aspetto più rilevante dell’ordinanza 107/2026 riguarda la legittimità di sistemi di progressione economica che valorizzino esclusivamente o principalmente l’esperienza professionale maturata alle dipendenze dell’amministrazione di destinazione, differenziandola da quella riferibile alla pregressa fase del rapporto presso altro ente.

Come affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 10528/2018, ampiamente richiamata dalla giurisprudenza successiva, “il nuovo datore, pertanto, ben può ai fini della progressione di carriera valorizzare l’esperienza professionale specifica maturata alle proprie dipendenze, differenziandola da quella riferibile alla pregressa fase del rapporto”.

Questo principio è stato confermato dalla sentenza n. 13622/2020, secondo cui “può risultare irrilevante, ai fini della progressione di carriera, l’anzianità maturata presso l’ente di provenienza, ove il nuovo datore di lavoro abbia inteso valorizzare, con il bando di selezione, l’esperienza professionale specifica maturata alle proprie dipendenze”.

La ratio di tale orientamento risiede nel fatto che la prosecuzione giuridica del rapporto di lavoro non fa venir meno la diversità fra le due fasi di svolgimento del rapporto medesimo, sempre che il trattamento differenziato non implichi la mortificazione di un diritto già acquisito dal lavoratore.

Le progressioni economiche nel quadro della riforma meritocratica

L’ordinanza si inserisce in un contesto normativo che ha profondamente innovato la disciplina delle progressioni economiche nel pubblico impiego, orientandola verso criteri di selettività e merito piuttosto che verso automatismi basati sulla mera anzianità di servizio.

L’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dalla “riforma Brunetta” (d.lgs. n. 150/2009), stabilisce che “le progressioni all’interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell’esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito”.

L’articolo 23 del decreto legislativo n. 150/2009 ha rafforzato tale impostazione prevedendo che “le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27932/2020, ha chiarito che le progressioni orizzontali non possono essere assegnate solo sulla base dell’anzianità, ma devono tener conto dell’effettivo valore della prestazione in base a criteri meritocratici, al fine di premiare i lavoratori migliori.

La Corte dei Conti è intervenuta ripetutamente per ribadire che “obliterare completamente il criterio della selezione meritocratica a favore di una indiscriminata valutazione del mero dato dell’anzianità pregressa” contrasta con la finalità premiale delle progressioni economiche, dirette a remunerare il maggior grado di competenza professionale conseguito dai dipendenti.

Il CCNL Funzioni Locali 2019-2021 e i “differenziali stipendiali”

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali 2019-2021, sottoscritto il 16 novembre 2022, ha ridisegnato il sistema delle progressioni economiche introducendo i cosiddetti “differenziali stipendiali“, intesi come incrementi stabili del trattamento economico finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area di classificazione.

L’articolo 14 del CCNL prevede che l’attribuzione dei differenziali stipendiali avvenga mediante procedura selettiva di area, nel rispetto di criteri articolati:

  • Media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite (peso minimo 40%)
  • Esperienza professionale maturata (peso massimo 40%)
  • Ulteriori criteri definiti in sede di contrattazione integrativa (titoli culturali e professionali, percorsi formativi)

La ponderazione di tali criteri è rimessa alla contrattazione decentrata integrativa, che deve comunque rispettare i vincoli minimi e massimi stabiliti dal contratto nazionale.

Questa articolazione conferma che il legislatore contrattuale ha inteso superare la logica della mera anzianità, favorendo una valutazione multifattoriale della professionalità del dipendente.

Significativamente, la disciplina contrattuale precisa che possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi tre anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica, termine che può essere ridotto a due anni o elevato a quattro in sede di contrattazione integrativa.

Questo requisito temporale opera indipendentemente dall’amministrazione presso cui la precedente progressione sia stata conseguita, attestando che il sistema guarda alla posizione economica acquisita dal dipendente, non all’ente presso cui tale posizione è stata raggiunta.

Implicazioni pratiche e applicative

Per i dipendenti trasferiti in mobilità, la sentenza chiarisce che:

  1. Non esiste un diritto automatico a vedere riconosciuta l’anzianità maturata presso l’ente di provenienza ai fini delle progressioni economiche presso il nuovo datore.
  2. L’amministrazione di destinazione può legittimamente prevedere, nei bandi di progressione, criteri che valorizzino l’esperienza professionale specifica maturata alle proprie dipendenze, distinguendola dall’anzianità generica.
  3. Resta fermo il diritto al mantenimento del trattamento economico fondamentale goduto all’atto del trasferimento, comprensivo delle progressioni economiche già acquisite presso l’ente cedente.
  4. Il mancato riconoscimento dell’anzianità pregressa ai fini di nuove progressioni è legittimo purché non comporti un peggioramento retributivo sostanziale rispetto alla situazione goduta prima del trasferimento.

Per le amministrazioni pubbliche, la pronuncia offre margini di autonomia nella definizione dei criteri di progressione, consentendo di:

  1. Privilegiare la conoscenza specifica dell’organizzazione, delle procedure e delle peculiarità operative dell’ente.
  2. Valorizzare il percorso di crescita professionale interno, incentivando la permanenza e l’investimento formativo presso la medesima amministrazione.
  3. Applicare criteri meritocratici basati sulla valutazione della performance conseguita nel triennio precedente, anche se prestata in posizioni economiche diverse.

Tuttavia, tali margini non sono illimitati. La contrattazione integrativa deve comunque rispettare i vincoli fissati dal CCNL nazionale e assicurare che i criteri adottati siano oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

La giurisprudenza ha censurato bandi che valorizzavano esclusivamente l’anzianità di servizio, escludendo qualsiasi valutazione della competenza professionale effettiva.

Questioni aperte e profili critici

Nonostante la chiarezza dell’orientamento giurisprudenziale, permangono alcune zone grigie che meritano attenzione.

Il computo dell’anzianità pregressa ai fini dei requisiti di partecipazione: mentre è pacifico che l’anzianità maturata presso altro ente non debba essere automaticamente valorizzata come criterio di valutazione nella procedura selettiva, resta incerta la questione se tale anzianità debba essere computata ai fini della maturazione dei requisiti minimi di accesso alla procedura (ad esempio, il requisito di permanenza biennale o triennale nella posizione economica in godimento).

Alcune pronunce e orientamenti Aran hanno riconosciuto che, in ragione della continuità del rapporto di lavoro derivante dalla cessione del contratto, l’anzianità pregressa deve essere considerata ai fini del computo dei requisiti di partecipazione. Altri autori sottolineano invece che anche tale aspetto è rimesso alla contrattazione integrativa.

La tutela delle aspettative professionali: l’impostazione secondo cui il lavoratore trasferito conserva solo i diritti acquisiti e non le aspettative potrebbe apparire penalizzante in situazioni in cui il dipendente, al momento del trasferimento, si trovi in posizione utile per una progressione imminente presso l’ente cedente.

Tuttavia, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che le aspettative di miglioramento futuro non costituiscono posizioni giuridicamente tutelate in caso di cessione del contratto.

Il bilanciamento tra esigenze organizzative e tutela del lavoratore: se è vero che l’amministrazione può valorizzare l’esperienza specifica maturata alle proprie dipendenze, resta da chiarire fino a che punto tale valorizzazione possa spingersi senza tradursi in una discriminazione indiretta verso i dipendenti trasferiti.

La giurisprudenza europea, in materia di lavoro a tempo determinato e somministrazione, ha censurato meccanismi che, pur formalmente neutri, finivano per penalizzare categorie specifiche di lavoratori.

Un’applicazione rigida del principio potrebbe creare situazioni in cui un dipendente altamente qualificato, trasferito dopo molti anni di servizio presso altro ente, si trovi sistematicamente escluso dalle progressioni per il solo fatto di non aver maturato sufficiente anzianità presso il nuovo datore.

Coordinamento con la disciplina europea

La questione del riconoscimento dell’anzianità pregressa interseca anche la disciplina europea sul trasferimento d’impresa, con particolare riferimento alla direttiva 2001/23/CE (già direttiva 77/187/CEE).

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato che, nell’ipotesi di trasferimento d’impresa, l’anzianità di servizio assume rilevanza essenziale ai fini della quantificazione di diritti di natura pecuniaria dei lavoratori trasferiti e deve essere opponibile al cessionario quando dalla sua mancata considerazione derivi un peggioramento retributivo sostanziale.

Tuttavia, come correttamente evidenziato dalla giurisprudenza nazionale, la direttiva europea tutela il mantenimento del trattamento retributivo acquisito, non il diritto a progressioni future secondo regole più favorevoli.

Il principio di non discriminazione sancito dalla normativa europea non impone quindi al cessionario di riconoscere al lavoratore trasferito un trattamento identico a quello riservato ai dipendenti già in servizio alle proprie dipendenze, ma solo di garantire che non si verifichi un peggioramento rispetto alla situazione precedente.

La posizione della Corte dei Conti

La Corte dei Conti ha fornito importanti contributi interpretativi in materia di progressioni economiche, sottolineando ripetutamente la necessità di rispettare i principi di economicità, efficienza ed efficacia della spesa pubblica.

In diverse pronunce, le sezioni regionali di controllo hanno evidenziato che l’attribuzione indiscriminata di progressioni economiche basate sul mero automatismo dell’anzianità si pone in contrasto con i vincoli di finanza pubblica e con la ratio delle riforme introdotte dal decreto legislativo n. 150/2009.

La giurisprudenza contabile ha inoltre precisato che il finanziamento delle progressioni deve avvenire nell’ambito delle risorse stabili del Fondo per le risorse decentrate, con obbligo di certificazione della copertura finanziaria prima dell’attribuzione.

Questo vincolo di bilancio rende ancor più necessaria una rigorosa selezione dei beneficiari, sulla base di criteri meritocratici che premino effettivamente il maggior apporto professionale.

A cura di Avv. Roberto Mastrofini

Ottobre 2026

lunedìmartedìmercoledìgiovedìvenerdìsabatodomenica
28 Settembre 2026
29 Settembre 2026

Adesione al Bando 'Sport Missione Comune 2026' dell'Istituto Credito Sportivo e culturale ICSC - per Comuni, Unioni, Comuni in forma associata, Province, Città Metropolitane e Regioni

30 Settembre 2026

Adempimento:
L'adesione al bando consente l'abbattimento degli interessi dei mutui contratti stipulati entro il 31/12/2026
Soggetti:
Consiglio dell'ente
Modalità:
Le istanze di contributo devono essere presentate tramite l’apposito portale dedicato accessibile dal sito www.creditosportivo.it
Normativa di riferimento:
- Art. 202 e seguenti del Tuel

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Adozione SEND (Notifiche)

30 Settembre 2026

Adempimento:
Switch-off cartaceo
Soggetti:
Comuni / Regioni
Modalità:
Azione: Cessare le spedizioni cartacee per chi ha domicilio digitale (PEC/IO). Output: Integrazione API SEND attiva. Impatto: Riduzione drastica dei tempi e dei costi di notifica legale.
Normativa di riferimento:
- Art. 26 DL 76/20

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Aggiornamento alla data del 31/08/2026 della banca dati delle opere pubbliche BDAP-MOP

30 Settembre 2026

Adempimento:
Le informazioni di cui all'Allegato A al d.m. 26/02/2013 a tutto il 31/08/2026 vengono inviate per il tramite del relativo portale web
Soggetti:
Responsabile del servizio finanziario o del servizio tecnico
Modalità:
All'interno del portale web di BDAP si accede previa autenticazione, dal menù a tendina 'Applicazioni'
Normativa di riferimento:
- DLgs. 229/2011
– D.M. 26/02/2013

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Aggiornamento trimestrale del piano annuale dei flussi di cassa - III TRIMESTRE

30 Settembre 2026

Adempimento:
L'aggiornamento del Piano avviene con cadenza trimestrale ed è adottato con determinazione del responsabile del Servizio Finanziario
Soggetti:
Responsabile del Servizio Finanziario
Modalità:
L'aggiornamento del Piano avviene utilizzando i modelli resi disponibili sul sito istituzionale del MEF/RGS. Alle previsioni dei trimestri precedenti sono sostituiti gli importi degli incassi e dei pagamenti effettivi estratti dalla banca dati SIOPE
Normativa di riferimento:
- Articolo 6 del D.L. n. 155/2024

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Chiusura della rilevazione MEF dei dati dei beni immobili pubblici riferiti al 31/12/2025

30 Settembre 2026

Adempimento:
La comunicazione è inviata con l'applicativo 'Partecipazioni' del portale del MEF. L'eventuale dichiarazione negativa da parte dell'Ente va inviata con le stesse modalità entro il medesimo termine
Soggetti:
Responsabile del servizio finanziario/servizio tecnico
Modalità:
Al portale web si accede previa autenticazione con le credenziali assegnate dal MEF ovvero CIE, SPID, CNS. Il mancato invio della comunicazione comporta la segnalazione alla Corte dei conti ai sensi dell’articolo 2, comma 222, della Legge n. 191/2009
Normativa di riferimento:
- D.Lgs. 175/2016, art. 20;
- D.L. 90/2014, art. 17 Comunicato MEF del 10/06/2026

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DIRITTI CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA

30 Settembre 2026

Adempimento:
Versamento corrispettivo per rilascio CIE
Soggetti:
FUNZIONARIO COMUNALE
Modalità:
I comuni che emettono la CIE, provvedono a riversare il corrispettivo di 16,79 euro, incassato per ciascuna richiesta di carta d'identità elettronica, il quindicesimo giorno e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese all'entrata del Bilancio dello Stato (capo X - capitolo 3746) - codice IBAN: IT12K0100003245BE00000003LU, dandone comunicazione al Ministero dell'Interno.
Normativa di riferimento:
- Decreto ministeriale 23 dicembre 2015
- Circolare del Ministero dell’Interno n. 11/2016
Riferimenti normativi sanzioni:
(per tutti i Comuni)

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Invio variazioni cittadini stranieri

30 Settembre 2026

Adempimento:
Invio comunicazioni alla Questura delle variazioni anagrafiche relative agli stranieri
Soggetti:
UFFICIALE D’ANAGRAFE
Modalità:
Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono comunicate d’ufficio alla Questura competente per territorio entro il termine di 15 giorni.
Normativa di riferimento:
- art. 15, 5 comma, del D.P.R. 31.8.1999, n. 394
Riferimenti normativi sanzioni:
(per tutti i Comuni)

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ListaPosPA

30 Settembre 2026

Adempimento:
Trasmissione delle retribuzioni erogate al personale iscritto all’Inpdap e delle informazioni per l’implementazione delle posizioni assicurative.
Soggetti:
Datori di lavoro con personale iscritto Inps gestione ex Inpdap
Modalità:
File telematico da trasmettere dal sito dell’Inps
Normativa di riferimento:
- Inps Prot. n. 10810 del 18/07/2012
- Circolare n. 81 del 22.04.2015

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Monitoraggio Esperti PNRR

30 Settembre 2026

Adempimento:
Validazione deliverable
Soggetti:
PA selezionate
Modalità:
Azione: Verificare gli output prodotti dagli esperti digitali assegnati all'ente. Output: Schede di valutazione su ReGiS. Impatto: Giustifica la spesa dei fondi PNRR destinati al personale tecnico aggiuntivo.
Normativa di riferimento:
- PNRR M1C1

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Predisposizione del bilancio tecnico 2027-2029 per gli enti di minori dimensioni (con meno di 50 dipendenti o la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di responsabilità). Termine ordinatorio

30 Settembre 2026

Adempimento:
La stesura dello schema di bilancio tecnico nel rispetto del termine ordinatorio del 30/09/N-1 è finalizzata a pervenire alla sua approvazione da parte dell'Organo consiliare entro il termine ordinario e perentorio (salvo proroga di legge) del 31/12/N-1
Soggetti:
Responsabile del servizio finanziario
Modalità:
Il responsabile del servizio finanziario (o chi ne fa le veci) predispone e trasmette all’organo esecutivo e al segretario comunale lo schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) e la documentazione di natura contabile necessaria per l’elaborazione delle previsioni di bilancio
Normativa di riferimento:
- D.M. 25/07/2023;
- Paragrafo 9.3.3 del Principio contabile allegato 4/1

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Riunione operativa per verifica mappatura dei processi a rischio, rispetto al PIAO 2026/2028 - sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza"

30 Settembre 2026

Adempimento:
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza verifica con i dirigenti e referenti le parti della mappatura dei rischi che devono essere aggiornati/integrati alla luce dell'attività dell'anno 2026. Se il comune ha meno di 5.000 abitanti occorre tenere in considerazione le indicazioni del PNA 2024.
Soggetti:
RPCT + dirigenti + Referenti
Modalità:
Attribuire a ciascun apicale la verifica dei processi a rischio del proprio settore/area/servizio.
Normativa di riferimento:
- Articolo 1, comma 8, legge 190/2012
- Allegato 1 PNA 2019 e Allegato 1 PNA 2025. PIAO approvato nell'ente.

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Riversamento al bilancio dello Stato dei corrispettivi delle carte di identità elettroniche (C.I.E.)

30 Settembre 2026

Adempimento:
Il versamento è relativo alle somme incassate per emissione C.I.E. dovute al Ministero dell'Interno nella seconda quindicina del mese di riferimento
Soggetti:
Responsabile del servizio finanziario
Modalità:
Il versamento avviene a mezzo mandato di pagamento sull'apposito capitolo del bilancio dello Stato (Capo X - cap. 3746)
Normativa di riferimento:
- Art. 2 D.M. 25/05/2016

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Statistica mensile

30 Settembre 2026

Adempimento:
Trasmissione della statistica mensile di Anagrafe e Stato Civile – mese di agosto
Soggetti:
UFFICIALE D’ANAGRAFE E DI STATO CIVILE (oppure UFFICIO STATISTICA)
Modalità:
"Dati da inviare in modalità telematica collegandosi all’indirizzo internet dell’ISTAT https://gino.istat.it/statocivile/ :
Mod. ISTAT D. 7.A - rilevazione mensile degli eventi demografici di stato civile
Mod. ISTAT D.3 - rilevazione dei matrimoni
Mod. Istat D.3.U – rilevazione unioni civili
Mod. Istat SDSU - Rilevazione sulle separazioni, i divorzi e gli scioglimenti delle unioni civili"
Normativa di riferimento:
- Circolare Istat prot. gen. 2648065/25
Riferimenti normativi sanzioni:
(per tutti i Comuni)

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Trasmissione decessi

30 Settembre 2026

Adempimento:
Trasmissione mensile dei decessi al Casellario Centrale
Soggetti:
REFERENTE COMUNALE
Modalità:
Trasmissione del file dei decessi (firmato digitalmente da parte del referente comunale) da effettuare tramite PEC con cadenza mensile, fatta salva la possibilità di un invio settimanale per i Comuni nel cui ambito territoriale si verifichino più di 50 decessi a settimana, all’indirizzo PEC del Sistema Informativo del Casellario centrale (SIC): comunicazionedeceduti@casellariocentrale.giustiziacert.it
Normativa di riferimento:
- D.P.R. 14/11/2002, n. 313
- Decreto del Ministero della Giustizia del 19/3/2014
Riferimenti normativi sanzioni:
(per tutti i Comuni)

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UNIEMENS individuale

30 Settembre 2026

Adempimento:
Trasmissione dati retributivi e contributivi per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali. Adempimento riservato agli Enti che versano contribuzione all’Inps (es. Ds per tempi determinati e contributi alla gestione separata)
Soggetti:
Datori di lavoro pubblici e privati
Modalità:
File telematico da trasmettere dal sito dell’Inps
Normativa di riferimento:
- Inps Prot. n. 10810 del 18/07/2012
- Circolare n. 81 del 22.04.2015

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Variazioni elettorali

30 Settembre 2026

Adempimento:
Invio alla Commissione Circondariale delle variazioni elettorali
Soggetti:
UFFICIALE ELETTORALE
Modalità:
Comunicazione da effettuare, almeno alla fine di ogni mese, alla Commissione Elettorale Circondariale delle variazioni e rettifiche che si possono apportare alle liste elettorali al di fuori delle previste revisioni
Normativa di riferimento:
- Paragrafo 138 della Circolare del Ministero dell’Interno n. 2600/L dell’1/02/1986
Riferimenti normativi sanzioni:
(per tutti i Comuni)

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Verifiche di cassa - Terzo trimestre dell'anno 2026

30 Settembre 2026

Adempimento:
Verifiche ordinarie di cassa, verifica della gestione del servizio di tesoreria e degli altri agenti contabili a tutto il terzo trimestre dell'anno 2026
Soggetti:
Revisore unico dei conti o Collegio dei revisori
Modalità:
Le verifiche ordinarie di cassa vengono effettuate seguendo le procedure definite nel regolamento di contabilità dell'ente
Normativa di riferimento:
- D.Lgs. 267/2000, art. 223

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1 Ottobre 2026
2 Ottobre 2026
3 Ottobre 2026
4 Ottobre 2026
5 Ottobre 2026
6 Ottobre 2026
7 Ottobre 2026
8 Ottobre 2026
9 Ottobre 2026
10 Ottobre 2026
11 Ottobre 2026
12 Ottobre 2026
13 Ottobre 2026
14 Ottobre 2026

Vulnerability Assessment

15 Ottobre 2026

Adempimento:
Scansione falle esterne
Soggetti:
Tutte le PA
Modalità:
Azione: Eseguire test tecnici per identificare porte aperte o bug nei portali. Output: Report vulnerabilità e patch plan. Impatto: Previene intrusioni chiudendo preventivamente i varchi software.
Normativa di riferimento:
- Strategia Cyber

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16 Ottobre 2026

Approvazione Misure NIS2

17 Ottobre 2026

Adempimento:
Delibera gestione rischi
Soggetti:
Vertici (Giunta)
Modalità:
Azione: Approvare formalmente il piano di cybersecurity in Giunta/Consiglio. Output: Delibera approvazione politica cyber. Impatto: Trasferisce la responsabilità della sicurezza dal tecnico al vertice dell'ente.
Normativa di riferimento:
- D.Lgs. 138/2024

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18 Ottobre 2026
19 Ottobre 2026
20 Ottobre 2026
21 Ottobre 2026
22 Ottobre 2026
23 Ottobre 2026
24 Ottobre 2026
25 Ottobre 2026
26 Ottobre 2026
27 Ottobre 2026
28 Ottobre 2026
29 Ottobre 2026
30 Ottobre 2026

Eliminazione PDF scaricabili

31 Ottobre 2026

Adempimento:
Istanze HTML native
Soggetti:
Tutte le PA
Modalità:
Azione: Trasformare i modelli PDF in moduli web interattivi. Output: Form online dinamici. Impatto: Elimina per il cittadino la necessità di stampare, firmare e scansionare moduli.
Normativa di riferimento:
- Piano Triennale

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Integrazione IT-Wallet

31 Ottobre 2026

Adempimento:
Supporto portafoglio digitale
Soggetti:
PA con login digitali
Modalità:
Azione: Abilitare i sistemi a leggere dati dal Wallet (es. patente digitale). Output: Modulo di autenticazione aggiornato. Impatto: Permette ai cittadini di esibire documenti digitali validi allo sportello.
Normativa di riferimento:
- Reg. eIDAS 2.0

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Invio del rendiconto delle spese sostenute per il referendum confermativo del 22-23 marzo 2026

31 Ottobre 2026

Adempimento:
Il rendiconto deve comprendere tutte le spese sostenute dall'ente in occasione del referendum confermativo del 22 e 23 marzo 2026 nel rispetto delle prescrizioni di cui alla circolare DAIT n. 27/2026
Soggetti:
Responsabile del servizio finanziario e responsabile del servizio elettorale
Modalità:
Il rendiconto è trasmesso esclusivamente in modalità telematica tramite la procedura, contenuta nell’applicazione denominata “Finanza Locale” all’interno del portale DAIT Servizi a cui si accede previo login
Normativa di riferimento:
- Circolare DAIT n. 27/2026

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Manuale Gestione Documentale

31 Ottobre 2026

Adempimento:
Aggiornamento flussi
Soggetti:
Tutte le PA
Modalità:
Azione: Descrivere i nuovi flussi di lavoro digitali post-migrazione cloud. Output: Manuale pubblicato online. Impatto: Documento probatorio fondamentale in caso di contenziosi legali su atti digitali.
Normativa di riferimento:
- Linee Guida AgID

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1 Novembre 2026