Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 24 aprile 2026, n. 54 — di conversione del Decreto-Legge 24 febbraio 2026, n. 23 (c.d. “Decreto Sicurezza”) — si chiude un ciclo normativo avviato il 5 febbraio 2026 con l’approvazione del pacchetto sicurezza da parte del Consiglio dei Ministri.
L’articolo 6, intitolato “Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana”, costituisce, per i Comuni e per i Comandi di Polizia Locale, la disposizione più rilevante e praticabile nell’immediato: essa interviene su risorse economiche, straordinari, assunzioni stagionali, fondo videosorveglianza e sicurezza urbana integrata, attraverso un sistema di deroghe mirate ai vincoli di finanza pubblica che da anni bloccano o limitano il potenziamento delle forze di polizia municipale.
Il contesto normativo: un nodo irrisolto da anni
Il personale dei Corpi e Servizi di Polizia Locale è da tempo stretto in una morsa tra domanda crescente di sicurezza urbana e vincoli stringenti di finanza pubblica. Il cosiddetto “tetto 2016” — introdotto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 — impone a tutte le amministrazioni pubbliche di non superare, nella corresponsione del salario accessorio al proprio personale, la spesa sostenuta nell’anno 2016.
Tale vincolo, pensato per il contenimento della spesa pubblica nel contesto della riforma Madia, ha finito per penalizzare in modo particolare la Polizia Locale, i cui organici erano già sottodimensionati nel 2016 rispetto alla domanda di sicurezza delle città.
A ciò si aggiungeva la questione dell’utilizzo dei proventi del Codice della Strada. L’art. 208, c. 4, lett. c), D.lgs. 285/1992 consente agli enti locali di destinare una quota di tali proventi a “misure di assistenza e di previdenza per il personale appartenente ai Corpi e ai Servizi di Polizia municipale”.
La Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 5/2019, aveva tuttavia concluso che tali somme, se destinate ad incentivi di natura retributiva, ricadevano nel tetto del salario accessorio 2016. Successivamente, la Legge di bilancio 2025 (art. 1, c. 124, L. 207/2024) aveva ulteriormente complicato il quadro, includendo nel computo del tetto anche le risorse destinate a benefici di welfare contrattualizzato.
Il Decreto Sicurezza 2026 raccoglie, almeno in parte, le pressanti richieste che l’ANCI e le associazioni degli operatori di Polizia Locale avevano reiterato in ogni sede: sbloccare le risorse dei proventi del CdS e del Fondo sicurezza urbana dal vincolo del tetto 2016, e consentire assunzioni stagionali senza incidere sulla capacità assunzionale.
La struttura dell’articolo 6: sette leve in un unico articolo
L’art. 6 della Legge 54/2026 si compone di sette commi originari (1–7) del DL 23/2026, più un comma 7-bis introdotto in sede di conversione parlamentare. Le materie coperte sono le seguenti:
| Comma | Oggetto | Base normativa modificata |
| 1 | Proroga al 2026 del fondo per la videosorveglianza | Art. 1, c. 676, L. 197/2022 |
| 2 | Incremento di 29 milioni del Fondo sicurezza urbana | Art. 35-quater, DL 113/2018 |
| 3 | Estensione del Fondo sicurezza urbana a compensi straordinari PL | Art. 35-quater, DL 113/2018 |
| 4 | Utilizzo della tassa di soggiorno per TD e straordinari PL + deroghe al tetto 2016 | Art. 4, c. 1, D.Lgs. 23/2011 |
| 5 | Utilizzo dei proventi art. 208 CdS per incentivi e straordinari PL | Art. 208, D.Lgs. 285/1992 |
| 6 | Assunzioni stagionali con proventi art. 208, c. 5-bis CdS | Art. 208, c. 5-bis, D.Lgs. 285/1992 |
| 7 | Copertura finanziaria (48 milioni per commi 1 e 2) | — |
| 7-bis | Parcheggiatori abusivi (introdotto in conversione) | Art. 7 CdS |
Le singole misure
Comma 1 – Proroga del fondo videosorveglianza
Il comma 1 proroga il fondo per la videosorveglianza all’anno 2026, modificando l’art. 1, comma 676, della Legge di Bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197): le parole «e 2025» sono sostituite con «, 2025 e 2026». Si tratta di una proroga “a regime”, che rende strutturalmente disponibile per il 2026 il finanziamento già attivo negli anni precedenti.
Occorre ricordare che il decreto del Ministro dell’Interno del novembre 2025 aveva già ripartito le risorse del 2024 tra 336 Comuni, selezionati sulla base di criteri quali il livello di delittuosità del territorio e la popolazione residente, a fronte di 1.666 proposte progettuali. La norma del 2026 consolida pertanto un percorso già avviato, rendendolo prevedibile per la programmazione comunale.
Commi 2 e 3 – Il Fondo sicurezza urbana: più risorse e nuovi usi
Il comma 2 incrementa di 29 milioni di euro per l’anno 2026 il Fondo per la sicurezza urbana istituito dall’art. 35-quater del DL 4 ottobre 2018, n. 113 (convertito con modificazioni dalla L. 132/2018). Si tratta di una delle principali dotazioni aggiuntive messe a disposizione degli enti locali dall’intero pacchetto sicurezza.
Il comma 3 incide invece sulle finalità del medesimo Fondo, modificando il suo comma 1: aggiunge la possibilità che le risorse del Fondo siano destinate «alla corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi». La formulazione della deroga è ampia e comprende sia i limiti di legge (tra cui il tetto 2016 di cui all’art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017) sia i limiti del CCNL Funzioni Locali.
Comma 4 – La tassa di soggiorno: la norma più attesa
Il comma 4 è il cuore della riforma per la Polizia Locale e il passaggio che ha subito le più significative modifiche in sede parlamentare. La disposizione modifica l’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, aggiungendo al testo sulla tassa di soggiorno il seguente periodo:
«Il predetto gettito può essere destinato a finanziare anche iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni, comprese l’assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale e la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal medesimo personale anche in deroga alle limitazioni stabilite dalla legge e dai contratti collettivi e al vincolo di finanza pubblica di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché ai limiti di cui all’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
La norma consente pertanto di utilizzare il gettito dell’imposta di soggiorno (art. 4, D.Lgs. 23/2011) per due finalità: assunzione a tempo determinato di personale di Polizia Locale, e corresponsione dei compensi per lavoro straordinario al medesimo personale. La deroga copre esplicitamente sia il tetto del salario accessorio 2016 (art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017) sia i limiti di cui all’art. 1, commi 557 e 557-quater, della L. 296/2006.
Le assunzioni a tempo determinato così finanziate sono effettuate in deroga ai limiti di spesa per il lavoro flessibile (art. 9, c. 28, DL 78/2010). Due condizioni procedurali accompagnano la deroga per le assunzioni negli enti in difficoltà:
- Previa autorizzazione della COSFEL (Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, art. 155, c. 1, lett. a), TUEL) per gli enti in dissesto (artt. 242, 243-bis e 244 TUEL);
- Rispetto del limite di cui all’art. 259, c. 6, TUEL (piani di riequilibrio).[12][13]
La novità introdotta in conversione consiste nel riposizionare la clausola di autorizzazione preventiva (“previa autorizzazione”) prima del riferimento alla COSFEL, anziché all’interno della preposizione che introduce l’ente dissestato, e nel rafforzare i richiami al TUEL con formule più precise (“testo unico di cui al”, “del medesimo testo unico”).
Comma 5 – I proventi dell’art. 208 CdS: superamento dell’orientamento della Corte dei Conti
Il comma 5 affronta direttamente la questione degli incentivi monetari finanziati con i proventi del Codice della Strada. La disposizione originaria stabilisce che gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo per la sicurezza urbana e stradale, «erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all’articolo 208, commi 4, lettera c), e 5-bis», possono essere destinati, nel medesimo esercizio finanziario, alla remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni stabilite dai contratti collettivi e all’art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017 (tetto 2016).
In sede di conversione, le parole «percentuale delle sanzioni» sono sostituite con «percentuale dei proventi delle sanzioni», e il riferimento al CdS viene precisato con «del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285». La modifica è rilevante: il legislatore qualifica espressamente che si tratta di una quota di proventi, non delle sanzioni in sé, e precisa il riferimento al codice stradale.
La deroga esplicita al tetto del salario accessorio 2016 supera la posizione della Corte dei Conti Sez. Autonomie (deliberazione n. 5/2019), che aveva negato tale possibilità. A differenza del comma 4 (che condiziona le assunzioni stagionali al vaglio COSFEL per gli enti dissestati), il comma 5 — nella versione originaria del DL — non conteneva questa condizione per gli incentivi e gli straordinari. È però ipotizzabile che, in via interpretativa, il principio di equilibrio di bilancio (art. 1, c. 6, TUEL) si applichi comunque.
Comma 6 – Le assunzioni stagionali: fuori dai tetti
Il comma 6 disciplina le assunzioni stagionali finanziate ai sensi dell’art. 208, comma 5-bis, del CdS, stabilendo che esse sono effettuate in deroga all’art. 9, c. 28, DL 78/2010 (limite di spesa per lavoro flessibile). Anche in questo caso, per gli enti in dissesto (artt. 242, 243-bis e 244 TUEL), è richiesta la previa autorizzazione della COSFEL (art. 155, c. 1, lett. a), TUEL), e deve essere rispettato il limite di cui all’art. 259, c. 6, TUEL.
Questo significa che un Comune può assumere vigili stagionali per i mesi estivi o per grandi eventi, finanziandoli con le entrate proprie derivanti dai proventi dell’art. 208, c. 5-bis CdS, senza consumare “spazio assunzionale” utile per stabilizzazioni o concorsi. È un risultato importante, che supera l’orientamento restrittivo di alcune sezioni regionali della Corte dei Conti.
Comma 7 – La copertura finanziaria: 48 milioni per il 2026
Il comma 7 quantifica la copertura degli oneri derivanti dai soli commi 1 e 2 (proroga videosorveglianza e incremento Fondo sicurezza urbana), pari a complessivi 48 milioni di euro per l’anno 2026, ripartiti tra:
- 20 milioni da riduzione del fondo di cui all’art. 1, c. 995, L. 178/2020;
- 25 milioni da versamento in entrata di quota delle somme di cui all’art. 5, c. 1, DL 79/2012;
- 3 milioni da riduzione del Fondo speciale di conto capitale (missione “Fondi da ripartire” MEF, bilancio triennale 2026-2028).
Le modifiche in conversione al comma 7 sono esclusivamente di punteggiatura (inserimento o correzione di virgole), senza variazioni negli importi o nelle fonti di copertura.[^10]
Comma 7-bis – Parcheggiatori abusivi
In sede di conversione parlamentare è stato introdotto, all’interno dell’art. 6, un comma 7-bis che interviene sull’art. 7, c. 15-bis, del Codice della Strada in materia di parcheggiatori e guardamacchine abusivi. La novella prevede:
- Sanzione amministrativa da € 769 a € 3.095 per chi esercita l’attività abusivamente, anche avvalendosi di terzi;
- Raddoppio della sanzione in caso di recidiva con provvedimento definitivo;
- Reato penale (arresto da 8 mesi a 1 anno e 6 mesi + ammenda da € 3.000 a € 8.000) se nell’attività sono impiegati minori o in caso di ulteriore recidiva dopo la prima sanzione penale;
- Confisca obbligatoria delle somme percepite.
L’inserimento di questa norma nell’art. 6, dedicato al potenziamento della sicurezza urbana, non è casuale: il fenomeno dei parcheggiatori abusivi rappresenta una problematica di sicurezza e legalità urbana che coinvolge direttamente i Comandi di Polizia Locale nell’attività quotidiana.
La nuova fattispecie penale per i casi più gravi — con il presupposto dell’impiego di minori — introduce un elemento di contrasto più efficace rispetto alla previgente sanzione puramente amministrativa.
Le modifiche intervenute in sede di conversione
Il confronto tra il DL 23/2026 (GU n. 45 del 24.02.2026) e il testo coordinato definitivo (L. 54/2026, GU n. 95 del 24.04.2026) evidenzia modifiche prevalentemente di carattere tecnico-redazionale, ma con alcune implicazioni sostanziali:
| Comma | Tipo di modifica | Contenuto della modifica |
| 4 | Redazionale + sostanziale | “compresa” → “comprese”; riposizionamento “previa autorizzazione” prima di COSFEL; precisazioni TUEL |
| 5 | Redazionale | “percentuale delle sanzioni” → “percentuale dei proventi delle sanzioni”; precisazione riferimento CdS |
| 6 | Redazionale + sostanziale | Riposizionamento “previa autorizzazione”; precisazioni TUEL |
| 7 | Redazionale | Correzioni punteggiatura; “in entrata” → “all’entrata del bilancio dello Stato” |
| 7-bis | Nuovo comma introdotto | Parcheggiatori abusivi: nuova sanzione admin., fattispecie penale, confisca |
La modifica più rilevante sul piano operativo è il riposizionamento, ai commi 4 e 6, della condizione della “previa autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali” (COSFEL). Nella versione originaria del DL, la clausola era collocata all’interno della proposizione che identificava gli enti a cui si applicava (gli artt. 242, 243-bis e 244 TUEL), con una formulazione grammaticalmente ambigua. Il testo convertito chiarisce che la COSFEL deve essere interpellata prima di procedere, rendendo esplicita la natura sospensiva dell’autorizzazione per gli enti in dissesto o riequilibrio.
Profili critici e nodi interpretativi
Nonostante l’indubbia portata positiva delle misure, il testo coordinato dell’art. 6 presenta alcune questioni interpretative che richiederanno chiarimenti applicativi.
Il perimetro soggettivo della COSFEL
La norma richiede l’autorizzazione della COSFEL per gli enti strutturalmente deficitari (art. 242 TUEL), quelli in riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis TUEL) e quelli in dissesto (art. 244 TUEL). Per questi enti, la procedura di autorizzazione preventiva non è solo formale: si tratta di un controllo di compatibilità finanziaria che può richiedere tempi non compatibili con le esigenze contingenti di sicurezza urbana. Occorrerà che il Ministero dell’Interno predisponga una procedura accelerata per queste fattispecie.
Il campo di applicazione del comma 4 e del comma 6: differenze rilevanti
Un nodo interpretativo riguarda la distinzione operativa tra comma 4 e comma 6. Entrambi fanno riferimento all’art. 208, c. 5-bis CdS, ma per finalità diverse: il comma 4 utilizza il gettito della tassa di soggiorno per TD e straordinari PL (e include la deroga al tetto 2016); il comma 6 disciplina le assunzioni stagionali con i proventi dell’art. 208, c. 5-bis CdS (e include la deroga al limite del lavoro flessibile).
I due istituti non sono sovrapponibili: un’assunzione stagionale finanziata con il gettito dell’imposta di soggiorno rientra nel campo del comma 4; un’assunzione stagionale finanziata con i proventi del CdS rientra nel comma 6. La deliberazione di Giunta dovrà indicare con precisione la fonte di finanziamento.
La tenuta della norma rispetto al CCNL
Le deroghe al tetto del salario accessorio 2016 e ai limiti di spesa per lo straordinario poste dai commi 3 e 4 si innestano su un sistema contrattuale (CCNL Funzioni Locali) che prevede, a sua volta, limiti al lavoro straordinario. La norma deroga anche ai “contratti collettivi” (commi 3 e 4: “in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi”), con una formulazione ampia che potrebbe sollevare questioni in sede di contrattazione decentrata. I contratti integrativi dovranno essere adeguati per recepire le nuove disposizioni.
Il rischio di sovraccarico del personale
Come segnalato da alcune organizzazioni sindacali del comparto, la facilità di accesso alle risorse per il lavoro straordinario potrebbe incentivare i Comuni a risolvere strutturali carenze di organico ricorrendo sistematicamente agli straordinari, anziché investire in nuove assunzioni a tempo indeterminato. Questo approccio, se non governato con attenzione nella programmazione triennale del fabbisogno, rischia di produrre un sovraccarico di lavoro sul personale in servizio, con effetti negativi sulla qualità del servizio e sul benessere organizzativo.
Ricadute operative per gli enti locali
La concreta applicazione dell’art. 6 richiede un intervento su diversi livelli gestionali:
Programmazione e bilancio:
- Verifica della quota di gettito dell’imposta di soggiorno destinabile ex comma 4, ed inserimento nel PEG come risorsa destinata a sicurezza urbana;
- Verifica della quota dei proventi art. 208 CdS destinabile a straordinari e incentivi PL ex comma 5;
- Inserimento nel PTFP all’interno del PIAO delle eventuali assunzioni stagionali ex comma 6;
- Aggiornamento del DUP con gli obiettivi di sicurezza urbana finanziabili.
Contrattazione decentrata:
- Revisione del Contratto Integrativo per disciplinare le modalità di erogazione degli incentivi e degli straordinari in deroga al tetto 2016, con indicazione delle risorse (per fonte: Fondo sicurezza urbana ex comma 3, tassa di soggiorno ex comma 4, o proventi CdS ex comma 5) e dei criteri di distribuzione;
- Attenzione alla distinzione tra incentivi “di risultato” (collegati a obiettivi misurabili) e mero straordinario.
Procedure amministrative:
- Per gli enti in dissesto o strutturalmente deficitari: attivazione tempestiva della procedura di autorizzazione COSFEL prima di procedere sia alle assunzioni TD (comma 4) sia a quelle stagionali (comma 6);
- Deliberazione di Giunta per determinare: (a) la quota di proventi CdS destinata ex commi 5 e 6; (b) la quota di gettito tassa di soggiorno ex comma 4; (c) le modalità di utilizzo del Fondo sicurezza urbana ex commi 2 e 3;
- Comunicazione al Comando di Polizia Locale delle nuove risorse disponibili e delle condizioni di utilizzo.
Conclusioni: una riforma necessaria, ma non sufficiente
L’articolo 6 della Legge 54/2026 rappresenta un passo avanti concreto e atteso nel processo di rafforzamento della Polizia Locale. Per la prima volta, il legislatore interviene in modo organico sulle tre principali fonti di finanziamento aggiuntivo per i Corpi di Polizia Locale (Fondo sicurezza urbana – commi 2 e 3; tassa di soggiorno – comma 4; proventi CdS – commi 5 e 6), sancendo esplicitamente l’esclusione di queste risorse dal tetto del salario accessorio 2016 e dai limiti sulle assunzioni flessibili.
La struttura della norma — con la previsione di deroghe calibrate e con la salvaguardia per gli enti in difficoltà finanziaria attraverso il filtro della COSFEL (commi 4 e 6) — appare ragionevolmente bilanciata. L’introduzione del comma 7-bis sui parcheggiatori abusivi, pur non sistemica, risponde a un’esigenza operativa diffusa tra i Comandi di Polizia Locale.
Tuttavia, rimangono aperti i nodi strutturali: la carenza cronica di organici stabili, l’assenza di una legge-quadro aggiornata sulla Polizia Locale (la L. 65/1986 continua ad essere il testo di riferimento, nonostante i decenni trascorsi), e la frammentazione del sistema sicurezza urbana tra competenze statali e locali. Le nuove risorse liberate dall’art. 6 possono essere un acceleratore, ma non possono sostituire una riforma organica del settore.
Agli enti locali spetta ora il compito più difficile: tradurre questa apertura normativa in una programmazione concreta, sostenibile e orientata a risultati misurabili di sicurezza urbana, evitando di sprecare una finestra di opportunità che la prassi della finanza pubblica italiana non offre frequentemente.
A cura di Avv. Roberto Mastrofini
Riferimenti normativi principali:
L. 24 aprile 2026, n. 54 — G.U. n. 95 del 24 aprile 2026 (legge di conversione)
D.L. 24 febbraio 2026, n. 23 — G.U. n. 45 del 24 febbraio 2026 (testo originario)
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) — artt. 1, 155, 242, 243-bis, 244, 259, 557-quater
D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 — art. 23, comma 2 (tetto salario accessorio 2016)
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (CdS) — artt. 7, 142, 208
D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, art. 35-quater (Fondo sicurezza urbana)
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 4 (imposta di soggiorno)
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 9, c. 28 (limiti lavoro flessibile)
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, c. 676 (fondo videosorveglianza)