Con la delibera ANAC n. 335 del 23 luglio 2025 ANAC interviene sull’annoso problema degli incarichi legali troppo spesso affidati agli stessi professionisti per un largo periodo di tempo.
Questo provvedimento che riguarda gli incarichi legali affidati in modo continuativo da un ente pubblico consente all’Autorità di esprimere un richiamo forte al rispetto del principio di rotazione e dei principi di trasparenza e concorrenza negli appalti di servizi legali.
Vediamo il contesto in cui l’intervento si inserisce
Il caso riguarda il Comune di Lamezia Terme, che dal 2011 ha affidato continuativamente la gestione del contenzioso civile, penale, amministrativo e tributario a soli tre avvocati esterni, con proroghe pluriennali di convenzioni e compensi fissi mensili più percentuali sulle spese di giudizio.
È di tutta evidenza che un rapporto così consolidato e protratto per oltre dieci anni non potesse non destare attenzione non essendoci stato alcun confronto concorrenziale, nonostante si ancorassero le ragioni, ivi comprese le proroghe, in forza della mancata istituzione di un’Avvocatura comunale unitamente alla carenza di personale interno.
Nello specifico, a fronte di diversificati incarichi, ai tre professionisti veniva riconosciuto un articolato e variegato plafond di compensi fra i quali, nella convenzione stipulata nel 2011, l’importo mensile di € 2.000,00 compreso IVA, Cassa di Previdenza, ritenuta d’acconto e spese generali, la corresponsione, a ciascun avvocato, di un bonus entro il limite di euro 6.000,00 liquidato al termine di ciascun anno sulla base del raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati, finendo nel 2018 a liquidare per un solo avvocato oltre €90.000 per i giudizi.
Viene da sé che l’affidamento dei servizi legali nel Comune di Lamezia Terme ha sollevato preoccupazioni riguardo alla gestione e alla trasparenza e che le spese per i servizi legali siano state oggetto di analisi e contestazioni.
Quadro fornito dall’ANAC
L’ANAC, dopo le opportune analisi, ha fornito un quadro chiaro procedendo anche ad una quanto mai utile ricostruzione cronologica normativa in merito.
Se da un lato è vero che sotto la vigenza dell’abrogato d.lgs. 163/2006 l’affidamento dei servizi legali era escluso dall’alveo delle procedure ad evidenza pubblica del Codice, era pure vero che per espressa previsione dell’art. 20, primo comma, si prevedeva che a tali affidamenti, annoverati nell’Allegato II B, si applicassero gli artt. 65, 68 e 225 del d.lgs. n. 163/2006.
Tali previsioni erano sostanzialmente preposte a dare attuazione al più generale principio di trasparenza, che, unitamente ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e proporzionalità, sono tali da guidare l’azione amministrativa nell’affidamento dei servizi esclusi, mediante la pubblicità dell’affidamento medesimo e l’eventuale indicazione delle specifiche tecniche.
Un più recente intervento, quello del Consiglio di Stato, manifestato con il parere n.1502/2017 si chiariva, poi, che “I servizi legali di cui all’art.17, comma 1 lett. d), del D.lgs 50/2016 per quanto esclusi dall’applicazione delle procedure di aggiudicazione dettate dal codice dei contratti, devono, pur sempre, essere affidati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità”.
Per la scelta compiuta dall’Ente di non qualificare gli affidamenti come appalti di servizi legali ne è derivata secondo l’ANAC una violazione dell’art. 35 comma 6 del d.lgs. 50/2016, secondo cui la scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione delle disposizioni del d.lgs. 50/2016 relative alle soglie europee.
In sostanza l’affidamento dei servizi legali è stato qualificato impropriamente, è stato violato l’art. 35 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 e non sono state rispettate le procedure di selezione e rotazione, creando ingiustificate rendite di posizione per i tre legali.
Il nuovo codice dei contratti pubblici prevede in tale materia una disciplina i cui contenuti non risultano più “coincidenti” con quelli previsti dal d.lgs. n. 50/2016; l’art. 56 del decreto legislativo n. 36 del 2023 qualifica i “servizi legali” alla stregua di “appalti pubblici” (cfr. comma 1, primo periodo) sebbene “esclusi” dai suddetti obblighi di “evidenza pubblica”.
L’“esclusione” cui fa riferimento l’art. 56 del d.lgs. n. 36 del 2023 riguarda tuttavia l’applicazione dagli obblighi di evidenza pubblica (ossia la gara per l’individuazione del soggetto che deve contrarre con la PA) ma non elide in alcun modo la natura “pubblica” del contratto di appalto che deve essere concluso con un professionista del settore “legale”, e rappresenta che il contratto stipulato da una stazione appaltante con un avvocato è da qualificarsi come un appalto pubblico di servizi di natura legale;
A tale ricostruzione si pone poi l’aspra censura dell’Autorità nei riguardi della determinazione n. 56 del 22 marzo 2024 del Comune con la quale si è deciso di prorogare sino al 31/03/2026 l’affidamento, e si legge, in spregio a quanto previsto dal Codice dei contratti ratione temporis applicabile nei sensi sopra delineati.
Conclusioni
L’Anac nel dispositivo espone un severo provvedimento ribadendo, nel caso di specie, come gli affidamenti di tali servizi legali siano avvenuti in contrasto ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e rappresentando che durante la vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016 il Comune di Lamezia Terme ha affidato la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico a tre professionisti esterni disattendendo in maniera del tutto arbitraria l’allegato IX e gli articoli 140 e ss. del d.lgs. n. 50 del 2016,
Essa chiude con l’invito di dare mandato al competente Ufficio dell’Autorità di trasmettere la presente delibera al Dirigente del Settore Avvocatura e al Segretario comunale ed RPCT del Comune di Lamezia Terme, per le valutazioni di rispettiva competenza e l’assunzione delle possibili azioni correttive volte al superamento/risoluzione delle criticità e contestualmente con la trasmissione del suo provvedimento al Dipartimento della funzione pubblica per le possibili valutazioni di competenza in virtù delle specifiche violazioni riscontrate.
Il tema merita quindi una necessaria riflessione da parte di tutti gli Enti locali nel procedere agli affidamenti legali.
A cura di Dott. Massimo Fieramonti