L’ordinanza n. 6109/2026 della Cassazione lavoro sulla valutazione del segretario comunale offre spunti di rilievo sistemico per gli enti locali: riafferma il ruolo datoriale del sindaco, ma lo vincola a un circuito tecnico di garanzie presidiato dall’OIV, spostando l’asse dalla “fiducia politica” alla misurabilità della performance.
Il quadro normativo di riferimento
La Corte colloca la vicenda nel crocevia tra TUEL (artt. 97 e 99), disciplina del pubblico impiego privatizzato e riforma Brunetta (D.Lgs. 150/2009).
Da un lato, ribadisce che il segretario comunale dipende funzionalmente dal sindaco, che ne esprime la valutazione, anche ai fini del trattamento accessorio collegato alla performance.
Dall’altro, sottolinea come la discrezionalità del datore pubblico sia “procedimentalizzata”: i giudizi devono inserirsi in un sistema di misurazione e valutazione della performance che impone obiettivi predeterminati, indicatori, monitoraggi e un ruolo qualificato all’organismo indipendente di valutazione.
È proprio questa sovrapposizione di piani – rapporto fiduciario, regole del rapporto di lavoro e vincoli del ciclo della performance – a costituire il terreno di frizione su cui interviene la pronuncia.
Il fatto: una valutazione “politica” priva di supporto tecnico
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un segretario comunale, delle valutazioni di performance relative al biennio 2018‑2019, ritenute arbitrarie perché adottate direttamente dal sindaco senza un effettivo apporto istruttorio dell’OIV e senza indicatori misurabili ex ante.
I giudici di merito avevano ritenuto che l’intervento valutativo del sindaco fosse espressione di ampia discrezionalità datoriale, limitando il sindacato giudiziale alla verifica di eventuali intenti discriminatori o ritorsivi e valorizzando, quasi in via assorbente, il rinvio al regolamento comunale.
Questa impostazione, che di fatto “blindava” il giudizio politico, è punto critico principale secondo la Cassazione: il Collegio censura la mancanza di indagine sull’effettivo coinvolgimento dell’OIV e sulla coerenza tra giudizio del sindaco e risultanze tecniche del sistema di valutazione.
La ratio decidendi: sindaco datore di lavoro, OIV presidio tecnico
Il cuore motivazionale dell’ordinanza è doppio: definire i confini della discrezionalità politica nella valutazione del segretario e qualificare il ruolo dell’OIV come elemento strutturale del procedimento.
Sul primo versante, la Corte chiarisce che:
- nel pubblico impiego contrattualizzato l’amministrazione agisce come datore di lavoro privato, ma resta vincolata ai principi di correttezza e buona fede e alle regole procedimentali proprie del settore pubblico;
- il rapporto di dipendenza funzionale ex art. 99 TUEL non legittima un giudizio svincolato da parametri oggettivi, né consente al sindaco di sconfinare nella valutazione di profili tecnico‑professionali senza un adeguato supporto istruttorio.
Sul secondo versante, l’OIV è qualificato come “presidio tecnico essenziale” del sistema di valutazione:
- non è un organo consultivo facoltativo, ma il soggetto chiamato a garantire l’oggettività e la verificabilità dei parametri e delle metodologie di misurazione;
- la sua esclusione o il suo coinvolgimento puramente formale svuotano di senso il ciclo della performance e rendono vulnerabile l’intera procedura valutativa in sede giurisdizionale.
La Cassazione, dunque, non nega la titolarità del potere valutativo in capo al sindaco, ma afferma che tale potere deve “passare” attraverso l’analisi tecnica dell’OIV e deve confrontarsi in modo motivato con le sue risultanze.
Discrezionalità politica e limiti tecnici: una linea di confine
Il contributo più interessante per gli enti locali è il tracciato della linea di confine tra discrezionalità politica e ambito tecnico‑professionale.
La Corte:
- riconosce alla politica il potere di valutare il grado di coerenza del segretario rispetto agli indirizzi strategici e alla capacità di supportare l’azione di governo locale;
- ma nega che l’organo politico possa sindacare direttamente competenze tecniche e risultati professionali senza ancorarsi a parametri oggettivi, definiti e monitorati dall’OIV.
In questo senso, la dipendenza fiduciaria non diventa “licenza di valutazione libera”: la valutazione delle prestazioni deve rispettare i criteri di obiettività, misurabilità e trasparenza che valgono per tutta la dirigenza e il personale apicale, con un surplus di garanzie data la particolare posizione di vertice del segretario.
L’ordinanza, inoltre, richiama implicitamente quella giurisprudenza e prassi (si pensi ai pareri ex Civit ed ANAC) che già avevano sottolineato come il segretario, in quanto soggetto valutato dall’OIV, non possa contemporaneamente farne parte, a tutela del principio di imparzialità e della separazione tra valutatore e valutato.
Implicazioni operative per enti locali, sindaci e OIV
Per gli enti locali, l’arresto impone una verifica attenta di regolamenti e sistemi di valutazione del segretario generale/ comunale.
In particolare, occorre assicurare:
- la chiara definizione degli obiettivi annuali del segretario, coerenti con il piano della performance e con gli indirizzi strategici;
- la previsione di indicatori misurabili, con schede di valutazione che distinguano risultati, comportamenti organizzativi e contributo al raggiungimento degli obiettivi dell’ente;
- un procedimento strutturato in cui l’OIV svolga istruttoria, raccolga dati, rediga una proposta valutativa motivata e tracciabile, su cui il sindaco si esprime con un atto formale coerente o motivatamente divergente.
Per i sindaci, la decisione richiama a una gestione più “professionale” del potere valutativo: il giudizio sul segretario non può ridursi a una mera espressione di gradimento, ma deve essere sostenuto da evidenze oggettive e documentate, pena il rischio di contenzioso e di soccombenza.
Per gli OIV, l’ordinanza conferma un profilo di responsabilità crescente: dagli organismi ci si attende non solo conformità formale alle norme, ma la capacità di presidiare, con competenza tecnica e indipendenza, l’intero ciclo della performance, soprattutto rispetto alle figure apicali che incidono in modo diretto sulla governance dell’ente.
Una lettura “politico‑istituzionale”: verso una cultura della performance
Sul piano più ampio delle politiche pubbliche, la pronuncia contribuisce a spostare l’attenzione dalla logica del rapporto personale sindaco‑segretario alla cultura della performance come leva di responsabilizzazione e trasparenza.
La figura del segretario emerge come snodo delicato tra legalità, gestione e indirizzo politico: proprio per questo, la sua valutazione non può essere né puramente interna alla relazione fiduciaria né esclusivamente burocratica, ma deve risultare dall’intreccio di indirizzi politici chiari, obiettivi misurabili e valutazioni tecniche indipendenti.
In prospettiva, la linea tracciata dalla Cassazione sembra coerente con i progetti di riforma che mirano a rafforzare l’OIV.
Le prospettive di riforma
I progetti e interventi più recenti (come il DDL Zangrillo) vanno infatti verso la direzione di un OIV più forte, più competente e più centrale nel ciclo della performance.
Rafforzamento del ruolo nel ciclo della performance
- Maggiore centralità dell’OIV nel disegno dei sistemi di misurazione e valutazione, con un ruolo strutturale nell’impostazione degli obiettivi e degli indicatori.
- Conferma e valorizzazione del parere vincolante sull’aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e valutazione della performance.
Più indipendenza e terzietà
- Previsione di requisiti più rigorosi di indipendenza, terzietà e assenza di conflitti di interesse, soprattutto rispetto agli organi politici e ai valutati.
- Tendenza ad allineare gli standard di nomina, composizione e funzionamento a criteri nazionali omogenei, riducendo margini di “personalizzazione” politica, attraverso il sorteggio.
Potenziamento delle competenze e della formazione
- Programmi dedicati di formazione avanzata per i componenti OIV, con focus su metodi di valutazione, uso dei dati, analisi dei risultati.
- Obiettivo dichiarato: consolidare la capacità tecnica degli OIV di leggere, misurare e valutare la performance organizzativa e individuale, anche con approcci multidisciplinari e digitali.
Maggiori poteri di controllo e di impulso
- Rafforzamento del controllo sulla coerenza tra piano, obiettivi, indicatori, valutazioni e trasparenza, con possibilità di formulare raccomandazioni e proposte correttive ai vertici.
- Un aumento del peso dell’OIV nel presidiare trasparenza, anticorruzione e uso effettivo dei risultati della valutazione nei sistemi premianti.
A cura di Avv. Roberto Mastrofini