Il tema della transigibilità dei tributi locali nelle procedure di crisi d’impresa rimane uno dei nodi più intricati del diritto amministrativo-contabile.
Al centro del dibattito vi è il contrasto tra la necessità di risanamento aziendale e il principio supremo dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria.
Il Principio di Indisponibilità e le sue Deroghe
L’obbligazione tributaria, in quanto corollario del principio di legalità, non è liberamente negoziabile. L’amministrazione non può rinunciare al proprio credito se non in presenza di una norma di legge esplicita e di natura eccezionale.
In questo contesto, la transazione fiscale rappresenta la deroga principale. Tuttavia, secondo la Corte Costituzionale (Sent. 225/2014), tale istituto deve essere interpretato restrittivamente proprio in virtù del suo carattere derogatorio rispetto alla pretesa erariale.
Il Criterio Gestionale: Il Ruolo delle Agenzie Fiscali
Un punto fermo della giurisprudenza contabile riguarda la perimetrazione del campo applicativo dell’istituto (già previsto dall’art. 182-ter della Legge Fallimentare e oggi confluito nel Codice della Crisi).
Il criterio non è la natura del tributo, ma il suo aspetto gestionale-amministrativo.
- Tributi Erariali: Sempre transigibili poiché gestiti dalle Agenzie Fiscali.
- Tributi Locali gestiti da Agenzie: Transigibili in forza di specifiche convenzioni (ex art. 57 D.Lgs. 300/1999).
- Tributi Locali “Auto-Amministrati”: Esclusi dalla transazione fiscale poiché non amministrati dalle Agenzie Fiscali.
La Barriera Temporale: Fase di Esecuzione e Crediti Post-Omologa
Un ulteriore limite all’ammissibilità della transazione emerge dalla fase procedurale. La normativa (artt. 160 e 182-bis L.F.) si riferisce a proposte transattive formulate prima dell’omologazione del piano e relative a debiti preesistenti.
Risulta pertanto preclusa ogni ipotesi di “falcidia” dei crediti tributari locali se la proposta interviene:
- Nella fase di esecuzione di un concordato liquidatorio già omologato.
- In relazione a crediti sorti successivamente all’omologazione stessa.
Il Codice della Crisi (CCII) e il “Correttivo Ter”
L’evoluzione normativa recente, segnata dal D.Lgs. 14/2019 (CCII) e dal recente “Correttivo Ter” (D.Lgs. 136/2024), non ha sciolto i nodi per gli enti locali.
Nonostante la Delega Fiscale (Legge 111/2023) prevedesse espressamente la possibilità di estendere l’accordo sui pagamenti parziali o dilazionati ai tributi locali nell’ambito della composizione negoziata, il legislatore delegato ha recepito tale indirizzo solo parzialmente.
Il principio “Ubi lex tacuit, noluit”
Il nuovo comma 2-bis dell’art. 23 CCII continua a menzionare esclusivamente i “tributi amministrati dalle agenzie fiscali”. Questa omissione è interpretata dalla Corte dei Conti come una scelta consapevole:
- Il legislatore, pur potendo chiarire la transigibilità dei tributi locali “auto-gestiti”, ha preferito mantenere il riferimento procedurale alle Agenzie Fiscali.
- Finché non verrà data piena attuazione alla Delega Fiscale sul punto specifico, i tributi locali gestiti direttamente dagli Enti restano esclusi dall’ambito di applicazione della transazione fiscale.
Conclusioni
Allo stato attuale, la transazione fiscale per i tributi locali gestiti direttamente dal Comune rimane inammissibile.
L’ente locale non dispone del potere di negoziare la riduzione del proprio credito tributario al di fuori degli schemi gestionali che vedono il coinvolgimento delle Agenzie Fiscali, confermando la natura granitica del principio di indisponibilità del gettito destinato ai servizi pubblici locali.