Una recente sentenza (TAR ANCONA del 28.03.2025 n. 227) ci ha permesso di riflettere sulla portata di un principio non sempre adeguatamente considerato nelle procedure di gara, il principio dell’anonimato.
Principio di anonimato
Come è noto tale principio è fondamentale nelle procedure ad evidenza pubblica per garantire la parità di trattamento e la concorrenza leale, proprio per impedire alla commissione giudicatrice di essere influenzata nella sua valutazione in base alla conoscenza dell’identità del concorrente.
Ciò significa poter evitare possibili abusi o intese collusive e valutare le offerte in base a criteri oggettivi. La sua rilevanza è tale che la violazione del principio di anonimato può comportare sanzioni penali e può invalidare la procedura di gara.
È acclarato come l’anonimato non riguarda solo le offerte o gli elaborati, ma anche la fase precedente di presentazione delle stesse. Ad esempio, è illegittimo svelare i nomi dei concorrenti anche attraverso la pubblicazione di informazioni relative al sopralluogo.
I termini della sentenza
Ciò premesso, proprio tale sentenza interviene sul punto ponendo attenzione sul fatto che occorre prestare particolare attenzione alla fase di pubblicazione delle informazioni relative ai concorrenti, proprio per evitare che la divulgazione di determinati dati e informazioni possa pregiudicare l’equilibrio competitivo della gara e precisa che l’anonimato deve essere garantito «anche, se non soprattutto, nella fase che precede la formulazione delle offerte»
Come si può ben comprendere la lex specialis può prevedere l’obbligatorietà del sopralluogo per consentire una valutazione consapevole dello stato dei luoghi e una corretta formulazione dell’offerta.
In questi casi, la presenza di rappresentanti dell’amministrazione è ritenuta funzionale a garantire la serietà dell’adempimento, ma deve essere assicurato il rispetto dell’anonimato dei partecipanti.
La sentenza si innesca sul fatto che vi è stata la decisione della pubblica amministrazione, nella fattispecie la Stazione Unica Appaltante operante presso la Regione Marche-S.U.A.M., di concedere la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, rendendola nota con un’unica mail diretta a tutti i potenziali concorrenti che hanno effettuato il sopralluogo obbligatorio, i quali hanno dunque avuto la possibilità di conoscere i nominativi degli operatori economici interessati a partecipare alla gara.
In sostanza la stessa P.A. ha rivelato l’identità dei potenziali o forse si potrebbe dire reali, in virtù del sopralluogo effettuato, concorrenti.
Pertanto, con questa sentenza è stata riconosciuto l’illegittimità della diffusione dei nominativi dei partecipanti al sopralluogo, ritenendo che il principio di anonimato debba estendersi anche a questa fase, proprio per evitare il rischio di accordi collusivi e conseguentemente ritenendo fondata la censura relativa alla violazione del principio di anonimato, si è proceduto all’ annullamento del decreto con cui era stata disposta la proroga del termine di presentazione delle offerte.
Conoscenza dei nominativi dei soggetti coinvolti
Invero va evidenziato che una precedente sentenza (CDS, sent. 4 settembre 2019 n. 6097) aveva invece affermato che la mera conoscenza dei nominativi dei soggetti che hanno chiesto di effettuare il sopralluogo non integra di per sé una violazione del principio di anonimato, poiché la richiesta di sopralluogo non equivale a una manifestazione certa di partecipazione alla gara o presentazione di offerta, ritenendo la pubblicazione dei nominativi non è automaticamente lesiva, a meno che non sia accompagnata da altri elementi che possano effettivamente compromettere la segretezza della procedura.
Come si può ben vedere, in ogni caso, emerge la rilevanza del principio di anonimato dei concorrenti nelle procedure di evidenza pubblica.
Conclusione
Si può affermare che il principio di anonimato nei sopralluoghi di gara impone alle stazioni appaltanti di adottare tutte le misure necessarie per evitare che l’identità dei potenziali concorrenti sia conosciuta dagli altri operatori, sia nella fase di richiesta che durante l’effettuazione del sopralluogo.
Tuttavia, la giurisprudenza ammette che la mera conoscenza dei nominativi, in assenza di altri elementi, non sempre integra una violazione automatica del principio di anonimato, richiedendo una valutazione caso per caso, sebbene l’attualità di questo ultimo intervento giurisprudenziale debba spingere ogni amministrazione a garantire al massimo il principio dell’anonimato.
Pertanto, la decisione rappresenta l’affermazione di tre postulati:
- la necessità di garantire l’equità delle competizioni,
- la tutela della riservatezza delle informazioni fino alla presentazione delle offerte,
- la vigilanza sulla corretta esecuzione delle procedure.
Tutto ciò proprio permettere di evitare che errori procedurali possano pregiudicare l’esito della gara e compromettere la trasparenza e la concorrenza dei concorrenti.
A cura di Dott. Massimo Fieramonti