La verbalizzazione delle prove concorsuali svolge una funzione strumentale e probatoria. Di conseguenza, eventuali irregolarità o carenze nella redazione del verbale non invalidano automaticamente il concorso, a meno che non si dimostri un impatto effettivo sulla regolarità della correzione.
Il verbale documenta la volontà dell’organo collegiale e, in assenza di contestazioni sulla veridicità del suo contenuto, la mancata sottoscrizione da parte di alcuni membri non ne inficia la validità, specialmente se la loro presenza risulta dall’intestazione dell’atto.
Merito delle Contestazioni e Spunti Operativi
La sentenza del Consiglio di Stato affronta diverse contestazioni relative alle fasi e attività della Commissione concorsuale, offrendo utili spunti operativi.
ASPETTI PROCEDURALI
- Tempistica di Predisposizione dei Quesiti: La predisposizione dei quesiti orali meno di 24 ore prima dell’inizio delle prove è considerata ammissibile, in quanto non lesiva dei principi di segretezza e imparzialità, a meno di prova contraria di una fuga di notizie. La verbalizzazione delle modalità di custodia dei quesiti (buste sigillate, luogo sicuro) rafforza la presunzione di segretezza.
- Natura Pubblica del Verbale e Querela di Falso: I verbali della Commissione hanno natura di atto pubblico e la loro contestazione richiede una querela di falso.
- Custodia e Conservazione dei Pliche: L’omessa dettagliata esposizione nel verbale delle modalità di custodia dei plichi non costituisce di per sé un vizio invalidante, in assenza di prove concrete di manomissioni. Tuttavia, la verbalizzazione è cruciale quando serve a documentare il rispetto di specifiche tutele procedurali.
QUESITI
- Estraneità a Tutte le Materie: Le domande estratte a sorte non devono necessariamente coprire tutte le materie previste dal bando; è sufficiente che i candidati si preparino su tutte, non conoscendo a priori gli argomenti.
- Carattere Interdisciplinare: Si realizza con la necessità per i candidati di prepararsi su tutte le materie, non con l’obbligo che la prova orale verta su ognuna di esse.
- Quesiti a Risposta Multipla: In caso di risposte multiple, l’opzione valida deve essere l’unica incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico. La formulazione deve permettere di distinguere chiaramente gli argomenti a favore di ciascuna risposta.
- Singola Risposta Esatta: Ogni quesito a risposta multipla deve prevedere una sola risposta oggettivamente esatta. Quesiti con più risposte esatte o nessuna sono illegittimi e devono essere annullati in autotutela, con conseguente correzione della graduatoria.
CONVOCAZIONE
- La convocazione deve pervenire personalmente all’interessato o tramite forme di pubblicità equivalenti. L’eventuale mancata pubblicazione dell’elenco degli ammessi non inficia la regolarità per il singolo candidato che ha ricevuto la convocazione.
SUB – CRITERI DI VALUTAZIONE
- La Commissione può attribuire punteggi per ambiti disciplinari basandosi su criteri predeterminati e resi noti. La discrezionalità nella scelta dei criteri è ampia, con il sindacato del giudice amministrativo limitato a casi di manifesta irragionevolezza, illogicità, abnormità, non intellegibilità o travisamento dei fatti.
- Trasparenza nell’Attribuzione del Punteggio: È sufficiente l’indicazione del punteggio numerico, purché a monte siano stati definiti criteri idonei a ricostruire il percorso logico della Commissione.
- Giudizio Tecnico-Discrezionale: Il giudizio della Commissione rientra nel merito amministrativo, sindacabile solo in caso di illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, la cui prova grava sul ricorrente.
LA VOTAZIONE NUMERICA
- L’incongruenza percepita tra voto numerico e qualità delle risposte non è di per sé invalidante, data l’ampia discrezionalità della Commissione, sindacabile solo in casi di abnormità o manifesta superficialità, e a condizione che il voto sia coerente con criteri predeterminati.
- Motivazione Implicita nel Voto Numerico: Il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale, contenendo in sé la motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni, in linea con il principio di economicità amministrativa.
- Limiti alla Valutazione Numerica: L’illegittimità sussiste solo in assenza di criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio.
- Significato del Punteggio: Il punteggio numerico nelle prove scritte costituisce la modalità di formulazione del giudizio tecnico-discrezionale finale, esprimendo una sintetica valutazione di sufficienza o insufficienza e il grado di idoneità.
CORREZIONI E GIUDIZIO
- Non è necessaria l’apposizione di glosse o segni sugli elaborati per la validità dei verbali di correzione e dei giudizi.
- Inopponibilità della Perizia di Parte: La perizia di parte o un parere pro veritate non possono contestare l’attività di valutazione della Commissione, salvo il caso di macroscopico errore logico. La competenza valutativa spetta unicamente alla Commissione.
NATURA E VERBALIZZAZIONE
- Il verbale non deve contenere una descrizione puntuale dell’attività della Commissione, ma solo gli aspetti salienti e significativi.
- Irregolarità Non Vizianti: Le irregolarità nella verbalizzazione non invalidano di per sé il procedimento se non compromettono la funzione probatoria del verbale. Il verbale attesta il contenuto della volontà collegiale.
MANCATO SUPERAMENTO DELLA PROVA ORALE
- Una volta accertata la regolarità della procedura e il mancato superamento delle prove, viene meno l’interesse a contestare eventuali irregolarità nella valutazione dei titoli, poiché quest’ultima è autonoma e non influisce sull’esito della prova orale.
CONFLITTO DI INTERESSI
- La non corretta composizione della Commissione non è motivo di ricorso se non si dimostra che abbia influenzato negativamente l’esito del concorso per il candidato.
- Cause di Incompatibilità (Art. 51 cpc): Le cause di incompatibilità sono tassative e non estendibili analogicamente. La contestazione deve basarsi su un effettivo conflitto di interessi.
- Rapporti Ufficiali e Personali: La semplice sussistenza di rapporti d’ufficio non integra incompatibilità, a meno che i rapporti personali o professionali siano di tale rilievo da far sospettare un giudizio basato su conoscenze personali.
- Colleganza e Subordinazione: Non rientrano nelle ipotesi di astensione previste dall’art. 51 cpc.
- Sodalizio Professionale: Rapporti di colleganza o collaborazione non configurano un vizio, a meno che non sussistano ulteriori indicatori di un sodalizio professionale stabile e con reciproci interessi economici.
- Conoscenze Personali e Rapporti Lavorativi/Accademici: Non sono di per sé motivi di astensione, a meno che non siano di tale intensità da far dubitare dell’imparzialità del giudizio.
- Rapporti Maestro-Allievo o tra Colleghi: Di norma non costituiscono incompatibilità, a meno che non trascendano la dinamica istituzionale e si concretizzino in un vero e proprio sodalizio professionale con stabilità e reciprocità di interessi economici.
- Obbligo di Astensione: Sussiste in caso di rapporto professionale con reciproci interessi economici e connotazione fiduciaria tra commissario e candidato.
- Sodalizio di Interessi: L’incompatibilità si ravvisa in presenza di un concreto sodalizio di interessi economici, lavorativi o professionali talmente intensi da far dubitare dell’oggettività del giudizio.
- Peculiare “Amicizia” o Assiduità: Rapporti personali, scientifici, lavorativi o di studio particolarmente intensi possono determinare un obbligo di astensione per il commissario per garantire l’imparzialità.
- Natura Esemplificativa delle Cause di Astensione: L’obbligo di astensione è un corollario del principio di imparzialità (art. 97 Cost.) e le ipotesi non sono tassative ma esemplificative. La mancata astensione comporta illegittimità procedimentale.
- Valutazione Concreta del Conflitto di Interessi: Il sindacato deve essere rigoroso, valorizzando imparzialità, obiettività e trasparenza, considerando anche i conflitti di interessi potenziali (art. 6 bis legge n. 241/1990).
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CONCORSO
- Non è necessario che i commissari siano esterni; si valuta la professionalità posseduta. Salvo specifiche previsioni, non è richiesta la qualifica dirigenziale per tutti i membri, potendo includere “esperti di comprovata qualificazione”.
- Requisiti dei Commissari (Art. 9 DPR n. 487/1994): I commissari devono essere tecnici esperti nelle materie del concorso, scelti tra dipendenti pubblici, docenti ed esterni, garantendo la parità di genere, preferibilmente con qualifica pari o superiore, inclusi i quiescenti con la qualifica richiesta. È prevista la nomina di supplenti e l’integrazione di membri aggregati per lingue straniere e specializzazioni specifiche, nonché (facoltativamente) specialisti in psicologia e risorse umane.
A cura di Dott.ssa Sara Oriolo