La deliberazione del 16 settembre 2025 affronta la questione dell’estensione indiretta dell’incremento del salario accessorio alle Unioni di Comuni.
Il quesito verte sulla possibilità per l’Unione di utilizzare spazi assunzionali propri per incrementare il Fondo risorse decentrate in base alle nuove disposizioni normative del 2025.
Il Nuovo Framework Normativo del 2025
L’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 15/2025 (convertito dalla legge n. 69/2025) introduce una significativa riforma dell’armonizzazione retributiva.
La norma consente a regioni, città metropolitane, province e comuni di incrementare il Fondo risorse decentrate fino al 48% della spesa per stipendi tabellari del 2023, in deroga ai precedenti limiti del d.lgs. n. 75/2017.
Questo intervento normativo risponde alla difficoltà di reperimento del personale negli enti locali, dove il comparto Funzioni locali presenta incrementi retributivi inferiori: 16,8% rispetto al 20,43% delle Funzioni centrali e al 21,8% della Sanità.
Principi Giuridici Fondamentali
Principio di Interpretazione Letterale
La Corte applica rigorosamente il criterio di interpretazione letterale, evidenziando che la normativa del 2025 trova “applicazione solo per comuni, province, città metropolitane e regioni, ma non per le unioni di comuni”.
Questa esclusione è confermata dalla giurisprudenza consolidata della Sezione Autonomie (deliberazione n. 4/2021/SEZAUT/QMIG).
Principio della Lacuna Legis
Il nucleo centrale del ragionamento identifica una vera e propria lacuna legis non colmabile in via interpretativa.
La Corte distingue chiaramente tra:
- Interpretazione della legge: attività ermeneutica del giudice;
- Integrazione dell’ordinamento: creazione di nuove regole che spetta solo al legislatore.
Principio di Separazione dei Poteri
La deliberazione ribadisce il fondamentale principio per cui “né il diritto vivente può essere prodotto dal legislatore, né il diritto vigente può essere prodotto dai giudici”.
La Corte si astiene dal “creare” la regola mancante per non invadere le prerogative legislative.
Disciplina Speciale delle Unioni
Le Unioni di Comuni sono disciplinate dall’art. 1, comma 229, della legge n. 208/2015 che costituisce “norma speciale” consentendo assunzioni nei limiti del 100% della spesa del personale cessato nell’anno precedente.
Questo regime differenziato conferma l’autonomia normativa del settore.
Aspetti Critici Evidenziati
Disparità di Trattamento
La Corte rileva una situazione paradossale: i dipendenti dei comuni associati possono beneficiare degli incrementi retributivi previsti dall’art. 14, comma 1-bis, mentre i dipendenti dell’Unione (anche quando sono gli stessi soggetti trasferiti) ne rimangono esclusi.
Questo crea “situazioni di ingiustificata disparità di trattamento”.
Inefficacia della Circolare MEF
La circolare del MEF/RGS n. 175706/2025 viene ritenuta insufficiente per due ragioni fondamentali:
- Risolve solo parzialmente la questione (cessione da comuni a Unioni);
- Non affronta il caso delle Unioni con propri spazi assunzionali.
Dispositivo e Principio di Diritto
La risposta negativa al quesito si cristallizza nel seguente principio di diritto:
“All’Unione di comuni – alla quale pure sono stati ceduti tutti i dipendenti dei comuni associati e, quindi, dotata di propri spazi assunzionali – non è applicabile l’articolo 14, comma 1-bis, in considerazione del fatto che tale disciplina trova applicazione solo nei confronti dei comuni.
Trattasi, pertanto, di lacuna legis colmabile dal solo legislatore al quale compete la scelta delle modalità attraverso le quali procedere alla armonizzazione del trattamento economico del personale delle unioni di comuni, anche al fine di evitare situazioni di ingiustificata disparità di trattamento”.
Implicazioni Sistematiche
La deliberazione rappresenta un richiamo al legislatore per un intervento normativo organico che risolva le incongruenze del sistema.
La Corte, pur riconoscendo il “meritorio intento del legislatore di armonizzare i trattamenti economici dei dipendenti pubblici”, sottolinea che le modalità per raggiungere questo obiettivo “rientrino, a pieno titolo, nelle prerogative che competono al legislatore medesimo”.
La pronuncia evidenzia inoltre come la differenziazione normativa tra comuni e Unioni di comuni sia stata costante nel tempo, suggerendo la necessità di un approccio legislativo specifico per il settore.
A cura di Avv. Roberto Mastrofini