La Legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto la facoltà per gli enti territoriali, tra cui i Comuni, di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata per le proprie entrate, sia tributarie che patrimoniali.
Questo nuovo strumento non deve essere considerato una misura ordinaria, bensì uno strumento straordinario di gestione delle entrate, da utilizzare nel rispetto dei vincoli di bilancio e per periodi temporali circoscritti.
Principi fondanti ed effetti sul bilancio
L’adozione della definizione agevolata deve rispettare rigorosi principi costituzionali, tra cui la legalità (art. 23), la capacità contributiva (art. 53) e l’autonomia finanziaria (art. 119). I punti chiave includono:
- Equilibrio di bilancio: La decisione deve garantire il mantenimento degli equilibri finanziari dell’ente.
- Crediti di difficile esigibilità: Sebbene non sia un vincolo assoluto, la norma suggerisce di focalizzarsi sui crediti con scarsa probabilità di riscossione.
- Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE): L’ente deve valutare l’impatto della definizione in relazione agli accantonamenti già effettuati. La massima capacità di generare entrate spendibili si ha quando i crediti sono già stati integralmente coperti dal FCDE o stralciati dal bilancio.
Oggetto della definizione e modalità operative
Il Comune deve adottare la definizione tramite un regolamento specifico, previo parere dell’organo di revisione.
- Agevolazioni concesse: È possibile prevedere l’esclusione o la riduzione di sanzioni e interessi, ma la “quota capitale” (il tributo o l’entrata base) deve essere mantenuta.
- Entrate definibili: La quasi totalità delle entrate comunali può essere oggetto di definizione, inclusi i tributi (IMU, TARI), le sanzioni al Codice della Strada e le entrate patrimoniali come le rette scolastiche, il Canone Unico Patrimoniale (CUP) e i canoni di locazione.
- Procedure in corso: La definizione può riguardare sia crediti già cristallizzati in atti definitivi, sia entrate per le quali sono ancora in corso procedure di accertamento.
Gestione delle liti pendenti
La normativa consente di definire anche le controversie in sede di giurisdizione tributaria. In base alla ratio della norma, si ritiene applicabile la sospensione del procedimento giurisdizionale su istanza di parte, in attesa del perfezionamento della definizione, che determina poi l’estinzione del giudizio.
Resta tuttavia critica la mancanza di una previsione esplicita per la sospensione dei termini di impugnazione delle sentenze.
Entrate affidate a soggetti esterni
La possibilità di definizione si estende anche alle entrate la cui riscossione è affidata a soggetti esterni (concessionari privati o società in house).
- TARI e Tariffa Corrispettiva: Anche i crediti gestiti dai soggetti affidatari del servizio rifiuti possono essere oggetto di definizione agevolata.
- Limiti per AdE-R: Il regolamento comunale non può imporre autonomamente obblighi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R). La definizione dei carichi affidati all’agente nazionale è possibile solo se espressamente prevista dalla legge statale.