Il Testo unico dell’edilizia gradua i titoli in base al peso dell’intervento. La CILA, disciplinata dall’art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001, copre lo spazio residuale: tutto ciò che non è edilizia libera e che non richiede SCIA o permesso di costruire.
Con la CILA l’interessato comunica l’inizio dei lavori all’amministrazione, allegando l’asseverazione di un tecnico abilitato. Il tecnico attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alla normativa di settore, e che non riguardano le parti strutturali dell’edificio.
Non c’è un procedimento autorizzatorio né un termine entro cui il Comune debba pronunciarsi. Proprio questa leggerezza ha alimentato in passato il dubbio che, una volta presentata la CILA, l’amministrazione non avesse più strumenti per intervenire. La sentenza conferma che non è così.
L’art. 6-bis prevede una sanzione pecuniaria specifica per chi esegue un intervento soggetto a CILA senza presentare la comunicazione: 1.000 euro, ridotti di due terzi se la comunicazione è presentata spontaneamente mentre l’intervento è in corso di esecuzione.
È una sanzione per l’omissione formale. Diverso è il caso in cui l’intervento, in sé, sia abusivo: lì entrano in gioco i poteri repressivi degli artt. 27 e seguenti.
CILA E SCIA: DUE MODELLI, UN POTERE CHE RESTA
Il nodo della sentenza è il rapporto con la SCIA. Per la segnalazione certificata, l’art. 19 della legge n. 241/1990 disegna un potere di controllo scandito da termini precisi: l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività entro un termine breve e, scaduto quello, intervenire solo nei limiti dell’autotutela. La CILA non conosce questa scansione.
Se ne potrebbe dedurre che, in assenza di un meccanismo analogo, la CILA sia sottratta a ogni controllo. Il TAR respinge questa conclusione: i tratti distintivi della CILA non escludono il potere repressivo, che opera in forme non coincidenti, e nemmeno individuate con lo stesso lessico, rispetto a quelle della SCIA.
CILA
- Comunicazione asseverata, senza termine per un divieto di prosecuzione
- Nessun meccanismo di consolidamento legato allo scadere di un termine
- Poteri di vigilanza e repressione degli artt. 27 e ss. del d.P.R. n. 380/2001, se c’è un abuso
- Attivabili d’ufficio o su istanza del terzo
SCIA
- Segnalazione con un termine per il controllo dell’amministrazione
- Divieto di prosecuzione e rimozione degli effetti entro il termine
- Dopo il termine, intervento solo alle condizioni dell’autotutela
- Il terzo può sollecitare le verifiche (art. 19, comma 6-ter)
Per la SCIA, l’amministrazione che accerta la carenza dei requisiti adotta, entro il termine previsto, motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi; in materia edilizia il termine è di trenta giorni. Scaduto il termine, può intervenire solo in presenza delle condizioni dell’art. 21-nonies, cioè nei limiti dell’annullamento d’ufficio.
Il comma 6-ter riconosce al terzo interessato la possibilità di sollecitare l’esercizio delle verifiche e, in caso di inerzia, di agire contro il silenzio. È un sistema pensato per bilanciare la certezza del segnalante con la tutela dei terzi.
I POTERI DI VIGILANZA DEGLI ARTT. 27 E SEGUENTI
Il potere a cui il TAR fa riferimento è quello generale di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, affidato al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale. Non dipende dal titolo utilizzato: si attiva quando c’è un abuso. Se un intervento eseguito con CILA richiedeva in realtà un titolo diverso, o viola le norme urbanistiche ed edilizie, il Comune applica le misure previste per quella tipologia di abuso.Approfondimento: le misure repressive del Testo unico
Il capo dedicato alla vigilanza e alle sanzioni del d.P.R. n. 380/2001 prevede misure graduate in base alla gravità dell’abuso. Tra le principali:
- art. 27: vigilanza e ordine di sospensione dei lavori;
- art. 31: interventi senza permesso o in totale difformità, con ordine di demolizione e, in caso di inottemperanza, acquisizione gratuita al patrimonio comunale;
- art. 33: ristrutturazione edilizia senza permesso o in totale difformità;
- art. 34: interventi in parziale difformità dal permesso;
- art. 37: interventi in assenza o in difformità dalla SCIA, con sanzione pecuniaria.
Restano ferme le possibilità di regolarizzazione attraverso l’accertamento di conformità, nelle forme e nei limiti previsti dal Testo unico, come modificato dal d.l. n. 69/2024.Approfondimento: quando la CILA è il titolo sbagliato
Il caso più frequente non è la CILA in sé irregolare, ma la CILA usata per un intervento che richiedeva un titolo diverso: ad esempio un intervento che incide sulle parti strutturali o che modifica volumi e prospetti. In questi casi la comunicazione non «copre» i lavori, che restano privi del titolo necessario.
Il Comune non deve quindi annullare la CILA, che non è un provvedimento, ma accertare l’abuso e applicare le misure corrispondenti al titolo che sarebbe stato necessario.
D’UFFICIO O SU ISTANZA DEL TERZO
La sentenza precisa che i poteri repressivi possono essere attivati in due modi. Il Comune può procedere d’ufficio, ad esempio a seguito di un sopralluogo o di una segnalazione della polizia locale. Oppure può essere sollecitato da un terzo, tipicamente il vicino che ritiene di essere leso dall’intervento. Per il terzo, il percorso di tutela si articola così.
- Accesso agli atti Il terzo prende visione della CILA e dell’asseverazione depositate in Comune.
- Istanza di intervento Chiede al Comune di verificare l’intervento ed esercitare i poteri di vigilanza, indicando i profili di abuso.
- Risposta del Comune L’amministrazione verifica e, se accerta l’abuso, adotta le misure repressive previste.
- Tutela contro l’inerzia Se il Comune non risponde, il terzo può agire davanti al giudice amministrativo contro il silenzio.
Domande frequenti
Una volta presentata la CILA, il Comune può ancora intervenire?
Sì. Se c’è un abuso, il Comune esercita i poteri di vigilanza degli artt. 27 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001.
Valgono i termini previsti per la SCIA?
No. Il potere repressivo sulla CILA non coincide con quello dell’art. 19 della legge n. 241/1990.
Il vicino può chiedere al Comune di intervenire?
Sì. Secondo la sentenza i poteri possono essere esercitati anche su istanza del terzo.
L’asseverazione del tecnico mette al riparo dai controlli?
No. L’asseverazione attesta la conformità sotto la responsabilità del tecnico, ma non impedisce al Comune di accertare un eventuale abuso