La recente deliberazione n. 59/2025/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale delle Marche, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla possibilità per gli enti locali di incrementare la retribuzione di posizione degli incaricati di Elevata Qualificazione (E.Q.), alla luce dei limiti imposti dalla normativa sul trattamento accessorio. Il pronunciamento ha analizzato la compatibilità tra gli aumenti potenziali derivanti dal CCNL Funzioni Locali 2019-2021, che ha innalzato il limite massimo della retribuzione di posizione a €18.000, e i vincoli di spesa previsti dall’art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, chiarendo che l’adeguamento è possibile solo entro specifici limiti normativi.
Il Quadro Normativo di Riferimento
Il Limite al Trattamento Accessorio – Il punto di partenza dell’analisi è costituito dall’art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, che ha stabilito che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche […] non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”.
È importante ricordare che il limite riguarda l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio e non singole componenti o fondi. Come chiarito dalla giurisprudenza contabile, “il tetto di spesa previsto dalla norma non può che essere riferito alla spesa complessiva e non a quella delle singole categorie”. Questo significa che il vincolo include tutte le risorse destinate al trattamento accessorio, compresi i fondi per il personale di comparto (incluso lo straordinario) per i titolari di posizione organizzativa (oggi Elevata Qualificazione), per i dirigenti e per i segretari comunali e provinciali.
L’Adeguamento del Limite basato sul Valore Medio Pro-capite
L’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 ha introdotto un meccanismo di adeguamento del tetto al salario accessorio, prevedendo che il limite possa essere “adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.
Per determinare il valore medio pro-capite, secondo le indicazioni della Corte dei Conti, occorre:
- Sommare il valore del fondo per la contrattazione decentrata con il valore complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni ad elevata qualifica
- Dividere l’importo risultante per il numero di tutti i dipendenti in servizio al 31 dicembre 2018, comprese le posizioni ad elevata qualifica[5]
Questo nuovo meccanismo di calcolo, in vigore dal 20 aprile 2020, consente quindi una certa flessibilità al tetto di spesa, permettendone l’adeguamento in relazione alle variazioni nella consistenza del personale.
Le Novità del CCNL Funzioni Locali 2019-2021
Il CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 16 novembre 2022 ha introdotto importanti novità riguardo agli incarichi di Elevata Qualificazione (che hanno sostituito le precedenti Posizioni Organizzative), tra cui l’innalzamento della forcella retributiva massima da €16.000 a €18.000 per 13 mensilità per il personale dell’area Funzionari ed Elevata Qualificazione.
Inoltre, l’art. 79, comma 3, del CCNL ha previsto la possibilità per gli enti di “incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all’art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018”. Tale incremento, in quanto finalizzato a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non è sottoposto al limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.
La Deliberazione della Corte dei Conti delle Marche
Nel caso specifico esaminato dalla Corte dei Conti delle Marche (deliberazione n. 59/2025/PAR), un Comune ha chiesto di conoscere se fosse possibile rivedere in aumento la retribuzione di E.Q. conseguente all’applicazione del vigente CCNL, che ha elevato il valore massimo della retribuzione di posizione ad €18.000, in deroga al vincolo di spesa del 2016.
La Sezione ha analizzato due ipotesi:
a) L’applicazione dell’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019
b) L’applicazione dell’art. 13 del CCNL 16.11.2022
Rispetto alla prima ipotesi, la Corte ha confermato che il limite al trattamento accessorio può essere adeguato in base al valore medio pro-capite registrato nel 2018. Questo adeguamento è finalizzato a garantire l’invarianza del valore medio pro-capite e può comportare l’aumento o la diminuzione del tetto di spesa in relazione alle variazioni nella consistenza del personale.
Le Possibilità di Deroga al Tetto del Salario Accessorio
Il principio generale resta quello del rispetto del limite al trattamento accessorio stabilito nel 2016 (eventualmente adeguato secondo il meccanismo dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019). Tuttavia, esistono alcune possibilità di deroga specificamente previste dalla normativa:
- L’incremento dello 0,22% del monte salari 2018 previsto dall’art. 79, comma 3, del CCNL 16.11.2022, in attuazione dell’art. 1, comma 604, della L. n. 234/2021
- Gli incrementi stipendiali decisi dai contratti collettivi nazionali di lavoro e le risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio
- Le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo, stante la loro natura assistenziale e previdenziale (anche se la Legge di bilancio 2025 ha introdotto una precisa norma limitativa).
Al di fuori di queste specifiche deroghe, gli enti locali devono rispettare il tetto di spesa, anche quando intendono incrementare la retribuzione di posizione degli incaricati di E.Q. fino al nuovo massimo contrattuale di €18.000.
Prospettive Future
Si segnala che il tema del tetto al salario accessorio è oggetto di dibattito nel contesto del rinnovo contrattuale per il triennio 2022-2024. L’atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL prevede un ulteriore innalzamento della retribuzione di posizione, che potrebbe arrivare fino a €22.000[12]. Inoltre, associazioni come ANCI e UPI hanno recentemente evidenziato l’insostenibilità del tetto al salario accessorio fermo al 2016, chiedendone l’eliminazione per allineare i trattamenti economici del comparto Funzioni Locali a quelli degli altri comparti[9].
Conclusioni
In conclusione, l’incremento della retribuzione di posizione degli incaricati di Elevata Qualificazione è possibile, ma deve avvenire nel rispetto del tetto di spesa per il trattamento accessorio stabilito dall’art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, eventualmente adeguato secondo il meccanismo dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019. Le deroghe a tale limite sono ammesse solo nei casi espressamente previsti dalla normativa,.
Le novità previste dalla Legge di conversione del DL PA 2025
Le modifiche introdotte nella legge di conversione del DL PA 2025 (in corso di approvazione) che impattano sul tema della retribuzione di posizione e del trattamento accessorio per gli incaricati di elevata qualificazione riguardano principalmente la possibilità, dal 2025, di incrementare il Fondo risorse decentrate degli enti locali in deroga ai limiti storici previsti dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.
- Incremento in deroga del Fondo risorse decentrate:
Le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto dell’equilibrio pluriennale di bilancio e dei valori soglia fissati dalla normativa vigente, potranno aumentare il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, superando il tetto del trattamento accessorio fissato al valore 2016. L’incremento è consentito fino a raggiungere un’incidenza non superiore al 48% della spesa per stipendi tabellari 2023 delle aree professionali, calcolando la parte stabile del fondo maggiorata delle retribuzioni di posizione degli incaricati di elevata qualificazione. - Condizioni e limiti:
Questa deroga non è automatica per tutti gli enti, ma è riservata agli enti “virtuosi”, ossia quelli che rispettano l’equilibrio di bilancio e i parametri previsti dall’art. 33 del DL 34/2019. L’aumento deve essere sostenibile e non può superare la soglia del 48% sopra indicata. - Finalità:
L’obiettivo della modifica è armonizzare il trattamento accessorio dei dipendenti degli enti locali con quello degli altri comparti pubblici, superando almeno in parte la disparità dovuta al blocco dei fondi accessori ai valori del 2016.
In sintesi:
Dal 2025, con l’approvazione definitiva della modifica, gli enti locali potranno incrementare la retribuzione di posizione degli incaricati di elevata qualificazione (e più in generale il trattamento accessorio), in deroga al vecchio tetto del 2016, ma solo entro i limiti e le condizioni fissate dalla nuova norma: equilibrio di bilancio, rispetto dei valori soglia e incidenza massima del 48% sulla spesa per stipendi tabellari 2023.
A cura di Avv. Roberto Mastrofini
Per approfondire:
- https://www.segretaricomunalivighenzi.it/06-05-2020-dm-assunzioni-come-calcolare-il-tetto-del-salario-accessorio/06/05/2020/
- https://www.anci.it/wp-content/uploads/44-quaderno-operativo-disciplina-EQ.pdf
- https://www.anci.it/wp-content/uploads/Quaderno-Operativo-n.-42-Redazione-del-Contratto-integrativo_def.pdf
- https://leautonomie.it/anche-anci-e-upi-si-accorgono-dellinsostenibilita-del-tetto-al-salario-accessorio-fermo-al-2016/
- https://www.moltocomuni.it/rubriche/gestione-del-personale/il-tetto-al-salario-accessorio-ed-il-finanziamento-del-welfare-integrativo/
- https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/voto-e-composizione-commissioni-concorsi-welfare-integrativo-e-retribuzione-posizione-AHPjCcR
- https://www.salvisjuribus.it/decreto-pa-2025-e-nuove-regole-votata-la-fiducia-sul-decreto-pubbliche-amministrazioni/
- https://www.lavoripubblici.it/news/decreto-pa-2025-novita-per-comuni-lettura-anci-35501
- https://temi.camera.it/leg19/provvedimento/d-l-25-2025-disposizioni-urgenti-in-materia-di-reclutamento-e-funzionalit-delle-pubbliche-amministrazioni.html
- https://www.lagazzettadeglientilocali.it/conversione-decreto-pa-la-mappa-delle-misure-di-rilievo-per-gli-enti-locali/
- https://www.ufficiocommercio.it/salario-accessorio-deroga-e-aumenti-solo-per-i-virtuosi/
- https://www.gianlucabertagna.it/2025/04/21/lincremento-del-fondo-dopo-il-decreto-pa/