Pedaggi – Neutralizzazione delle Tariffe: Demolito il Sistema di Proroghe
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 147/2025 pubblicata il 14 ottobre, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 13, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162.
Tale norma aveva costruito un sistema per neutralizzare gli incrementi tariffari autostradali attraverso la proroga dei termini per l’approvazione dei Piani Economico Finanziari (PEF) dei concessionari e il rinvio dell’applicazione dei nuovi criteri tariffari definiti dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART).
L’Iter Giudiziario: Dal Tar alla Consulta
La pronuncia della Consulta trae origine dal ricorso della Concessionaria valdostana (Rav), che gestisce il traforo del Monte Bianco.
La società aveva impugnato i provvedimenti del Ministero delle Infrastrutture che, a partire dal 2021, avevano negato l’adeguamento tariffario in forza del decreto legge.
Dopo un iniziale rigetto del ricorso e dei profili di incostituzionalità da parte del Tar, il Consiglio di Stato (Sezione V), con una sentenza del gennaio scorso, ha accolto i dubbi e ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale, offrendo una dettagliata ricostruzione del complesso quadro regolatorio.
La Violazione della Costituzione: Articoli 3, 41 e 97
La Corte Costituzionale ha confermato l’illegittimità costituzionale delle norme che hanno rinviato gli adeguamenti dei pedaggi autostradali non solo per gli anni 2020 e 2021 (oggetto della controversia), ma anche per gli anni 2022 e 2023.
La Consulta ha motivato la decisione riconoscendo che tali disposizioni:
- Pregiudicavano irragionevolmente la continuità dell’azione amministrativa (violazione art. 97 Cost.).
- Producevano conseguenze negative sulla libertà d’impresa e sull’utilità sociale (violazione art. 41 e 3 Cost.).
La sentenza ha ricordato come l’ART fosse pienamente operativa già nel 2019, competente a definire i criteri per la fissazione delle tariffe e ad esprimersi sugli aggiornamenti delle convenzioni.
L’Alterazione dell’Equilibrio Contrattuale e il Danno all’Utenza
Il rilievo principale della Consulta risiede nella violazione del “principio di continuità amministrativa”, che impone di evitare ritardi ingiustificati che possano pregiudicare gli interessi dei privati.
Secondo i giudici, agire attraverso una disposizione di legge per incidere unilateralmente su un rapporto di natura contrattuale, quale la convenzione di concessione, altera l’equilibrio contrattuale in senso sfavorevole al concessionario.
“Il procedimento per l’adeguamento delle tariffe non può dunque essere inciso unilateralmente, in senso sfavorevole per una sola delle parti e alterando così l’equilibrio contrattuale.”
Tale sbilanciamento non solo lede l’articolo 41 (libertà d’impresa), ma ha anche ricadute negative sull’utenza. Il rinvio degli adeguamenti tariffari compromette infatti gli investimenti e la manutenzione necessari per garantire l’efficienza e la sicurezza dell’infrastruttura autostradale.
Infine, la Corte ha specificato che il blocco non era funzionale a impedire presunti aumenti ingiustificati, poiché l’istituzione dell’ART e i suoi nuovi criteri uniformi hanno già dettato le regole per un calcolo corretto dei pedaggi. È ora compito delle parti “dare applicazione” a tali criteri.